19/03/2026
Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27377 del 8 ottobre 2021
Sintesi
Fatto
In una successione testamentaria, il testatore aveva istituito eredi in parti uguali due figli, lasciando al coniuge e a un terzo figlio la quota di legittima. Il testamento prevedeva che la quota di legittima di uno dei figli si formasse mediante distacco di una porzione da un fondo specifico. I due figli istituiti eredi avevano ricevuto in vita donazioni di diverso valore, senza dispensa da collazione. La Corte d'appello aveva diviso il relictum in parti uguali tra i due eredi istituiti, senza tenere conto delle donazioni ricevute, ritenendo sufficiente che ciascuno avesse ricevuto più della legittima. Aveva inoltre confermato la formazione della quota di legittima secondo l'indicazione testamentaria, nonostante il testatore avesse successivamente compiuto atti di disposizione sul fondo nel lungo periodo intercorso tra testamento e apertura della successione.
Massima
In tema di collazione, le donazioni fatte dal de cuius ai discendenti e al coniuge sono soggette a collazione anche quando non siano lesive della legittima, non rilevando la distinzione tra disponibile e indisponibile ai fini dell'obbligo di conferimento. Pertanto, qualora i coeredi istituiti in parti uguali abbiano ricevuto in vita donazioni di diverso valore senza dispensa da collazione, la divisione del relictum non può essere operata in parti uguali, ma deve tenere conto delle donazioni ricevute, assicurando la proporzione stabilita dal testatore. Il fatto che ciascun coerede abbia ricevuto più della legittima è irrilevante ai fini della collazione, potendo rilevare solo in sede di eventuale azione di riduzione.
In tema di divisione ereditaria, l'assegno divisionale semplice di cui all'art. 733 c.c., con il quale il testatore indica i beni da comprendersi nella porzione di un coerede, si qualifica come legato obbligatorio a carico degli altri coeredi. A tale disposizione trova applicazione l'art. 686 c.c. in tema di revoca tacita del legato per trasformazione della cosa, intendendosi per trasformazione il mutamento che comporti la perdita dell'individualità del bene e della sua funzione economico-sociale, valutata in relazione all'intento del testatore. La trasformazione, se riconducibile alla volontà del testatore, determina una presunzione iuris tantum di revoca della disposizione, vincibile con prova contraria a carico del beneficiario.
In tema di divisione giudiziale, qualora un bene dell'asse ereditario sia in comunione con un terzo estraneo alla successione, può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di tale bene, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo comproprietario, quando non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene.