20/01/2026
REFERENDUM RIFORMA C.D. “SEPARAZIONE DELLE CARRIERE”
Un semplice vademecum, asettico e senza pretesa di convincimento alcuno, per spiegare i punti principali della riforma costituzionale.
Va preliminarmente chiarito che la riforma si riferisce a “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. È molto importante delucidare questo aspetto, perché la riforma non riguarda la semplice separazione di carriere tra giudici e pubblici ministeri (P.M.), ma diversi temi che vanno a modificare l’attuale assetto della magistratura.
1) Giudici e pubblici ministeri avranno carriere separate.
Ad oggi, l’accesso in magistratura consente di cambiare ruolo - da giudicante (giudice) a requirente (P.M.) e viceversa - una sola volta. Fino al 2022, era consentito cambiare fino ad un massimo di quattro volte.
La riforma obbliga il magistrato a scegliere quale carriera intraprendere, senza possibilità di cambiare.
Negli ultimi 12 anni, i magistrati che hanno chiesto cambio di funzione sono stati circa il 2%.
L’articolo di riferimento, art. 102 della Costituzione, verrà così modificato nella parte finale del primo comma con l’aggiunta delle seguenti parole: “ … le quali disciplinano altresi' le
distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti ”
2) Due CSM (Consiglio Superiore della Magistratura) anziché uno solo.
Alla separazione delle carriere segue l’istituzione di due CSM, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri.
La magistratura è un ordine e non un potere. Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura istituito con L.195/1958 e mira a tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, ossia a garantire che ciascuno di essi operi liberamente, senza alcun condizionamento da parte né di altri magistrati né da parte di altri poteri dello Stato.
Sul punto, l’art.104 Cost. verrà così modificato: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e' composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica”
La questione probabilmente più incisiva è la modalità di composizione dei futuri CSM, perché si passa da un sistema prettamente ELETTIVO (quindi si sceglie) ad uno a SORTEGGIO (estrazione a sorte).
Attualmente, il CSM è composto da 33 membri, dei quali: 20 sono togati (cioè sono magistrati) e sono eletti dagli stessi magistrati; 10 sono laici (professori universitari in materie giuridiche e avvocati) e sono eletti dal Parlamento; 3 ne fanno parte di diritto: il Presidente della Repubblica; il Primo Presidente di Cassazione; il Procuratore generale presso la Cassazione.
La riforma prevede che, eccezion fatta per i tre componenti cui spetta il ruolo di diritto, sia i membri togati che quelli laici verranno sorteggiati. I membri laici saranno estratti a sorte da un elenco stilato, a mezzo elezione, dal Parlamento in seduta comune. Quelli togati saranno estratti a sorte, tra i giudicanti e requirenti, nel numero e secondo le procedure previste dalla legge.
3) I provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati saranno stabiliti da un’Alta corte
Ad oggi, il CSM decide sulle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
I provvedimenti disciplinari sono impugnabili con ricorso alla Corte di cassazione, in Sezioni unite.
Per quanto concerne i provvedimenti disciplinari, la riforma mira a istituire una Alta corte disciplinare, composta da 15 giudici.
La sentenza dell’Alta corte disciplinare si impugna non più con ricorso in Cassazione, ma con ricorso alla stessa Alta corte, in composizione differente rispetto a quella della decisione impugnata.
Questo è quanto necessario sapere.
Attraverso una lettura attenta, si capirà come le propagande, sia dal fronte del “sì” che da quello del “no”, offrano al comune cittadino argomentazioni politicizzate e infondate, perché la riforma non sarà la panacea dei presunti mali correnti in magistratura, così come non scalfirà l’indipendenza e l’autonomia della stessa.
Buon voto.