19/02/2026
Cari Gentili Lettori (come scriverebbe Lady Whistledown),
più persone mi hanno posto le seguenti domande:
1. A cosa ho diritto nell’ipotesi in cui ho acquistato un corso on line e/o in presenza e poi, quest’ultimo, non viene erogato per causa esclusiva e personale dell’insegnante?
2. Configura il reato di truffa quando una scuola organizza corsi di formazione di qualsiasi natura e, abitualmente, dopo averli venduti, non li eroga?
La questione, cari gentili lettori, tocca due profili giuridici distinti ma interconnessi: il diritto civile alla restituzione del prezzo per mancata erogazione (inadempimento contrattuale) e la possibile configurazione del reato di truffa in caso di comportamento abituale.
In particolare, si osserva dal punto di vista prettamente civilistico, che quando una scuola (o qualsivoglia associazione o personaggio) organizza corsi di formazione di qualsivoglia natura e poi non li eroga, i partecipanti hanno certamente diritto alla restituzione del prezzo corrisposto, alle soglie del 2026, lo scrivente difensore afferma con assoluta certezza che è un principio assodato normativamente.
Vi sottopongo, ad abundantiam come direbbero i latini, anche una interessante pronuncia del Tribunale di Benevento, sentenza n. 1764 del 2024, ha stabilito che "in tema di inadempimento contrattuale relativo a corsi di formazione, la responsabilità del soggetto che riceve il pagamento per l'iscrizione al corso è di natura contrattuale e non extracontrattuale. Una volta provata l'esistenza del rapporto contrattuale mediante la documentazione dell'avvenuto pagamento e l'inadempimento consistente nella fraudolenza del corso e nell'inidoneità dei titoli rilasciati, sorge il diritto alla restituzione della prestazione ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno".
Oltre tutto, particolarmente significativa è la pronuncia del Tribunale di Taranto, sentenza n. 2037 del 2024, che ha precisato come "costituisce inadempimento contrattuale la prestazione tardivamente offerta che risulti inutile rispetto al fine contrattuale espressamente pattuito”.
Ora, cari gentili lettori, ho esaminato i profili eventualmente penalistici della vicenda ovvero:
la possibile configurazione del reato di truffa.
Quando una scuola è avvezza al comportamento di organizzare corsi senza erogarli, può certamente configurarsi il reato di truffa previsto dall'art. 640 del Codice Penale, che punisce "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".
Ma vi è di più, cari gentili lettori che siete arrivati fino a qui, particolarmente rilevante è la pronuncia della Corte d'Appello Penale di Napoli, sentenza n. 1304 del 2013, che ha precisato come "integra il reato di truffa, e non un mero inadempimento contrattuale, il comportamento di chi, mediante false rappresentazioni sulla valenza legale e sulle opportunità lavorative offerte da un corso di formazione, induce le vittime alla stipula del contratto e al conseguente esborso di denaro, atteso che tale condotta rileva come vizio genetico del consenso contrattuale e non come inadempimento funzionale dello stesso".
Vediamo un po’ gli elementi costitutivi della truffa nel settore formativo.
Per la configurazione del reato di truffa nel settore della formazione, la giurisprudenza ha individuato alcuni elementi caratterizzanti:
1. Artifici e raggiri: La Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 18367 del 2014, ha chiarito che "il delitto si consuma al momento della stipulazione del contratto quando l'induzione in errore della vittima avviene mediante artifici e raggiri posti in essere nella fase precedente o contestuale alla sottoscrizione, quali rassicurazioni verbali mendaci volte a superare le perplessità della persona offesa e ad indurla a contrattare per prestazioni in realtà inesistenti".
2. Comportamento abituale: La Cassazione Penale, Sez. II, sentenza n. 25551 del 2024, ha evidenziato che "l'esclusione della particolare tenuità del fatto trova fondamento nell'abitualità della condotta criminosa, desumibile dalla contestazione di più reati di truffa commessi in continuazione per un apprezzabile periodo di tempo in modo seriale".
3. Dolo specifico: Il Tribunale di Catania, sentenza n. 588 del 2025, ha precisato che "la condotta dell'ente che taccia la mancanza di autorizzazione e diffonda informazioni idonee a far credere nella regolarità e completezza del percorso formativo integra dolo omissivo ai sensi dell'art. 1439 c.c., configurandosi come malizia o astuzia volta a realizzare l'inganno".
In questo contesto, la distinzione tra inadempimento contrattuale e truffa si fonda sulla presenza di artifici o raggiri che viziano ab origine il consenso contrattuale, evidenziando la consapevole volontà di ingannare i corsisti per conseguire un ingiusto profitto. E come sempre, cari lettori, la verità emerge dalle pieghe del diritto con la stessa eleganza con cui Lady Whistledown svela i segreti della società londinese.
Avv. Tiziana Barillà – giurista per la verità
È vietata la riproduzione senza citare la fonte, è ammessa la condivisione citando lo scrivente difensore: Avv. Tiziana Barillà, cell. 342.5175586, con studio in Torino, Via Genovesi 2.