15/03/2026
Facebook, la critica e l’offesa. Anche offendere un defunto può costare caro. Lo ricordino i “leoni da tastiera”.
In un momento particolarmente acceso del dibattito politico, questa sentenza – per quanto peculiare – offre alcuni spunti di grande interesse: Cass., 10 marzo 2026, n. 5382.
La Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi rilevanti:
📍 L’offesa alla memoria di un defunto può riflettersi sulla reputazione dei familiari più stretti, i quali sono quindi legittimati ad agire per il risarcimento del danno.
📍 Il diritto di critica storica e politica (art. 21 Cost.) non legittima l’uso di epiteti ingiuriosi o dileggiatori, che travalicano il giudizio sull’operato storico della persona, anche quando tali espressioni provengano da un esponente politico.
📍 Per l’applicazione della scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51 c.p.), devono ricorrere alcuni presupposti:
🔤 interesse alla comunicazione, che può riguardare anche una categoria determinata di destinatari e non necessariamente la generalità dei cittadini;
🔤 continenza, ossia correttezza formale e sostanziale dell’esposizione;
🔤 verità dei fatti narrati;
🔤 concreto interesse pubblico alla divulgazione.
📍 Tuttavia, la Corte ricorda anche un principio spesso trascurato:
il danno non patrimoniale non è “in re ipsa”.
Deve essere allegato e provato, e il giudice è tenuto a motivare concretamente gli elementi che giustificano la liquidazione equitativa.
Una decisione che ribadisce un punto essenziale:
la libertà di espressione non coincide con la libertà di offendere.