Studio Legale Avv. Di Giorgio

Studio Legale Avv. Di Giorgio Materie di competenza:
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- Responsabil

17/10/2022

Cassazione: disposta la collocazione della minore presso il padre, non si possono trascurare, per il bene della bambina, i litigi con la nuova compagna

13/10/2022

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11/10/2022

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29264 del 7 ottobre 2022 si occupa nuovamente del diritto al mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente di genitori ...

30/07/2021

lo studio offre ASSISTENZA per le seguenti materie:
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- sinistri in monopattino.

13/04/2021

PRO O CONTRO L'OBBLIGO DEL VACCINO IMPOSTO AD ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI?
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𝗖𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗹’𝗲𝘅 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶?Nel contenzioso relativo alle separazioni e divorzi, l’aspe...
05/03/2021

𝗖𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲 𝗹’𝗲𝘅 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗹𝗲 𝘀𝗽𝗲𝘀𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗳𝗶𝗴𝗹𝗶?

Nel contenzioso relativo alle separazioni e divorzi, l’aspetto delle spese straordinarie rappresenta certamente ambito di grande conflitto tra le parti. Nella disciplina relativa alla copia separata e divorziata con figli, oltre all’assegno di mantenimento, è previsto a carico del genitore non collocatario, l’obbligo di corresponsione delle spese straordinarie per i figli. Il pagamento delle spese straordinarie rappresenta un modo per contribuire al mantenimento dei figli con la conseguenza che i genitori sono tenuti a corrisponderle in base al principio della proporzionalità.

E’ ricorrente che l’altro genitore tenuto a corrispondere le spese straordinarie si sottragga a tale pagamento costringendo la controparte ad agire in via giudiziaria per ottenere quanto dovuto e sborsato in anticipo.

Come agire se le spese straordinarie non vengono corrisposte?

In primo luogo è necessario verificare se si tratta di spese per cui è richiesto il consenso, oppure spese per cui non è necessario tale consenso.

Su tale distinzione, esiste un protocollo del Consiglio Nazionale Forense, nonchè i protocolli specifici dei singoli tribunali. Sono delle linee guida che possono scongiurare contenziosi in merito. Vengono individuati criteri in base ai quali le spese effettuate in favore dei figli possono essere considerate ordinarie, straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso.

Le spese extra assegno obbligatorie, rispetto alle quali non è richiesta la previa concertazione, vengono individuate in: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare entro 20 giorni un motivato dissenso a tale spesa. In difetto, si intenderà come consenso.

Le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.

Il genitore che ha anticipato gli esborsi straordinari per i propri figli, se non ottiene spontaneamente il rimborso da parte dell’altro genitore, può rivolgersi all’autorità giudiziaria competente sia attraverso una immediata azione esecutiva preceduta da un precetto oppure, in talune ipotesi, ottenere un decreto ingiuntivo allegando le ricevute, gli scontrini e le fatture relative alle spese sostenute.

E’ bene precisare che si tratta di vere e proprie azioni giudiziarie per cui è richiesta l’assistenza di un avvocato esperto.

LA MIA EX MOGLIE CONVIVE CON IL SUO NUOVO COMPAGNO NELLA NOSTRA CASA. Cosa posso fare? L’assegnazione della casa coniuga...
04/03/2021

LA MIA EX MOGLIE CONVIVE CON IL SUO NUOVO COMPAGNO NELLA NOSTRA CASA. Cosa posso fare?

L’assegnazione della casa coniugale è un tasto dolente nelle separazioni, sia giudiziali che consensuali. Oltre all’assegno di mantenimento, è proprio la casa coniugale a rappresentare il pomo della discordia in molti conflitti coniugali durante le crisi.

ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE

La casa coniugale viene assegnata in base all’esigenza dei figli. Si intende casa familiare il luogo dove la coppia ha convissuto stabilendo la dimora ed il domicilio domestico con la prole.
Ciò significa che anche se è di proprietà di uno dei coniugi, sarà destinata a dimora dove continueranno ad abitare i figli, insieme al genitore.
Ma ora intendo chiarire un aspetto particolare, che è spesso richiesto durante le consulenze.

COSA ACCADE SE LA EX MOGLIE DECIDE DI CONVIVERE CON IL COMPAGNO NELLA CASA CONIUGALE?

È ricorrente che la casa, di proprietà esclusiva del marito, sia assegnata ai figli che la abiteranno con la madre. Può accadere che la ex coniuge intraprenda una relazione amorosa con altro uomo e decida di convivere con il nuovo compagno nell’abitazione coniugale insieme ai figli.

L’ex moglie può convivere con il nuovo compagno nella casa di proprietà del marito?

Nel nostro ordinamento giuridico, non vi è alcuna norma di legge che vieti all’ex moglie, assegnataria della casa familiare con i figli, di far entrare un nuovo compagno nella casa assegnatale dal giudice ma di proprietà del marito.

Dopo la separazione, i coniugi hanno il diritto di rifarsi una vita di coppia con altri partner e di iniziare anche una convivenza. Ciò ha come conseguenza che l’ex coniuge proprietario non potrà richiedere alcunché per l’occupazione dell’immobile da parte del nuovo compagno. È odioso ma è così!!! Tutelarsi prima è sempre meglio…continuerò a ripeterlo!

Peraltro, con la separazione, non c’è più alcun obbligo di fedeltà con il precedente coniuge: quindi ben venga la formazione di un nuovo nucleo familiare. Tuttavia la realizzazione di una convivenza stabile determina la perdita dell’assegno di mantenimento in capo alla moglie.

È sempre consentita la convivenza con nuovo compagno?

La nuova convivenza deve tenere conto delle esigenze e dell’equilibrio dei figli. Qualora comportasse delle conseguenze sui figli minori, può causare la revoca dell’assegnazione.
La nuova convivenza dovrà avvenire in modo graduale evitando di generare confusione nei minori circa le figure ed i corrispettivi ruoli genitoriali.

È sempre preferibile in sede si separazione adottare ogni misura idonea ad evitare spiacevoli inconvenienti proprio per l’instaurarsi di una nuova relazione.
Vi consigliamo, qualora siete in fase separativa, di valutare ogni aspetto affidandovi ad un legale esperto.

Vi ricordo che per prenotare una consulenza con il mio studio è necessario prenotarsi ai numeri 3925706925; 334 5688286.

04/03/2021

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LO STUDIO

L' avvocato Carolina Di Giorgio si è iscritta all'albo degli avvocati all’ età di 29 anni, dopo aver superato brillantemente il relativo esame di stato alla prima sessione utile e offre consulenza specifica e assistenza giudiziale e stragiudiziale. Le consulenze legali offerte sono inerenti al diritto civile, diritto societario, diritto penale, diritto del lavoro e diritto tributario, diritto di famiglia, recupero crediti e infortunistica. Le sue prestazioni professionali si rivolgono ad imprese, persone fisiche, consumatori e professionisti. L'Avv. Carolina Di Giorgio ha una forte competenza, acquisita attraverso l'eccellente preparazione, il costante aggiornamento e l'esperienza sul campo, avvalorata da un team di Avvocati, egualmente qualificati e professionali. Collabora a stretto contatto con il Cliente, seguendolo dall'esame preliminare del caso, alle fasi successive del giudizio con l'individuazione di soluzioni concrete ed efficienti rispetto alle loro personali esigenze, attraverso un' assistenza qualificata e personalizzata.

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