Studio Legale Avv. Piscopiello Andrea

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Consulenza giuridica nell'ambito del diritto civile (diritto di famiglia, diritto immobiliare, diritto commerciale, diritto assicurativo, diritto previdenziale)

27/03/2025

Con l’ordinanza n.1254/2025, pubblicata il 17 gennaio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul valore probatorio dei messaggli whatsapp nell’ambito dei giudizi civili.
- i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi;
- il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) – e così i messaggi whatsapp – in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 del Codice civile;
- pertanto, esso forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. E ciò pur non avendo l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c.
© AvvocatoAndreani.it Risorse Legali.
Autore: Avv. Giovanni Iaria.

27/03/2025

Ansia e timore bastano per configurare lo stalking.

La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di atti persecutori: ansia e timore per la propria incolumità bastano per configurare il reato
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 2478/2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di atti persecutori, definendo i confini della condotta necessaria per integrare il reato di stalking, disciplinato dall'art. 612-bis del Codice Penale. La decisione rappresenta un punto di riferimento per comprendere quali comportamenti possano essere considerati penalmente rilevanti e come la percezione della vittima giochi un ruolo centrale.
Con la sentenza n. 2478/2025, la Cassazione ha chiarito che, per la configurazione del reato, non è necessario che le condotte persecutorie sfocino in minacce o aggressioni fisiche dirette. È sufficiente che tali atti siano tali da incutere nella vittima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità personale. Questo significa che la soggettiva percezione di pericolo da parte della vittima, se giustificata dalle circostanze, è un elemento centrale per la configurazione del reato.
Fonte:StudioCataldi)

27/03/2025

Irreperibilità del testamento olografo mediante la produzione di una copia informale.

L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Cassazione civile, sez. II, 18 Febbraio 2025, n. 4137. Pres. Manna. Est. Picaro)
Fonte: IlCaso.it

11/11/2024

L'ipoteca a garanzia dell'assegno di mantenimento.

Qualsiasi sentenza o provvedimento che porta condanna al pagamento di una somma di denaro o all'adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

Rappresenta titolo per l'ipoteca anche una condanna di fare e di dare purché, come l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento sancito nel giudizio di divorzio, separazione e affidamento dei figli. La riforma Cartabia ha introdotto il nuovo art. 156, comma 5 c. p.c., il quale sancisce che: "i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Il giudice può imporre al soggetto obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di contributo economico".
Nella vicenda portata all'attenzione della S.C., la Corte di Appello di Milano con provvedimento del 2020, aveva svincolato completamente la garanzia dal presupposto del pericolo di inadempimento: "in materia la Corte deve premettere che, in via generale, l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c. c., quale diritto reale di garanzia, è un istituto posto a presidio del diritto del creditore ad essere pienamente soddisfatto, tutelando in via preventiva da un eventuale inadempimento posto in essere dal debitore, e con la peculiarità di conferire autonomia al creditore stesso nel procedere all'iscrizione della garanzia ogniqualvolta sia stata emesso in suo favore un provvedimento giudiziale con effetto di condanna al pagamento o altra obbligazione . L'ipoteca giudiziale ex art. 156, comma 5, c. c. e art. 8, comma 2, della L. 89870, risulta essere un adeguato strumento di garanzia preventiva attivabile unicamente e immediatamente all'emissione di un provvedimento giudiziale di cui all'art. 2818 c. c. senza la necessità di ulteriori requisiti. Ritiene il Collegio " che l'estensione analogica del presupposto del periculum anche all'ipotesi di riconoscimento dell'assegno divorzile di cui all'art. 8 della L. 8981970 non risulta essere fondata, in considerazione sia del tenore letterale delle norme dell'art. 156 c .c. e dell'art. 8 della L. 89870 idoneo ad evidenziare una volontaria e consapevole omissione del legislatore sia della delicata funzione svolta dall'assegno divorzile dianzi descritta e relativa al soddisfacimento di un credito sui generis."

Per la Corte quindi, la cancellazione dell'ipoteca non avveniva automaticamente in caso di inesistenza del periculum.

Il presunto debitore, qualora fosse oggetto di iniqua valutazione del credito e della cautela, poteva agire per ottenere la riduzione dell'ipoteca iscritta ex artt. 2872 ss. cc. Pertanto la riduzione, se accertata dall'autorità giudiziaria, consentiva di riequilibrare le posizioni e, qualora fosse stata accertata una sproporzione tra il credito e il valore del bene ipotecato, si poteva anche arrivare alla cancellazione completa dell'iscrizione ipotecaria.

Lo scrivente ritiene che l'articolo 156 c.c. non richieda per la sua emanazione la valutazione di un periculum in mora e questo perché al momento dell'emissione della sentenza di condanna al pagamento di una determinata somma l'inadempimento non è previsto né prevedibile.

Tale tesi non risulta però condivisa dalla Cassazione (cfr. Corte di Cass. Sez. I, 16/01/2023 n. 1076) che circa la cancellazione di ipoteca iscritta sui beni del coniuge, sottolinea la necessità della sussistenza dell'inadempimento o del "pericolo di inadempimento" per l'iscrizione e il mantenimento della garanzia ipotecaria.

La Corte di Cassazione, ritenendo non condivisibile l' orientamento precedentemente descritto, afferma che il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di mantenimento derivanti dalla sentenza di separazione o divorzio determinerebbe il venir meno del presupposto per la garanzia ipotecaria e, dunque, ne conseguirebbe il diritto dell'interessato ad ottenere dal giudice l'emanazione di un ordine di cancellazione.

A tal proposito, gli Ermellini affermano come sia necessario staccarsi dalla lettura meramente testuale della norma, ricercando invece un autonomo significato normativo, attraverso una lettura in chiave sistematica; la disposizione infatti, deve essere letta nel quadro delle complessive tutele apprestate per garantire il credito del coniuge: le garanzie reali, personali, nonché i versamenti diretti da parte del datore di lavoro sono tutti strumenti idonei a garanzia dei crediti alimentari solo se ricorre l'effettivo e/o il pericolo di inadempimento. Pertanto, l'iscrizione ipotecaria non può ritenersi svincolata da tali presupposti, in quanto, si finirebbe per regolamentarla in maniera differente rispetto alle altre forme di garanzia.

Alla luce di tale ricostruzione la Corte di Cassazione, ha enunciato il principio di diritto per cui: "in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art. 156, 5 comma, c. c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art. 2884 del codice civile". (Fonte:StudioCataldi)

11/07/2024

Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per morte dello zio.

Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest’ultimo che – al cospetto di una prova circostanziata da parte dell’attore – può incidere sulla personalizzazione del risarcimento.
Cass. civ., Sez. III, ord., 07.09.2023, n. 26140.

06/11/2023

Separarsi senza odiarsi: il ruolo dell'Avvocato per affrontare la separazione con equilibrio e dignità.

La separazione coniugale è un evento che incide profondamente sull'esistenza degli individui, un vortice emotivo che può facilmente trascendere in una conflittualità trasformando così quello che un tempo era un amore in un odio profondo.
Non è semplice trovare un equilibrio in momenti così delicati, motivo per cui la figura dell'avvocato assume un ruolo cruciale, non solo come esperto del diritto ma soprattutto come professionista capace di dare il massimo rilievo alla dimensione umana della crisi coniugale.
L'arte di condurre una separazione senza conflitti si fonda sulla premessa che ogni individuo ha il diritto di chiudere un capitolo della propria vita anche nel disaccordo con l'altro, e questa scelta merita rispetto indipendentemente dalla condivisione delle ragioni.
L'avvocato non deve solo saper navigare nella complessità delle norme giuridiche, deve possedere una spiccata empatia, dote essenziale per comprendere che dietro ogni processo di separazione tra coniugi c'è il dramma umano di persone con il loro mondo interno, con il loro vissuto fatto di sentimenti e di emozioni spesso contrastanti. Non va dimenticato che chi chiede assistenza per una separazione non cerca solo una soluzione tecnico-normativa, è anche alla ricerca di un nuovo equilibrio e di una nuova stabilità.
Ecco perché occorre saper bilanciare tra la tutela dei diritti del cliente e la ricerca di un dialogo costruttivo tra le parti. È un delicato gioco di equilibri, dove la legge incontra la dimensione umana e dove il rispetto delle parti deve guidare ogni azione.
Una gestione non conflittuale della separazione può comportare notevoli vantaggi per le parti ma si tratta di un traguardo tutt'altro che facile da raggiungere.
Sicuramente è richiesta una grande capacità di ascolto e una sensibilità tale da riuscire a calarsi nei panni dei clienti. Se ci sono questi presupposti, l'avvocato può riuscire a condurre le parti verso il superamento delle barriere dell'odio e del risentimento stabilendo un equilibrio tra il necessario rispetto dei diritti da un lato e la dignità delle persone dall'altro.
Insomma la dimensione umana nella professione forense non può mai essere considerata come una eventualità. Chi è soltanto un grande tecnico rischia di causare seri disastri, magari convinto di aver assicurato al cliente una vittoria legale indiscussa, non si rende conto di aver portato la parte a una sonora sconfitta sul piano umano pregiudicando il futuro delle sue relazioni familiari non solo con l'ex coniuge ma anche, se ci sono, con i propri figli.
In quanto avvocati, non dobbiamo mai perdere il contatto con la dimensione umanistica della nostra professione; è proprio in questo che si distingue un grande avvocato da un banale azzeccagarbugli.
In quanto avvocati non dobbiamo mai perdere il contatto con la dimensione umanistica della nostra professione perché è proprio questo contatto che fa la differenza tra un grande avvocato e un banale azzeccagarbugli. Di Roberto Cataldi.

27/10/2023

Erronea lettura dell’esame diagnostico e responsabilità medica.

In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, senza che la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa per una erronea lettura dei suoi esiti, dovendo questi, ove insorgano dubbi, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale e della mancanza di ulteriori strumenti di opportuna indagine, indirizzare il paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica in quanto, opinando diversamente, la grave imperizia della condotta posta in essere si tradurrebbe in un ingiustificato vuoto di tutela.
Cass. civ., Sez. III, ord., 16.06.2023, n. 17410 – Pres. Travaglino – Rel. Porreca.

14/07/2023

Infezioni nosocomiali: la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva.

In tema di infezioni nosocomiali, la responsabilità della struttura sanitaria non ha natura oggettiva, sicché, a fronte della prova presuntiva, gravante sul paziente, della contrazione dell'infezione in ambito ospedaliero, la struttura può fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione delle stesse, consistente nell'indicazione: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; b) delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria; c) delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami; d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande; e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti; f) della qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento; g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica; h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori; i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali; j) del rapporto numerico tra personale e degenti; k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio; l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dai genitori di un minore, deceduto pochi giorni dopo la nascita a causa di un'infezione contratta nel reparto di terapia intensiva, aveva ritenuto fornita la prova del fatto che la struttura sanitaria avesse predisposto i protocolli necessari per la prevenzione di infezione correlate all'assistenza, ma non li avesse specificamente applicati nel caso specifico).
Cassazione civile, sez. III, 13 Giugno 2023, n. 16900

17/01/2023

Comunione legale e acquisti successivi al matrimonio di uno dei coniugi.

Affinche' si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali), come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (articolo 2732 c.c.), e' necessario che sia fornita una indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'articolo 179 c.c., comma 1.
Pertanto, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'articolo 179 c.c., comma 2, non puo' assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, (ai sensi dell'articolo 179 c.c., comma 1, lettera f), che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali), non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d, e, del medesimo articolo 179 c.c..Continua in: Comunione legale e acquisti successivi al matrimonio di uno dei coniugi
In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene acquistato dalla comunione legale puo' essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex articolo 179 c.c., comma 2.

25/10/2022

I nonni mantengono i nipoti se i genitori non ne hanno la possibilità

L'art. 316 bis c.c. stabilisce che se i genitori non hanno i mezzi per mantenere i figli, gli ascendenti, in ordine di prossimità, devono provvedere in via subordinata e sussidiaria.
La Corte di Cassazione, con riferimento al mantenimento dei nipoti da parte dei nonni, nell'ordinanza n. 30368/2022 ricorda che "l'obbligazione solidaristica, sussidiaria e subordinata grava proporzionalmente su tutti gli ascendenti di pari grado indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l'insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici".

18/10/2022

Il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti di genitori divorziati: ultime pronunce della Cassazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29264 del 7 ottobre 2022 si occupa nuovamente del diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente di genitori divorziati e dei relativi presupposti e limiti.
La Corte ribadisce le seguenti considerazioni in materia di mantenimento di figli maggiorenni:

1) se il figlio è maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento, che debbono costituire oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova e' gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati:

(a) dall'eta' del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalita' inversa per il quale, all'eta' progressivamente piu' elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;

(b) dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro;
Continua in: Il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti di genitori divorziati: presupposti e limiti
Autore: Avv. Anna Andreani.

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