16/12/2020
Segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia da parte degli intermediari che abbiano deciso di deliberare la perdita del credito senza conseguimento di una cessione.
Orbene l'evento del passaggio a perdita dovrà essere segnalato nelle informazioni complementari e dalla successiva rilevazione non è consentita la segnalazione a sofferenza per quel credito.
Ergo: se gli intermediari hanno compiuto tale prassi la segnalazione a sofferenza dopo il passaggio del credito a perdita risulta illegittima.