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14/10/2026

🧨COVID. ZEDDA (FDI): SU MONOCLONALI E PLASMA PD E M5S FECERO FAVORI AD AMICI*🧨
(DIRE) Roma, 13 ott. - "L'audizione di oggi in commissione Covid
del giornalista Felice Manti ha confermato che il sistema di
potere del Partito Democratico, in particolare in Toscana, si era
esteso anche agli affari legati al Covid. Su anticorpi e plasma
le scelte della politica e della classe dirigente da essa
nominata risposero a interessi di persone vicine al Pd piuttosto
che al bene pubblico. È stato confermato che il governo Conte II
non accettò una donazione di 10 mila dosi di monoclonali da parte
della casa farmaceutica statunitense 'Lilly', salvo acquistare
poco dopo per 15 milioni di euro il 30 per cento delle quote
della Tls (Toscana Life Sciences), fondazione e società che
avrebbero dovuto produrre il monoclonale italiano. Tuttavia quei
15 milioni di euro non portarono alla produzione nemmeno di una
dose di anticorpo monoclonale. Sul tema del plasma autoimmune, la
sperimentazione fu attuata per primo dal prof. Giuseppe Di Donno,
dell'ospedale 'Carlo Poma' di Mantova, ma il Governo e i suoi
tecnici decisero di affidare il lavoro, attraverso il progetto
Tsunami, a una struttura sanitaria di Pisa e alla Kedrion Spa, di
proprietà del fratello dell'allora capogruppo del Pd in Senato,
Andrea Marcucci. Queste vicende finirono sotto la lente
d'ingrandimento della stampa nazionale già a fine 2020, con
indagini giornalistiche sui presunti giochi di potere tra Pd,
renziani e 5Stelle. Oltre a rispondere dello scandalo delle
mascherine, Conte e Speranza dovrebbero rendere conto di scelte
in ambito sanitario dettate non dalla scienza ma dall'interesse
politico". Così in una nota Antonella Zedda, vicepresidente dei
senatori di Fratelli d'Italia e componente della commissione
Covid.
(Vid/ Dire)
17:57 13-10-26
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Con una sentenza dell’8 ottobre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per violazione...
11/10/2026

Con una sentenza dell’8 ottobre 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo: non vengono garantiti i contatti tra genitori e figli. I giudici di Strasburgo hanno rilevato un problema sistemico: le decisioni dei tribunali per i minorenni non sarebbero eseguite in tempi ragionevoli, il controllo dei magistrati sui servizi sociali non sarebbe sufficiente e gli affidamenti possono protrarsi senza termine.

La Corte chiede all’Italia di attuare senza ulteriori rinvii due norme: la prima è la riforma Cartabia, che unifica tribunali per i minorenni e per la famiglia, la seconda è la legge n. 37 del 2026 sui 🧨conflitti di interesse tra consulenti dei tribunali e gestori di comunità o famiglie affidatarie. 🧨Strasburgo inoltre sollecita regole più precise per i servizi sociali, 🧨un controllo sistematico sul loro operato e una rete pubblica e nominativa dei responsabili. Chiesta anche 🧨formazione specifica per magistrati e operatori, termini certi per adozioni e sospensioni della responsabilità genitoriale e sanzioni per la mancata esecuzione dei rientri in famiglia.

“Sono tutte criticità che ho già più volte segnalato” commenta l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni. “L’allontanamento deve restare deve restare una misura estrema e a tempo definito. 🧨La violenza domestica va distinta dalla semplice conflittualità, senza ricorrere a teorie ascientifiche come l’alienazione parentale. 🧨Chi va allontanato è il maltrattante, non il minore”. 🧨Nella stessa direzione indicata dalla Cedu vanno il vademecum Prelevamento dei minori.

Il sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c., avente natura e funzione autonome rispetto al sequestro conservativo di cui all'...
06/10/2026

Il sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c., avente natura e funzione autonome rispetto al sequestro conservativo di cui all'art. 671 c.p.c., è finalizzato non solo alla conservazione dei beni dell’obbligato in vista di eventuali azioni esecutive, ma soprattutto alla concreta ed immediata effettività degli obblighi di mantenimento, incidendo su diritti fondamentali della prole; esso assolve una funzione anche coercitiva – anche psicologica – nei confronti del debitore, ed è pertanto legittimamente autorizzabile a fronte di un inadempimento già verificatosi e di un rischio concreto di ulteriore sottrazione all’adempimento.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17524103/che-funzione-assolve-il-sequestro-ex-art-473-bis36-cpc-tribu.html

06/10/2026
Il caso esaminato dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. n. 23759 del 22 luglio 2026) nasce dal ricorso di una madre. La ...
25/09/2026

Il caso esaminato dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. n. 23759 del 22 luglio 2026) nasce dal ricorso di una madre. La donna si opponeva alla decisione della Corte di appello, la quale aveva confermato l’allontanamento della figlia e il conseguente affidamento a una struttura esterna. I magistrati di merito avevano motivato il provvedimento con le forti criticità genitoriali e con la scarsa collaborazione della madre con gli assistenti sociali.
(...)
La Cassazione accoglie il ricorso e smonta questa impostazione. I magistrati richiamano con forza le basi del nostro ordinamento civile (articolo 1 della Legge n. 184/1983 e articolo 315-bis del Codice civile), in piena coerenza con le direttive comunitarie (articolo 8 della CEDU). La normativa impone un principio inequivocabile: ogni minore ha il diritto assoluto di crescere e di ricevere un’educazione all’interno della propria famiglia biologica. I giudici hanno il potere di derogare a questa regola formale solo in presenza di un pregiudizio attuale e concreto per il bambino
(...)
La sentenza demolisce la prassi di allontanare i bambini dalle abitazioni a causa di rapporti difficili o conflittuali tra i genitori e gli assistenti sociali. I giudici di Piazza Cavour chiariscono in modo netto come la semplice definizione di “criticità genitoriale” o il generico riferimento a “comportamenti disfunzionali” non giustifichino una misura così invasiva. Il tribunale ha il dovere di esaminare in modo profondo il rapporto diretto e quotidiano tra i genitori e la figlia. Il focus dell’indagine deve concentrarsi in via esclusiva sui fatti concreti capaci di caratterizzare le relazioni familiari, e non sulle frizioni tra la madre e i servizi sociali.

Lo Stato non possiede alcun permesso per sottrarre un figlio biologico ai genitori al solo scopo di inserirlo in un contesto ritenuto in astratto più favorevole o sereno. Le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale scattano in modo legittimo solo quando tutte le altre soluzioni di supporto e di assistenza alla famiglia si dimostrano del tutto inefficaci ai fini del ricongiungimento.

I tribunali non possono limitarsi a recepire in modo passivo i giudizi sommari di incapacità genitoriale, anche nel caso di relazioni firmate da esperti della materia, psicologi o assistenti sociali. Il provvedimento di allontanamento necessita sempre di precisi elementi fattuali. Il giudice deve accertare e descrivere comportamenti tangibili, dotati di una gravità tale da comportare un rischio di danno reale per il benessere del minore. Le istituzioni hanno l’obbligo assoluto di motivare con estremo rigore il motivo per cui risulta impossibile proteggere il bambino attraverso strumenti meno drastici e più orientati al recupero del nucleo familiare.

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https://www.laleggepertutti.it/817292_affido-minori-la-cassazione-blocca-gli-allontanamenti-facili?fbclid=IwdGRjcAUiVAdleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHlQzhdkjKXyjDwz5IGGKvonDSoPSuzx-fh4ukGBFri768hOQs5G8gKQHUpYr_aem_SsXjWSKB_YcE1VxA8DnBWQ

Le condotte violente sfociate in una condanna penale irrevocabile per maltrattamenti in famiglia costituiscono causa ass...
21/09/2026

Le condotte violente sfociate in una condanna penale irrevocabile per maltrattamenti in famiglia costituiscono causa assorbente dell'addebito della separazione, in quanto la sussistenza del nesso causale con l'intollerabilità della convivenza sostanzialmente si presume e incombe su chi afferma la preesistenza della crisi irreversibile l'onere di provare tale ultimo assunto, senza che si renda necessario valutare eventuali comportamenti contrari del coniuge vittima, che non assurgano ad atti parimenti violenti.
L’inottemperanza all'ordine di esibizione e la mancata produzione in giudizio di documentazione che consenta di ricostruire la capacità economica delle parti comporta l’applicazione dell’art. 473-bis.18 c.p.c., che prevede la valutazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 96 c.p.c., del comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete.
A seguito della fine dell'espiazione della pena e all'esito dell'ascolto del minore, il ripristino dei contatti genitoriali deve essere subordinato ad un percorso progressivo presieduto dai Servizi Sociali e fondato sul previo consenso informato del minore e delle parti coinvolte.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17524000/violenza-domestica-e-addebito-della-separazione-corte-dappel.html

💥💥💥💥 Via il bollo per le auto di piccola e media potenza e per tutte le moto. L'esenzione si applica "ai versamenti dell...
16/09/2026

💥💥💥💥 Via il bollo per le auto di piccola e media potenza e per tutte le moto. L'esenzione si applica "ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027".

Fino a 45 anni fa, in Italia, la legge prevedeva  che un uomo accusato di violenza sessuale poteva estinguere il reato s...
08/09/2026

Fino a 45 anni fa, in Italia, la legge prevedeva che un uomo accusato di violenza sessuale poteva estinguere il reato sposando la vittima.
Era il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Nel Codice Penale italiano (in particolare l'articolo 544 del Codice Rocco del 1930), la violenza carnale non era considerata un reato contro la persona, ma contro la morale pubblica e il buon costume. Il matrimonio serviva a "riparare" l'offesa recata all'onore della famiglia e della donna. Se l'aggressore sposava la vittima, il reato decadeva automaticamente e l'uomo evitava la pena detentiva.
A ribellarsi a questa mentalità fu Franca Viola, la giovane siciliana che negli anni Sessanta rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva rapita e violentata. Il suo “no” divenne un simbolo per l'intero Paese diventando il simbolo della lotta per i diritti delle donne.
Solo il 5 settembre 1981 entro’ in vigore la legge che abolì definitivamente il matrimonio riparatore e cancellò anche le attenuanti legate al cosiddetto “delitto d'onore”.

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