Carbone Guglielmoni Avvocati a Trieste

Carbone Guglielmoni Avvocati a Trieste lo studio (www.carboneguglielmoniavvocati.it) opera nel settore del lavoro, amministrativo (in preva

lo studio opera nel campo del diritto del lavoro, diritto di famiglia (separazioni e divorzi), successioni e diritto amministrativo

20/03/2026

Cassazione Ordinanza 5437/2026: valida la notifica ex art. 140 c.p.c. anche se la raccomandata informativa (C.A.D.) non indica la qualifica del consegnatario.

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27377 del 8 ottobre 2021SintesiFattoIn una successione testamentaria, il testator...
19/03/2026

Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 27377 del 8 ottobre 2021
Sintesi
Fatto
In una successione testamentaria, il testatore aveva istituito eredi in parti uguali due figli, lasciando al coniuge e a un terzo figlio la quota di legittima. Il testamento prevedeva che la quota di legittima di uno dei figli si formasse mediante distacco di una porzione da un fondo specifico. I due figli istituiti eredi avevano ricevuto in vita donazioni di diverso valore, senza dispensa da collazione. La Corte d'appello aveva diviso il relictum in parti uguali tra i due eredi istituiti, senza tenere conto delle donazioni ricevute, ritenendo sufficiente che ciascuno avesse ricevuto più della legittima. Aveva inoltre confermato la formazione della quota di legittima secondo l'indicazione testamentaria, nonostante il testatore avesse successivamente compiuto atti di disposizione sul fondo nel lungo periodo intercorso tra testamento e apertura della successione.
Massima
In tema di collazione, le donazioni fatte dal de cuius ai discendenti e al coniuge sono soggette a collazione anche quando non siano lesive della legittima, non rilevando la distinzione tra disponibile e indisponibile ai fini dell'obbligo di conferimento. Pertanto, qualora i coeredi istituiti in parti uguali abbiano ricevuto in vita donazioni di diverso valore senza dispensa da collazione, la divisione del relictum non può essere operata in parti uguali, ma deve tenere conto delle donazioni ricevute, assicurando la proporzione stabilita dal testatore. Il fatto che ciascun coerede abbia ricevuto più della legittima è irrilevante ai fini della collazione, potendo rilevare solo in sede di eventuale azione di riduzione.
In tema di divisione ereditaria, l'assegno divisionale semplice di cui all'art. 733 c.c., con il quale il testatore indica i beni da comprendersi nella porzione di un coerede, si qualifica come legato obbligatorio a carico degli altri coeredi. A tale disposizione trova applicazione l'art. 686 c.c. in tema di revoca tacita del legato per trasformazione della cosa, intendendosi per trasformazione il mutamento che comporti la perdita dell'individualità del bene e della sua funzione economico-sociale, valutata in relazione all'intento del testatore. La trasformazione, se riconducibile alla volontà del testatore, determina una presunzione iuris tantum di revoca della disposizione, vincibile con prova contraria a carico del beneficiario.
In tema di divisione giudiziale, qualora un bene dell'asse ereditario sia in comunione con un terzo estraneo alla successione, può essere assegnata ad uno dei condividenti la quota indivisa di tale bene, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo comproprietario, quando non sia stato chiesto lo scioglimento della diversa comunione relativa a quel singolo bene.

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17198 del 21 giugno 2024FattoIn una successione testamentaria, il de cuius aveva l...
19/03/2026

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17198 del 21 giugno 2024
Fatto
In una successione testamentaria, il de cuius aveva lasciato l'intera quota disponibile ai quattro nipoti, riservando ai legittimari (coniuge e figli) solo la quota di legge, imponendo a questi ultimi l'obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto a titolo di donazione e revocando ogni dispensa da collazione. Uno dei figli legittimari aveva ricevuto in donazione beni il cui valore, alla data di apertura della successione, eccedeva la quota di riserva a lui attribuita dal testatore. Il piano di riparto predisposto in primo grado non aveva previsto la restituzione alla massa ereditaria di tale eccedenza, limitandosi a non attribuire ulteriori beni al legittimario. La Corte d'Appello confermava tale impostazione. Gli altri coeredi impugnavano la sentenza lamentando la violazione delle norme sulla collazione.
Massima
In tema di collazione nella successione testamentaria, quando il testatore impone ai legittimari l'obbligo di conferire ai coeredi quanto ricevuto a titolo di donazione, revocando ogni dispensa, e il valore dei beni donati a un legittimario eccede, alla data di apertura della successione, la quota di riserva a lui riconosciuta dal testatore, opera l'obbligo legale di restituzione dell'eccedenza alla massa ereditaria ai sensi dell'art. 724, comma 2, cod. civ., al fine di consentire il prelevamento ex art. 725 cod. civ. da parte degli altri coeredi fino al raggiungimento delle rispettive quote. Tale restituzione costituisce un effetto legale della collazione imposta dal testatore e non richiede la proposizione di un'azione di riduzione per lesione di legittima da parte dei coeredi testamentari. Il legittimario che ha accettato l'eredità devoluta per testamento è tenuto a subire gli effetti della collazione, che non intaccano comunque la quota a lui riservata per legge, costituente l'unico limite all'operatività della collazione stessa. Il giudicato formatosi sulla sussistenza dell'obbligo di collazione copre non solo la questione dell'applicabilità in astratto dell'istituto nella successione testamentaria, ma anche quella dell'operatività concreta della collazione a favore dei soggetti specificamente individuati nella decisione.

Mobbing e responsabilità ex art. 2043 c.c. nell’ambito del pubblico impiegoSe la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. ...
04/03/2026

Mobbing e responsabilità ex art. 2043 c.c. nell’ambito del pubblico impiego

Se la domanda risarcitoria ex art. 2087 c.c. del lavoratore mobbizzato è stata diretta sia nei confronti della P.A.-datrice di lavoro che del dipendente di quest’ultima che ha materialmente posto in essere le condotte persecutorie, qualora sia escluso che l’agente abbia operato in esecuzione del rapporto organico o di servizio, il giudice può procedere ai sensi dell’art. 2043 c.c. o si configura una modifica ex officio della domanda?
In linea con la giurisprudenza di legittimità, il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano: l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro; l’elemento soggettivo, ossia l’intendimento persecutorio nei confronti della persona del lavoratore, a prescindere dalla illegittimità o meno di ciascun comportamento. Nell’ambito del pubblico impiego, la responsabilità dell'Amministrazione è esclusa nei casi in cui l’attività dei suoi organi o dipendenti non sia riferibile all’ente pubblico ove risulti che gli agenti hanno operato per un fine strettamente personale ed egoistico, assolutamente estraneo alla P.A. ovvero contrario ai fini che essa persegue, così escludendo ogni collegamento con le attribuzioni proprie delle loro funzioni, venendo meno il rapporto organico fra l’attività del dipendente e la P.A. Ne consegue che, qualora siano stati convenuti in giudizio sia il datore-pubblico che il dipendente che ha materialmente posto in essere la condotta mobbizzante, esclusa la responsabilità dell’Amministrazione, l’agente risponderà delle condotte persecutorie a titolo personale ex art. 2043 c.c. Tale soluzione non comporta una officiosa mutatio libelli, in quanto le condotte poste a sostegno della domanda risarcitoria, astrattamente compatibili con la fattispecie di cui all'art. 2087 c.c., possono essere ricondotte entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento abbia a oggetto i fatti prospettati dalle parti. (Cass. civ., sez. lavoro, Sent., 12 febbraio 2026, n. 3103).

02/03/2026

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 27 febbraio 2026, informazione provvisoria n. 4 Presidente Mogini, Relatore Liberati Erano state rimesse alle

02/03/2026

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 16396/2025 ha chiarito che in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti ...

02/03/2026

Due consumatori salvati dal Tribunale di Milano. Avevano oltre 100mila euro di debiti. Ora non dovranno pagare più nulla

27/02/2026

Risoluzione del rapporto per facta concludentia e naspi
Se il datore ha avviato la procedura di risoluzione ex art. 19 del collegato Lavoro 2024, il lavoratore perde il diritto alla prestazione NASpI se successivamente presenta telematicamente le dimissioni per giusta causa?
Come noto, l'art. 19 l. n. 203/2024 ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per facta concludentia. In questo modo è stata riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del dipendente (recte alla sua assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo) un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo. In tale ipotesi il lavoratore non ha diritto alla prestazione NASpI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto. Di fatto, quindi, rientra nella facoltà del datore valutare se avviare l'iter di chi al mentovato art. 19, mediante la procedura telematica. Quest'ultima, però, diviene inefficace se, successivamente, il lavoratore presenta le dimissioni tramite il sistema telematico (circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025). Ciò vale anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, le quali - ove dimostrate circostanze richieste (circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003), anche se rese dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti - consentono di accedere alla prestazione NASpI. (Cfr.: INPS circolare n. 154 del 22 dicembre 2025).

24/02/2026

Risoluzione del rapporto per facta concludentia e naspi
Se il datore ha avviato la procedura di risoluzione ex art. 19 del collegato Lavoro 2024, il lavoratore perde il diritto alla prestazione NASpI se successivamente presenta telematicamente le dimissioni per giusta causa?
Come noto, l'art. 19 l. n. 203/2024 ha introdotto la fattispecie della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per facta concludentia. In questo modo è stata riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di ricondurre al comportamento del dipendente (recte alla sua assenza ingiustificata dal lavoro oltre un determinato termine o periodo) un effetto risolutivo del rapporto di lavoro medesimo. In tale ipotesi il lavoratore non ha diritto alla prestazione NASpI, mancando il requisito dell'involontarietà della cessazione del rapporto. Di fatto, quindi, rientra nella facoltà del datore valutare se avviare l'iter di chi al mentovato art. 19, mediante la procedura telematica. Quest'ultima, però, diviene inefficace se, successivamente, il lavoratore presenta le dimissioni tramite il sistema telematico (circolare MLPS n. 6 del 27 marzo 2025). Ciò vale anche per l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, le quali - ove dimostrate circostanze richieste (circolare INPS n. 163 del 20 ottobre 2003), anche se rese dopo l'avvio della procedura di risoluzione per fatti concludenti - consentono di accedere alla prestazione NASpI. (Cfr.: INPS circolare n. 154 del 22 dicembre 2025).

Salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 1-bis del d.l. n. 159/2025 ed i possibili profili di contrasto con la direttiva 89...
24/02/2026

Salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 1-bis del d.l. n. 159/2025 ed i possibili profili di contrasto con la direttiva 89/391/CEE

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce uno dei pilastri del sistema prevenzionistico, tanto nell’ordinamento interno quanto nel diritto dell’Unione Europea. L’art. 1-bis del d.l. n. 159/2025, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 198/2025, consente alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di completare la formazione obbligatoria sulla sicurezza entro trenta giorni dall’assunzione. In questo modo si deroga al principio di immediatezza sancito dall’art. 37, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008. Per questo motivo si palesano delicati profili di compatibilità con la direttiva 89/391/CEE, la quale all’art. 12 impone che ciascun lavoratore riceva la formazione in materia di sicurezza e salute «in occasione della sua assunzione». Il presente contributo esamina la nuova norma, ne individua la ratio nel contesto del decreto-legge, ricostruisce il quadro europeo di riferimento e analizza le possibili conseguenze qualora il contrasto fosse accertato nelle sedi competenti.

Indirizzo

Via Coroneo 33
Trieste
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