Studio Legale Marzo & Partners

Studio Legale Marzo & Partners Consulente Giuridico in Aziende ed Enti Pubblici e Privati

30/05/2026

Garante: no alla diffusione delle foto di un malato senza consenso.
Sanzionato un medico per 5mila euro.

Non è possibile pubblicare immagini di una persona malata senza consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate.

A maggior ragione se ne ledono la dignità.

Lo ha ribadito il Garante privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzato le foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina.

Lo studio era stato poi pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso.

L’Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia.

Foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni.

Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini.

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato.

Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore.

18/05/2026

Garlasco, dal Garante privacy fermo richiamo ai media
L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati.

Il Garante privacy prende atto della rimozione del servizio televisivo relativo ai colloqui tra Alberto Stasi e il suo legale e rinnova il fermo richiamo ai media al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle Regole deontologiche dei giornalisti, oltreché delle garanzie costituzionali.

La presenza, su una piattaforma televisiva online, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Stasi e il suo avvocato difensore, vietate dal Codice di procedura penale, è stata stigmatizzata nelle scorse ore anche dall’Unione delle Camere penali italiane.

Con riferimento ai fatti di Garlasco, si assiste a una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca, in contrasto con il principio di essenzialità dell’informazione e suscettibile di travalicare il necessario rispetto della persona e della sua dignità.

Si tratta di un limite che deve essere garantito non soltanto alla vittima e ai suoi familiari, ma anche agli indagati e a tutte le persone che, a vario titolo, risultino coinvolte o richiamate nella narrazione mediatica.

L’Autorità continua a vigilare sulla vicenda, anche alla luce dei reclami ricevuti dagli interessati, e si riserva di intervenire ulteriormente rispetto alle istruttorie già aperte, anche nei confronti di eventuali utilizzatori di contenuti acquisiti o diffusi illecitamente.

Il Garante ricorda, infatti, che anche la riproduzione, la condivisione o l’ulteriore diffusione di contenuti acquisiti in modo illecito può integrare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

03/05/2026

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti.
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati.

Alberghi, B&B e affittacamere non possono conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza.

Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota inviata alle associazioni di categoria del settore, anche alla luce dell’aumento di segnalazioni e violazioni dei dati personali registrate negli ultimi mesi.

La normativa vigente impone ai gestori delle strutture ricettive di identificare i clienti e di trasmettere i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite il portale “Alloggiati Web”.

Tale obbligo, tuttavia, non legittima la conservazione, da parte delle strutture, di fotocopie o immagini dei documenti d’identità.

Negli ultimi tempi si è diffusa, soprattutto tra B&B e affittacamere, la pratica di fotografare i documenti con smartphone o di richiederne l’invio tramite applicazioni di messaggistica, come WhatsApp.

Comportamenti che, sottolinea il Garante, espongono ingiustificatamente gli interessati a rischi concreti, tra cui furti d’identità e accessi illeciti ai dati personali.

L’Autorità ribadisce che, come previsto da un obbligo normativo, una volta completata la trasmissione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali copie dei documenti acquisite per tale finalità devono essere immediatamente cancellate o distrutte.

L’unico elemento che può essere conservato è la ricevuta dell’avvenuta comunicazione, prodotta automaticamente dal portale, da conservare per cinque anni al fine di comprovare l’adempimento.

Il Garante sottolinea, inoltre, che è preciso dovere dei titolari del trattamento garantire la sicurezza dei dati personali. Le strutture ricettive devono quindi adottare misure adeguate per la protezione dei dati e istruire correttamente il personale incaricato della loro raccolta e gestione.

È stato ricordato, infine, che in caso di violazione dei dati personali - data breach - scattano obblighi specifici, tra cui la notifica al Garante entro 72 ore e, nei casi più gravi, anche la comunicazione della violazione agli interessati.

Le associazioni di categoria sono state invitate a diffondere tra i propri iscritti le indicazioni dell’Autorità, tenuto conto che l’attività ricettiva comporta ogni anno il trattamento dei dati personali di milioni di persone.

01/05/2026

Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti
Dopo la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza i dati vanno distrutti o cancellati.

Alberghi, B&B e affittacamere non possono conservare copie dei documenti d’identità degli ospiti oltre il tempo strettamente necessario alla comunicazione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza.

Lo chiarisce il Garante per la protezione dei dati personali in una nota inviata alle associazioni di categoria del settore, anche alla luce dell’aumento di segnalazioni e violazioni dei dati personali registrate negli ultimi mesi.

La normativa vigente impone ai gestori delle strutture ricettive di identificare i clienti e di trasmettere i relativi dati alle autorità di pubblica sicurezza tramite il portale “Alloggiati Web”.

Tale obbligo, tuttavia, non legittima la conservazione, da parte delle strutture, di fotocopie o immagini dei documenti d’identità.

Negli ultimi tempi si è diffusa, soprattutto tra B&B e affittacamere, la pratica di fotografare i documenti con smartphone o di richiederne l’invio tramite applicazioni di messaggistica, come WhatsApp.

Comportamenti che, sottolinea il Garante, espongono ingiustificatamente gli interessati a rischi concreti, tra cui furti d’identità e accessi illeciti ai dati personali.

L’Autorità ribadisce che, come previsto da un obbligo normativo, una volta completata la trasmissione dei dati alle autorità di pubblica sicurezza, eventuali copie dei documenti acquisite per tale finalità devono essere immediatamente cancellate o distrutte.

L’unico elemento che può essere conservato è la ricevuta dell’avvenuta comunicazione, prodotta automaticamente dal portale, da conservare per cinque anni al fine di comprovare l’adempimento.

Il Garante sottolinea, inoltre, che è preciso dovere dei titolari del trattamento garantire la sicurezza dei dati personali.

Le strutture ricettive devono quindi adottare misure adeguate per la protezione dei dati e istruire correttamente il personale incaricato della loro raccolta e gestione.

È stato ricordato, infine, che in caso di violazione dei dati personali - data breach - scattano obblighi specifici, tra cui la notifica al Garante entro 72 ore e, nei casi più gravi, anche la comunicazione della violazione agli interessati.

Le associazioni di categoria sono state invitate a diffondere tra i propri iscritti le indicazioni dell’Autorità, tenuto conto che l’attività ricettiva comporta ogni anno il trattamento dei dati personali di milioni di persone.

25/04/2026

Esenzione IMU e principio di collaborazione: la “conoscenza qualificata” dell’ente impositore prevale sull’omessa dichiarazione.
22 Marzo 2026.


Con l’Ordinanza n. 6451 del 18 marzo 2026, la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Balsamo, Rel. Bruno) torna a pronunciarsi sul delicato equilibrio tra obblighi dichiarativi del contribuente e principio di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione finanziaria in materia di esenzioni IMU.

I Giudici hanno ribadito il consolidato principio per cui “al contribuente spetta comunque l’agevolazione, ancorché non abbia presentato una specifica dichiarazione, perfino se richiesta espressamente dai regolamenti comunali, in quanto, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, non può essere addossato a quest’ultimo un obbligo dichiarativo e probatorio, avente ad oggetto le condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l’applicazione della riduzione, quando l’amministrazione sia a conoscenza dei relativi fatti” (cfr. Cass. n. 12314/17).

La vicenda trae origine dal diniego dell’aliquota ridotta per immobili strumentali opposto dal Comune ad un istituto bancario motivato esclusivamente dall’omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società contribuente, ribadisce un orientamento garantista che valorizza il contenuto dell’art. 10 della Legge n. 212 del 2000. Come ricordato dai Giudici infatti “Il principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti con il contribuente (in ossequio ai dettami dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000), del quale è espressione anche la regola secondo la quale a quest’ultimo non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti all’ente locale (in linea con l’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000), è stato, del resto, più volte valorizzato, ponendo l’accento sul dato fattuale della conoscenza delle suddette condizioni -da parte dell’amministrazione- rispetto agli adempimenti formali previsti dalla legge” (cfr., con riguardo all’ICI, Cass. n. 23531/08, Cass. n. 12015/15, Cass. n. 18453/16, Cass. n. 10314/20, Cass. n. 28251/20 e Cass. 19665/23 e, con riguardo all’IMU, Cass. n. 29901/20, Cass. n. 8592/21, Cass. n. 1263/21, Cass. n. 10724/21, Cass. n. 35474/21, Cass. n. 1016/23, Cass. n. 6270/23, Cass. n. 12226/23, Cass. n. 23946/24 e Cass. n. 24066/24).

Il fulcro della decisione risiede infatti nel superamento del formalismo dichiarativo qualora l’ente impositore sia già in possesso di una “conoscenza qualificata” delle caratteristiche dell’immobile. Secondo i giudici di legittimità, non può essere imposto al contribuente un onere probatorio o dichiarativo relativo a fatti già documentalmente noti all’ente locale, anche se acquisiti per finalità extratributarie.

In base a quanto previsto dall’art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011, ai Comuni è data la facoltà di operare una riduzione dell’aliquota fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario.

Si ricorda che non sono produttivi di reddito fondiario gli immobili:
strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati dal possessore esclusivamente all’esercizio dell’impresa, arte o professione;
strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Nel caso di specie, la banca aveva evidenziato come il Comune fosse pienamente edotto della natura strumentale degli immobili (categorie catastali D5, C1 e C6), avendo autorizzato l’installazione di insegne e inviato richieste TARI classificando correttamente i locali come “banche ed istituti di credito”.

La Corte specifica che tale conoscenza non deve essere “estemporanea”, ma deve derivare da atti amministrativi che presuppongano in termini incontrovertibili la situazione di fatto rilevante ai fini dell’agevolazione. Viene dunque sancito che il diritto alla riduzione d’imposta spetta anche in assenza di specifica dichiarazione — pur se richiesta dai regolamenti comunali — ogniqualvolta l’amministrazione disponga di elementi certi per qualificare l’immobile.

La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio, affidando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado il compito di verificare se la documentazione prodotta dall’istituto bancario fosse effettivamente idonea a integrare quella conoscenza qualificata necessaria a esonerare la società dall’obbligo formale.

Il Garante privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro.Il Garante per la protezione dei da...
21/04/2026

Il Garante privacy sanziona Poste Italiane e Postepay per oltre 12,5 milioni di euro.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 6.624.000 euro a Poste Italiane S.p.A. e una di 5.877.000 euro a Postepay S.p.A., per aver trattato illecitamente i dati personali di milioni di utenti.

L’istruttoria dell’Autorità – avviata a seguito di numerose segnalazioni e reclami pervenuti a partire da aprile 2024 – ha riguardato, in particolare, le modalità di funzionamento delle app BancoPosta e Postepay.

Tali applicazioni prevedevano, quale condizione obbligatoria per l’utilizzo dei servizi, il rilascio da parte degli utenti di un’autorizzazione al monitoraggio di una serie di dati contenuti nei dispositivi mobili, incluse le applicazioni installate e in esecuzione, al fine di individuare eventuali software malevoli.

Secondo quanto dichiarato dalle società, tali trattamenti sarebbero stati necessari per garantire la sicurezza delle operazioni e conformarsi alla normativa in materia di servizi di pagamento.

Il Garante ha tuttavia rilevato che le modalità adottate comportavano un’ingerenza eccessivamente invasiva nella sfera privata degli utenti, in quanto non risultavano strettamente necessarie rispetto alle finalità di prevenzione delle frodi.

Nel corso dell’istruttoria sono inoltre emerse diverse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali, tra cui carenze nell’informativa resa agli utenti, assenza di un’adeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), mancata adozione di misure di sicurezza adeguate e di idonee politiche di conservazione dei dati, nonché irregolarità nella designazione del responsabile del trattamento.

Oltre alle sanzioni, l’Autorità ha ingiunto alle società di cessare i trattamenti oggetto di contestazione, ove non vi abbiano già provveduto, e di adeguarsi alle prescrizioni in materia di conservazione dei dati, dandone comunicazione al Garante.

L’istruttoria al Garante è stata determinata da 140 segnalazioni e 12 reclami rivolte all’autorità con cui è stato rappresentato che gli utenti delle app Bancoposta e PostePay (installate su sistema operativo Android) sono stati destinatari di un messaggio di invito ad “autorizzare l’App ad accedere ai dati per rilevare la presenza di eventuali software dannosi”.

Il medesimo messaggio indicava che si trattava di una opzione obbligatoria, da attivare immediatamente e che, in caso di mancata attivazione, sarebbe stato possibile effettuare un numero massimo di tre accessi, oltre i quali l’operatività dell’app sarebbe stata inibita.

In particolare, nell’apposita schermata di configurazione a cui l’utente veniva indirizzato, tramite il messaggio in questione, il rilascio dell’anzidetta autorizzazione consentiva alle applicazioni app Bancoposta e PostePay di accedere ai c.d. “dati di utilizzo”, allo scopo di monitorare le applicazioni utilizzate e la loro relativa frequenza d’uso, nonché di identificare il gestore telefonico, le impostazioni relative alla lingua e “altri dati di utilizzo”.

Indirizzo

Via Olimpica Nr. 20
Tricase
73039

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

Telefono

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