Studio Legale Marzo & Partners

Studio Legale Marzo & Partners Consulente Giuridico in Aziende ed Enti Pubblici e Privati

30/05/2026

Garante: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso.
Sanzionato un medico per 5mila euro.

Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate.

A maggior ragione se ne ledono la dignità.

Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzato le foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina.

Lo studio era stato poi pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso.

L’Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia.

Foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni.

Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini.

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore.

18/05/2026

Garlasco, dal Garante privacy fermo richiamo ai media
L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati.

Il Garante privacy prende atto della rimozione del servizio televisivo relativo ai colloqui tra Alberto Stasi e il suo legale e rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche dei giornalisti, oltreché delle garanzie costituzionali.

La presenza, su una piattaforma televisiva online, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Stasi e il suo avvocato difensore, vietate dal Codice di procedura penale, è stata stigmatizzata nelle scorse ore anche dall’Unione delle Camere penali italiane.

Con riferimento ai fatti di Garlasco, si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e suscettibile di travalicare il necessario rispetto della persona e della sua dignità.

Si tratta di un limite che deve essere garantito non soltanto alla vittima e ai suoi familiari, ma anche agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultino coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica.

L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, e si riserva di intervenire ulteriormente rispetto alle istruttorie già aperte, anche nei confronti di eventuali utilizzatori di contenuti acquisiti o diffusi illecitamente.

Il Garante ricorda, infatti, che anche la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

03/05/2026

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti.
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati.

Alberghi, B&B e affittacamere non possono conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza.

Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota inviata alle associazioni di categoria del settore, anche alla luce dell’aumento di segnalazioni e violazioni dei dati personali registrate negli ultimi mesi.

La normativa vigente impone ai gestori delle strutture ricettive di identificare i clienti e di trasmettere i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite il portale “Alloggiati Web”.

Tale obbligo, tuttavia, non legittima la conservazione, da parte delle strutture, di fotocopie o immagini dei documenti d’identità.

Negli ultimi tempi si è diffusa, soprattutto tra B&B e affittacamere, la pratica di fotografare i documenti con smartphone o di richiederne l’invio tramite applicazioni di messaggistica, come WhatsApp.

Comportamenti che, sottolinea il Garante, espongono ingiustificatamente gli interessati a rischi concreti, tra cui furti d’identità e accessi illeciti ai dati personali.

L’Autorità ribadisce che, come previsto da un obbligo normativo, una volta completata la trasmissione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali copie dei documenti acquisite per tale finalità devono essere immediatamente cancellate o distrutte.

L’unico elemento che può essere conservato è la ricevuta dell’avvenuta comunicazione, prodotta automaticamente dal portale, da conservare per cinque anni al fine di comprovare l’adempimento.

Il Garante sottolinea, inoltre, che è preciso dovere dei titolari del trattamento garantire la sicurezza dei dati personali. Le strutture ricettive devono quindi adottare misure adeguate per la protezione dei dati e istruire correttamente il personale incaricato della loro raccolta e gestione.

È stato ricordato, infine, che in caso di violazione dei dati personali - data breach - scattano obblighi specifici, tra cui la notifica al Garante entro 72 ore e, nei casi più gravi, anche la comunicazione della violazione agli interessati.

Le associazioni di categoria sono state invitate a diffondere tra i propri iscritti le indicazioni dell’Autorità, tenuto conto che l’attività ricettiva comporta ogni anno il trattamento dei dati personali di milioni di persone.

01/05/2026

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati.

Alberghi, B&B e affittacamere non possono conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza.

Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota inviata alle associazioni di categoria del settore, anche alla luce dell’aumento di segnalazioni e violazioni dei dati personali registrate negli ultimi mesi.

La normativa vigente impone ai gestori delle strutture ricettive di identificare i clienti e di trasmettere i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite il portale “Alloggiati Web”.

Tale obbligo, tuttavia, non legittima la conservazione, da parte delle strutture, di fotocopie o immagini dei documenti d’identità.

Negli ultimi tempi si è diffusa, soprattutto tra B&B e affittacamere, la pratica di fotografare i documenti con smartphone o di richiederne l’invio tramite applicazioni di messaggistica, come WhatsApp.

Comportamenti che, sottolinea il Garante, espongono ingiustificatamente gli interessati a rischi concreti, tra cui furti d’identità e accessi illeciti ai dati personali.

L’Autorità ribadisce che, come previsto da un obbligo normativo, una volta completata la trasmissione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali copie dei documenti acquisite per tale finalità devono essere immediatamente cancellate o distrutte.

L’unico elemento che può essere conservato è la ricevuta dell’avvenuta comunicazione, prodotta automaticamente dal portale, da conservare per cinque anni al fine di comprovare l’adempimento.

Il Garante sottolinea, inoltre, che è preciso dovere dei titolari del trattamento garantire la sicurezza dei dati personali.

Le strutture ricettive devono quindi adottare misure adeguate per la protezione dei dati e istruire correttamente il personale incaricato della loro raccolta e gestione.

È stato ricordato, infine, che in caso di violazione dei dati personali - data breach - scattano obblighi specifici, tra cui la notifica al Garante entro 72 ore e, nei casi più gravi, anche la comunicazione della violazione agli interessati.

Le associazioni di categoria sono state invitate a diffondere tra i propri iscritti le indicazioni dell’Autorità, tenuto conto che l’attività ricettiva comporta ogni anno il trattamento dei dati personali di milioni di persone.

25/04/2026

Esenzione IMU e principio di collaborazione: la “conoscenza qualificata” dell’ente impositore prevale sull’omessa dichiarazione.
22 Marzo 2026.


Con l’Ordinanza n. 6451 del 18 marzo 2026, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Balsamo, Rel. Bruno) torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra obblighi dichiarativi del contribuente e principio di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione finanziaria in materia di esenzioni IMU.

I Giudici hanno ribadito il consolidato principio per cui “al contribuente spetta comunque l’agevolazione, ancorché non abbia presentato una specifica dichiarazione, perfino se richiesta espressamente dai regolamenti comunali, in quanto, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, non può essere addossato a quest’ultimo un obbligo dichiarativo e probatorio, avente ad oggetto le condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l’applicazione della riduzione, quando l’amministrazione sia a conoscenza dei relativi fatti” (cfr. Cass. n. 12314/17).

La vicenda trae origine dal diniego dell’aliquota ridotta per immobili strumentali opposto dal Comune ad un istituto bancario motivato esclusivamente dall’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società contribuente, ribadisce un orientamento garantista che valorizza il contenuto dell’art. 10 della Legge n. 212 del 2000. Come ricordato dai Giudici infatti “Il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con il contribuente (in ossequio ai dettami dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000), del quale è espressione anche la regola secondo la quale a quest’ultimo non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente locale (in linea con l’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000), è stato, del resto, più volte valorizzato, ponendo l’accento sul dato fattuale della conoscenza delle suddette condizioni -da parte dell’amministrazione- rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge” (cfr., con riguardo all’ICI, Cass. n. 23531/08, Cass. n. 12015/15, Cass. n. 18453/16, Cass. n. 10314/20, Cass. n. 28251/20 e Cass. 19665/23 e, con riguardo all’IMU, Cass. n. 29901/20, Cass. n. 8592/21, Cass. n. 1263/21, Cass. n. 10724/21, Cass. n. 35474/21, Cass. n. 1016/23, Cass. n. 6270/23, Cass. n. 12226/23, Cass. n. 23946/24 e Cass. n. 24066/24).

Il fulcro della decisione risiede infatti nel superamento del formalismo dichiarativo qualora l’ente impositore sia già in possesso di una “conoscenza qualificata” delle caratteristiche dell’immobile. Secondo i giudici di legittimità, non può essere imposto al contribuente un onere probatorio o dichiarativo relativo a fatti già documentalmente noti all’ente locale, anche se acquisiti per finalità extratributarie.

In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011, ai Comuni è data la facoltà di operare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.

Si ricorda che non sono produttivi di reddito fondiario gli immobili:
strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati dal possessore esclusivamente all’esercizio dell’impresa, arte o professione;
strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Nel caso di specie, la banca aveva evidenziato come il Comune fosse pienamente edotto della natura strumentale degli immobili (categorie catastali D5, C1 e C6), avendo autorizzato l’installazione di insegne e inviato richieste TARI classificando correttamente i locali come “banche ed istituti di credito”.

La Corte specifica che tale conoscenza non deve essere “estemporanea”, ma deve derivare da atti amministrativi che presuppongano in termini incontrovertibili la situazione di fatto rilevante ai fini dell’agevolazione. Viene dunque sancito che il diritto alla riduzione d’imposta spetta anche in assenza di specifica dichiarazione — pur se richiesta dai regolamenti comunali — ogniqualvolta l’amministrazione disponga di elementi certi per qualificare l’immobile.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affidando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado il compito di verificare se la documentazione prodotta dall’istituto bancario fosse effettivamente idonea a integrare quella conoscenza qualificata necessaria a esonerare la società dall’obbligo formale.

Il Garante privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro.Il Garante per la protezione dei da...
21/04/2026

Il Garante privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti.

L’istruttoria dell’Autorità – avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 – ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay.

Tali applicazioni prevedevano, quale condizione obbligatoria per l’utilizzo dei servizi, il rilascio da parte degli utenti di un’autorizzazione al monitoraggio di una serie di dati contenuti nei dispositivi mobili, incluse le applicazioni installate e in esecuzione, al fine di individuare eventuali software malevoli.

Secondo quanto dichiarato dalle società, tali trattamenti sarebbero stati necessari per garantire la sicurezza delle operazioni e conformarsi alla normativa in materia di servizi di pagamento.

Il Garante ha tuttavia rilevato che le modalità adottate comportavano un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi.

Nel corso dell’istruttoria sono inoltre emerse diverse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, tra cui carenze nell’informativa resa agli utenti, assenza di un’adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), mancata adozione di misure di sicurezza adeguate e di idonee politiche di conservazione dei dati, nonché irregolarità nella designazione del responsabile del trattamento.

Oltre alle sanzioni, l’Autorità ha ingiunto alle società di cessare i trattamenti oggetto di contestazione, ove non vi abbiano già provveduto, e di adeguarsi alle prescrizioni in materia di conservazione dei dati, dandone comunicazione al Garante.

L’istruttoria al Garante è stata determinata da 140 segnalazioni e 12 reclami rivolte all’autorità con cui è stato rappresentato che gli utenti delle app Bancoposta e PostePay (installate su sistema operativo Android) sono stati destinatari di un messaggio di invito ad “autorizzare l’App ad accedere ai dati per rilevare la presenza di eventuali software dannosi”.

Il medesimo messaggio indicava che si trattava di una opzione obbligatoria, da attivare immediatamente e che, in caso di mancata attivazione, sarebbe stato possibile effettuare un numero massimo di tre accessi, oltre i quali l’operatività dell’app sarebbe stata inibita.

In particolare, nell’apposita schermata di configurazione a cui l’utente veniva indirizzato, tramite il messaggio in questione, il rilascio dell’anzidetta autorizzazione consentiva alle applicazioni app Bancoposta e PostePay di accedere ai c.d. “dati di utilizzo”, allo scopo di monitorare le applicazioni utilizzate e la loro relativa frequenza d’uso, nonché di identificare il gestore telefonico, le impostazioni relative alla lingua e “altri dati di utilizzo”.

Tantissime le segnalazioni per il gruppo pubblico «Mia Moglie» su Facebook in cui uomini hanno pubblicato foto delle lor...
20/08/2025

Tantissime le segnalazioni per il gruppo pubblico «Mia Moglie» su Facebook in cui uomini hanno pubblicato foto delle loro compagne e mogli, quasi esclusivamente senza il loro consenso.

E' una storia che si ripete, ed è uno dei casi in cui la storia non insegna nulla, visto che continuiamo ad assistere a queste manifestazioni che sono difficili da commentare ma che vanno discusse alla luce del degrado sociale.

La vicenda del gruppo Facebook “Mia moglie” rappresenta un atto gravissimo di violenza online ed è una palese violazione della dignità e della privacy delle donne.

Un gruppo Facebook di 32mila persone nel quale i membri si scambiano foto intime delle proprie mogli o compagne per commentarne l’aspetto in modo esplicito e dar voce alle proprie fantasie sessuali.

Donne spesso inconsapevoli di essere fotografate per diventare prede di uno stupro virtuale.

Il linguaggio utilizzato sotto ogni foto pubblicata non lascia dubbi:
«Vi presento mia moglie»;
«Questa sera a cena»;
«Voi cosa le fareste?»;
«Cosa ne pensate»;
«Voglia di un cono gelato;
«Io so cosa le farei».

Il rito collettivo è servito: i corpi delle donne diventano oggetti di consumo generale.

Si definisce questo linguaggio vera e propria violenza maschile e viaggia sui social senza che nessuno, per ora, debba essere chiamato a risponderne.

Alcuni degli uomini che hanno commentato e pubblicato le foto hanno dei loro profili con nome e cognome; altri scrivono in forma anonima ma ad ogni modo con un semplice passaggio si può risalire al profilo originario con cui sono entrati nel gruppo.

Il gruppo per ora è stato chiuso ma si è riaperto immediatamente quale gruppo privato ed ha un canale attivo anche su Telegram dove c'è una minore possibilità di controllo.

Cosa rischia, dal punto di vista penale, chi si procura e posta tali contenuti?

E’ verosimile che l’autore risponda di Interferenze illecite nella vita privata (615-bis c.p.): "chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 (chiunque si introduce nell’abitazione altrui o, in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno) è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Consideriamo che il delitto di interferenze illecite nella vita privata è configurabile anche quando l'agente sia il titolare del domicilio, da dove carpisca immagini o registri conversazioni attinenti alla vita privata di altra persona senza il consenso, espresso o implicito, di tale persona.

Non è ragionevole che l’autore risponda di Revenge p**n (Art.612 cp)
Il 612-ter c.p. richiede la "destinazione dei video o immagini a rimanere privati".

Se la donna non sa di essere ripresa non si può dare la destinazione ai contenuti prodotti. Questo esclude la configurabilità del reato.

Se, invece, la vittima è a conoscenza della ripresa e si può ritenere che vi fosse comunque una "destinazione privata" (ad esempio immagini o video estrapolati da sistemi di videosorveglianza) potrebbe astrattamente configurarsi il reato di revenge p**n.

La norma presuppone la consapevolezza ed il consenso alla realizzazione di tale materiale, da parte della persona offesa.

Se l'immagine è realizzata a sua insaputa non può esservi la "destinazione" a rimanere privato.

Si rende necessario un intervento deciso delle istituzioni.

In questo contesto, il ruolo del Autorità Garante per la protezione dei dati personali è fondamentale per assicurare che simili violazioni vengano contrastate con fermezza e che la tutela della privacy rimanga al centro delle politiche di protezione dei diritti.

La privacy è un diritto fondamentale e deve essere salvaguardata sempre, oggi più che mai anche negli spazi digitali.

24/06/2025

VERIFICA GUARDIA DI FINANZA PRESSO STUDIO LEGALE

Qualora durante l’accesso in locali destinati all’esercizio di attività professionale i verificatori intendano procedere all’esame di documenti in relazione ai quali sia stato eccepito il segreto professionale, essi devono munirsi di apposita autorizzazione del Procuratore della Repubblica o, in alternativa, dell’autorità giudiziaria più vicina.

Quindi, a seguito dell’opposizione del segreto professionale dell’avvocato non era sufficiente un’autorizzazione preventiva e generica rilasciata nel caso di specie dal Procuratore della Repubblica di ............ .
Per cui ha errato la Corte di Giustizia Tributaria nel ritenere utilizzabili ai fini dell’accertamento tributario i dati e le informazioni desunti dai finanzieri attraverso l’esame di un block notes rinvenuto presso lo studio dell’avvocato.

Cassazione Civile Ordinanza n. 16795 del 23/06/2025

15/05/2025

Riconoscimento Facciale nello stadio di Milano.

Qualche giorno fa si è appreso di una sperimentazione nell’utilizzo del riconoscimento facciale nello stadio di Milano.

I dettagli del progetto non sono stati resi pubblici.

Per quanto è possibile ricostruire, il sistema sarebbe simile a quello utilizzato allo stadio Olimpico di Roma, che impiega questa tecnologia dal 2016.

Lo Stadio Olimpico di Roma impiega il riconoscimento facciale dal 2016.

Il progetto era stato comunicato in maniera molto più trasparente, molte più informazioni sono state rese disponibili al pubblico.
Soprattutto, prima di iniziare il progetto era stato avviato un dialogo con il Garante, che lo aveva approvato con il provvedimento n. 338 del 28 luglio 2016.

L’impianto utilizzato nel 2016 era composto da 60 telecamere, alcune riprendevano it tifosi nel momento dell’ingresso al tornello, e le altre puntate sugli spalti

Il sistema funzionava grosso modo così.

Il tifoso entra allo stadio, il suo volto viene ripreso dalla telecamera, il software di riconoscimento facciale, estrae un impronta biometrica del volto (una specie di impronta digitale, ma del viso) nello stesso momento, il suo biglietto viene scansionato al tornello.
Il nominativo sul biglietto e l’impronta biometrica acquisita attraverso la telecamera vengono abbinate e confluiscono in un database che conterrà l’identità di tutti i tifosi presenti alla partita (a prescindere dalla commissione di reati).

Se avviene un reato sugli spalti (punibile con il DASPO), la polizia utilizza il confronta le immagini riprese con le identità contenute nel database, per poter identificare l’autore del reato.

La polizia può fermare l’autore del reato all’uscita della partita o in un secondo momento, senza dover intervenire sugli spalti.

Un sistema di questo tipo tratta dati biometrici, permette l’avvio di un’indagine di polizia e prevede la creazione (limitata nel tempo) di un database di cittadini prima che venga commesso un reato.
Pertanto è fondamentale che il sistema sia sicuro da accessi abusivi e che venga utilizzato con regole chiare.

Il sistema era stato sottoposto al giudizio del Garante, che lo aveva ritenuto conforme alle leggi in vigore (in questo periodo si applica il Codice Privacy, non il GDPR).

Il giudizio positivo era dipeso in buona parte dell’efficacia delle misure di sicurezza messe in atto.

Server non collegati ad alcuna rete e custoditi in locali dotati di sistema di allarme.
Accesso possibile solo con smart card.

Accesso alle registrazioni limitato alle forze di polizia, su autorizzazione specifica, per i soli fini di giustizia e solamente per illeciti commessi all’interno dello stadio; Doppia autenticazione e Conservazione dei log delle operazioni

Il sistema può essere utilizzato solo per alcuni reati ben individuati (reati a cui è applicabili le misure del Daspo e l’arresto differito).
Immagini conservate per un massimo di sette giorni.

Le operazioni prevedono l’assistenza di alcune società private esterne, i cui riferimenti siano stati comunicato al Garante, con la precisazione che le operazioni svolte dalle società esterne avvenivano sempre in presenza della polizia.

Nel 2021 il sistema subisce una modifica.

Sport e Salute S.p.a, la società che gestisce lo Stadio Olimpico, acquista un sistema di riconoscimento facciale per verificare preventivamente la presenza dei soggetti destinatari di un DASPO.

L’identificazione preventiva presuppone una grossa differenza rispetto al passato: l’algoritmo di riconoscimento facciale non può essere attivato solamente in alcune circostanze e attingere da un database temporaneo, ma deve impiegare un database esterno (verosimilmente il database AFIS) e, soprattutto, deve essere costantemente attivo, anche in assenza di reati.

Se così fosse, il sistema dovrebbe essere vietato, perché prevederebbe un monitoraggio in tempo reale attraverso il riconoscimento facciale.

A differenza di quanto avvenuto nel 2016, le informazioni sul sistema introdotto nel 2021, sono praticamente inesistenti.

Leggendo i documenti relativi all’appalto di fornitura, l’impianto sembrerebbe compatibile solamente con un riconoscimento facciale in tempo reale.
La documentazione disponibile tuttavia è estremamente scarsa.

L’azienda vincitrice dell’appalto, Reco 3.26, (già fornitrice della polizia per un altro sistema di riconoscimento rivelatosi illecito) aveva pubblicizzato il sistema in alcuni post sui social, cancellati dopo la richiesta di chiarimenti da IrpiMedia.
Anche la società che gestisce lo stadio aveva rifiutato di commentare.

Il sistema in sperimentazione a Milano, secondo quanto riportato su alcuni quotidiano e parzialmente confermato dal ministro dell’interno, sarebbe analogo a quello utilizzato a Roma nel 2016.

Il Ministro dell’interno ha inoltre fatto sapere di aver avviato un dialogo con il Garante per la protezione dati personali.
Ci sono però altri adempimenti obbligatori per legge, di cui non si è parlato.

A prescindere dall’utilizzo di riconoscimento facciale, l’installazione di un sistema di videosorveglianza deve obbligatoriamente essere preceduta da:

una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali il coinvolgimento e l’acquisizione del parere di un DPO un’informativa per chi si reca allo stadio.

Il parere preventivo del Garante non è obbligatorio, ma costituisce un buona prassi ed un atto di correttezza nei confronti dei cittadini.

Queste poche e semplici operazioni andrebbero svolte prima di iniziare la sperimentazione, non dopo che è scoppiata la polemica.

I RISCHI

Progetti di questa natura, in particolare la creazione di un database contenente l’identità di tutte le persone che frequentano un certo evento, in assenza di collegamenti con un reato, pone seri rischi di abuso.

Una prassi simile potrebbe essere seguita durante una manifestazione di piazza, portando all’identificazione di tantissimi soggetti per fini politici.

Un ruolo fondamentale è giocato dal concetto di sicurezza.

Il sistema installato allo Stadio Olimpico si giustificava proprio a partire dalla frequenza con cui vengono commessi reati negli stadi, nonché la difficoltà per la polizia di intervenire efficacemente sugli spalti.
La straordinarietà della situazione sarebbe la giustificazione delle misure più pervasive.

La funzione di sicurezza spesso viene strumentalizzata in occasione di manifestazioni politiche.
Numerose manifestazioni per il clima e per la Palestina, si sono concluse con l’emissione del DASPO per gli attivisti, anche senza aver tenuto comportamenti illeciti, violenti o illegali.

A prescindere dall’utilizzo o meno del riconoscimento facciale (in tempo reale o in differita), c’è una netta differenza nel comportamento delle istituzioni fra il 2016 e gli anni successivi.

Il sistema inizialmente sperimentato a Roma, era stato comunicato in maniera trasparente, l’utilizzo era limitato a situazioni di effettiva necessità, la straordinarietà della situazione era ben documentata ed erano state poste in essere misure di salvaguardia per i cittadini.

Negli ultimi anni l’atteggiamento delle istituzioni è molto differente.

Raramente l’impiego di una nuova tecnologia viene preceduto da una valutazione sull’efficacia.

La trasparenza non è un valore, ogni operazione viene tenuta nascosta. Non si comunicano i nuovi progetti, non si comunicano le ragioni per i quali sono utili e non si prevedono limiti all’utilizzo di un nuovo dispositivo.

Si aspetta quasi sempre che scoppi una polemica prima di informare il pubblico, in ogni caso le informazioni comunicate sono minime. Il diritto dei cittadini di sapere quali decisioni vengono prese e con quali modalità è inesistente.

Le regole non contano.

Nell’ambito della sicurezza la violazione delle normative (anche le più note e semplici) sembra essere diventata una prassi.

Piuttosto che chiedere un’analisi di conformità e attenersi al parere dei consulenti, si preferisce rischiare di essere multati, tanto la sanzione si paga con i soldi pubblici.

27/04/2025

⚖️ 𝐃𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥𝐞: 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐚𝐟𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐦𝐨𝐫𝐚𝐥𝐞

𝐶𝑜𝑛 𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑛. 9279/2025, 𝑙𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑆𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐶𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 – 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑢𝑑𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 – 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜.

🔎 Il caso trae origine da un investimento stradale con omissione di soccorso. Il ricorrente aveva lamentato l’omessa liquidazione separata del danno morale, trattato dalla Corte d’Appello come mera componente della voce tabellare “biologica”.

𝐈 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞:

- la personalizzazione del danno biologico non può assorbire il pregiudizio morale soggettivo;
- la sofferenza psichica e il turbamento interiore costituiscono una componente autonoma del danno non patrimoniale, che va specificamente allegata, provata e liquidata;
- l’art. 138 del Codice delle assicurazioni distingue espressamente tra danno biologico e danno morale, anche sotto il profilo della struttura risarcitoria.

Indirizzo

Via Olimpica Nr. 20
Tricase
73039

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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