Studio legale Avv. Raffaella Sirico

Studio legale Avv. Raffaella Sirico Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio legale Avv. Raffaella Sirico, Avvocato e studio legale, Corso Francesco Ferrucci n. 105, Turin.

Lo Studio si occupa di consulenza ed assistenza giudiziale e stragiudiziale a privati ed imprese in materia di Diritto Tributario, Diritto Civile, Diritto commerciale, societario e fallimentare nonchè Diritto di famiglia.

Promuovere l’Equità: da dove passa la Parità di Genere.Circolo degli Ufficiali di Torino 20 ottobre 2022, 16.30 - 19.00P...
02/10/2022

Promuovere l’Equità:
da dove passa la Parità di Genere.
Circolo degli Ufficiali di Torino
20 ottobre 2022, 16.30 - 19.00

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ESTENSIONE A 150 GIORNI SOLO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE, ESCLUSI GLI AVVISI DI ADDEBITO INPS Con il messaggio n. 41...
25/11/2021

ESTENSIONE A 150 GIORNI SOLO PER IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE, ESCLUSI GLI AVVISI DI ADDEBITO INPS

Con il messaggio n. 4131/2021, l'INPS ha chiarito come l'estensione da 60 a 150 giorni per il pagamento, senza oneri aggiuntivi, delle cartelle prevista dall’articolo 2 del decreto legge 146/2021, vale solo per le cartelle di pagamento notificate dall’Agenzia delle Entrate della Riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.
Sono quindi escluse le somme dovute all’Inps a seguito della notifica di un avviso di addebito con valore esecutivo, ai sensi dell’articolo 30 del Dl 78/2010.
Tale interpretazione delle norme peraltro, è stata confermata anche dai ministeri dell’Economia e del Lavoro a seguito di formale richiesta da parte dell’Inps.

SOTTRARRE O CANCELLARE DATI DAL PC AZIENDALE COSTITUISCE ILLECITO CIVILE E PENALE E COMPORTA IL LICENZIAMENTOLa Corte di...
20/11/2021

SOTTRARRE O CANCELLARE DATI DAL PC AZIENDALE COSTITUISCE ILLECITO CIVILE E PENALE E COMPORTA IL LICENZIAMENTO

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33809/2021 ha chiarito come i dati contenuti nel pc aziendale in dotazione al dipendente e utilizzati per lo svolgimento dell’attività lavorativa costituiscano patrimonio aziendale. Pertanto, il dipendente che cancelli o trasferisca all’esterno tali dati commette un illecito civile e penale (reato di “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, previsto dall’articolo 635 bis del Codice penale) e può essere tenuto al risarcimento dei danni.
Inoltre, attua una condotta disciplinarmente rilevante che giustifica il licenziamento per giusta causa per infrazione degli obblighi di diligenza e fedeltà.
Per dimostrare la condotta illecita del dipendente, il datore di lavoro può legittimamente acquisire e produrre in giudizio i messaggi privati inviati dal lavoratore a soggetti terzi.
Infatti, la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita quando sia necessaria per esercitare il diritto di difesa e non è preclusa dalla normativa sulla privacy che permette il trattamento di dati personali altrui, senza il consenso del titolare, quando il trattamento è diretto alla tutela di un diritto in sede giudiziaria.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2021, n. 33809 Dirigente, Licenziamento, Violazione dell’obbligo di fedeltà – Partecipazione a prove tecniche di …

GREENPASS 50+ :Verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro Con il messaggio n. 3589 del  21 ottobre 2021, ...
24/10/2021

GREENPASS 50+ :
Verifica del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro

Con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, l’INPS ha comunicato l'istituzione del servizio Greenpass50+ che consente a tutti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, con più di 50 dipendenti, la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Si precisa inoltre, che le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:

- la prima, di accreditamento, in cui i datori di lavoro potranno accreditare l’azienda al servizio di verifica del green pass e indicare i verificatori, che verificheranno appunto il possesso del green pass;
- la seconda, elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
- la terza, di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

Per l'accesso al servizio:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/verifica-del-green-pass-per-laccesso-ai-luoghi-di-lavoro #

Messaggio n° 3589 del 21.10.2021:
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13567

Greenpass50+ è il servizio che consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di ...

PIEMONTE ZONA ROSSA DA LUNEDÌ 15 MARZO MA LA REGIONE ANTICIPA ALCUNE MISURE.In base al nuovo decreto legge del Governo e...
13/03/2021

PIEMONTE ZONA ROSSA DA LUNEDÌ 15 MARZO MA LA REGIONE ANTICIPA ALCUNE MISURE.

In base al nuovo decreto legge del Governo e all’ordinanza che verrà firmata dal ministro Roberto Speranza, da lunedì 15 marzo il Piemonte sarà in zona rossa.

In attesa dell’ordinanza del ministro della Salute però, il presidente Cirio ha emanato l'ordinanza numero 36 che anticipa alcune misure:

- divieto di raggiungere le seconde case nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 marzo, salvo i casi motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

- anticipo a domenica 14 marzo della chiusura dei mercati, ad eccezione della vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

- mantenimento dell’ingresso di un solo componente per nucleo familiare nei negozi di piccola e grande distribuzione, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;

- divieto di accesso alle aree attrezzate per gioco e sport (scivoli, altalene, campi di basket, zone skate) in aree pubbliche e all’interno di parchi, ville e giardini pubblici (fatta salva la facoltà dei sindaci di assumere differenti regolamentazioni nel rispetto delle misure di prevenzione);

Con l'ordinanza numero 35 invece, la Regione anticipa dalle ore 19 di sabato 13 marzo le regole della zona rossa anche a Borgo San Dalmazzo e Boves, in provincia di Cuneo, che si aggiungono ai 23 centri dove questo provvedimento è già in vigore.

Le misure regionali saranno in vigore dal 13 al 20 marzo 2021.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 35:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/10/suppo5/00000001.htm

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 36:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/10/suppo5/00000002.htm

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino al ...
08/11/2020

Il Tribunale di Milano ha accertato la nullità delle clausole contrattuali utilizzate da Compass, Futuro e Agos fino al mese di aprile 2020, che regolano l’estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori e che prevedono la non rimborsabilità di tutti i costi sostenuti.

07/11/2020

FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA SUL D.P.C.M. DEL 3 NOVEMBRE 2020:
LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN PIEMONTE.

In tutto il Piemonte qualificato come zona rossa dall'Ordinanza del ministro alla Salute Speranza del 4 novembre 2020, dal 6 novembre e per un periodo di 15 giorni, si dovranno osservare le seguenti disposizioni particolari:

SPOSTAMENTI:
E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno di esso e anche all'interno del proprio Comune, salvo se motivato da comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e urgenza, da giustificare con autocertificazione.
Sono vietati anche gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.

Sono comunque permessi gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza dove è consentita.
E' sempre ammesso il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

NEGOZI:
Sono chiusi i negozi di commercio al dettaglio ed i servizi alla persona, ad eccezione di alcune categorie, tra le altre, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, fiorai, librerie, cartolerie, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri, negozi per bambini e neonati, di biancheria, di giocattoli, di prodotti informatici, articoli sportivi, ottica, ferramenta.
Sono chiusi i mercati non alimentari.

RISTORAZIONE:
Sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione di mense e catering.
È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, con asporto e divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

SCUOLA E UNIVERSITÀ:
Le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente a distanza, ad eccezione delle scuole materne, elementari e del primo anno della media. Sono consentite le attività di laboratorio e quelle per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

E' sospesa l'attività in presenza in Università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA:
Sono sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto e tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
E' consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.

SMART WORKING:
I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Considerata la difficile situazione attuale, ho deciso di garantire un'assistenza legale continuativa ovviamente online....
05/11/2020

Considerata la difficile situazione attuale, ho deciso di garantire un'assistenza legale continuativa ovviamente online.

Potete quindi contattarmi oltre che al mio indirizzo email: [email protected], inviandomi un messaggio qui sulla pagina dello Studio legale oppure al mio contatto Skype: raffa8503.

Sono altresì disponibile ad organizzare appuntamenti tramite le piattaforme Skype, GoToMeeting e Microsoft Teams.





24/10/2020

Finalmente la mia intervista a Live Social Radio Veronica One!











CHIARIMENTI INPS SULLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIACon il messaggio n. 3653 del 09.10.2020 l'INPS è intervenuto a...
11/10/2020

CHIARIMENTI INPS SULLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA

Con il messaggio n. 3653 del 09.10.2020 l'INPS è intervenuto a fornire indicazioni operative e chiarimenti sui lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia ex art. 26, dl n. 18/2020.

Si è innanzitutto chiarito come il riconoscimento della malattia in caso di quarantena operi solo quando la stessa venga decisa da un operatore di pubblica sanità e non invece in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa.

Quanto ai lavoratori fragili, la malattia non viene riconosciuta se lavorano in smart working al proprio domicilio anziché in ufficio, secondo gli accordi con il datore di lavoro, a meno che non si tratti di malattia conclamata.

La malattia non viene riconosciuta alle persone in quarantena all'estero su richiesta dal paese di destinazione dovendo la tutela di cui al citato comma 1 dell’art. 26 sempre provenire da un procedimento posto in essere dalle preposte autorità sanitarie italiane.

Si chiarisce infine, che qualora il lavoratore malato sia già in cassa integrazione (ordinaria o straordinaria) o percepisca l'assegno dei fondi di solidarietà, la malattia non viene riconosciuta in virtù del principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, già disposto dall’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148.

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203653%20del%2009-10-2020.htm

Coronavirus: le misure dell’INPS Ufficio Stampa Atti Atti Ufficiali Circolari, Messaggi e Normativa Sentenze Iscrizione Newsletter Audizioni Il Piano di comunicazione Guide Bookinps – Concessione sale convegni Social Media Foto Notizie Dossier Diritti e obblighi in materia di sicurezza sociale n...

19/09/2020

IN CASO DI OPPOSIZIONE A D.I. SPETTA AL CREDITORE OPPOSTO PROMUOVERE LA MEDIAZIONE A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 depositata il 18 settembre 2020, hanno sancito come l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto, ribaltando in questo modo la precedente giurisprudenza (sentenza n. 24629/2015) secondo la quale l'onere della mediazione gravava sul debitore ingiunto che agiva in opposizione con conseguente improcedibilità dell'opposizione ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo in caso di omessa mediazione.

La Corte ha infatti definitivamente chiarito come "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
In questo modo la sanzione della improcedibilità va colpire la pretesa creditoria azionata in via monitoria.

Indirizzo

Corso Francesco Ferrucci N. 105
Turin
10138

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
15:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
15:00 - 17:00

Telefono

+393281596274

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