28/02/2022
Quando il buono fruttifero postale ha più cointestatari e uno di essi decede, è possibile per il cointestatario superstite chiedere il rimborso?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 10 febbraio 2022, n. 4280 (testo in calce), torna ad affrontare il problema e risponde affermativamente. In particolare, la decisione si sofferma sui buoni recanti la dicitura “pari facoltà di rimborso” (cosiddetta clausola “PFR”). In tal caso, si crea un’obbligazione solidale dal lato attivo e il concreditore ha diritto di ottenere l’intera prestazione dal debitore (le Poste Italiane s.p.a.). Tuttavia, nella prassi, si verifica con frequenza che le Poste, per consentire la riscossione del buono, richiedano la quietanza di tutti gli aventi diritto, ossia gli eredi del cointestatario defunto.
Per gli ermellini, se il buono postale prevede la “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento. Viene, così, ribadito il principio di diritto già enunciato in una precedente pronuncia di legittimità, ricalcando il medesimo iter argomentativo.
In buona sostanza, ai BFP non si applica la disciplina dettata in materia di libretti di risparmio, stante la significativa differenza tra i due. I buoni sono pagabili a vista, quindi, prevale l'immediata liquidabilità del documento rispetto all’esigenza di tutela nei confronti degli eredi del contitolare defunto.