26/03/2020
Molte persone mi hanno contattato e chiesto quali siano le sanzioni in caso di inosservanza delle norme che sono state adottate per l'emergenza coronavirus con le conseguenti limitazioni alla libertà personale e di circolazione. Alcuni delle quali le avevano già violate.
Ritengo, pertanto, opportuno fare un po' di chiarezza.
Sino al 25.03.2020 l'inosservanza delle norme comportava la violazione dell'art. 650 c.p. il quale prevede che"chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro"
In pratica, chi commetteva una tale violazione poteva essere condannato o ad una pena detentiva o ad una pena pecuniaria, quindi ad una pena alternativa.
Il giudice, su richiesta della parte, poteva (e non doveva) concedere che l'illecito penale (reato ex art. 650 c.p.) si trasformasse in un illecito amministrativo (c.d. oblazione: art 162 bis c.p.) imponendo il pagamento di una somma pari ad euro 103,00 euro, oltre alla spese processuali (nel caso di specie inferiore ad euro 100,00).
Tale reato, però, si sarebbe applicato solo se non vi fosse stato un'altro più grave da applicare come quella contenuta nel testo unico di leggi sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.
L'art. 260 del suindicato regio decreto prevede infatti che "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a quattromila. Se il fatto e commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena e' aumentata. con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000"
Tale norma che è speciale rispetto alla prima, ed è anche più grave, in quanto prevede sia una pena detentiva che una pecuniaria.
In tale seconda ipotesi non sarebbe stato possibile richiedere al giudice di trasformare l'illecito penale in amministrativo.
Con l'entrato in vigore in data odierna del decreto legge del 25.03.2020 n. 19 il quadro è completamente mutato dato che l'art. 4 del summenzionato decreto prevede:
comma 1 "Salvo che il fatto costituisca reato e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".
Con tale norma la violazione delle norme non è più punita da una sanzione penale come sopra visto (arresto e/o ammenda), ma con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa.
A mio parere tale modifica è stata imposta dal fatto che, terminata l'emergenza, le procure di tutta Italia sarebbero state ingolfate da migliaia di procedimenti penali che avrebbero comportato un costo ingente per la collettività ed un parziale blocco dell'attività, già rallentata per la pandemia.
Il comma 8 del suindicato articolo risolve il problema dell'inosservanza delle norme prima dell'entrata in vigore del presente decreto legge "Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'"
In definitiva anche le violazioni precedenti saranno ritenute di carattere amministrativo ma la sanzione applicata sarà quella minima, ridotta alla metà, cioè euro 200.
Al comma 6 è stata invece "potenziata" una norma di carattere penale già esistente
E' previsto che, salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque piu' grave reato, la violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, con la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000, notevolmente più alta rispetto a quella originaria
In definitiva solo chi si allontana dalla propria abitazione o dimora e sono sottoposte alla c.d. "quarantena" commetteranno un illecito penale.