Studio Legale Lopresti

Studio Legale Lopresti Si riceve su appuntamento:
1) Treviso Viale Cadorna n. 20
2) Padova, Via Ugo Foscolo n. 13

La Cassazione torna sul tema delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi.𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨La moglie aveva pagato integralmente un’...
24/05/2026

La Cassazione torna sul tema delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨
La moglie aveva pagato integralmente un’autovettura intestata al solo marito. I coniugi avevano optato per la separazione dei beni. Dopo la separazione, la donna chiedeva la restituzione del prezzo sostenendo che non si trattasse di una liberalità.

𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨
La Corte d’Appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta.

La Cassazione ha cassato la decisione precisando che, nel contesto di relazioni coniugali, la qualificazione come donazione indiretta esige una prova rigorosa — e una motivazione altrettanto rigorosa. Perché operazioni di questo tipo, di regola, non esprimono animus donandi: costituiscono adempimento del dovere di contribuzione familiare gravante su ciascun coniuge ai sensi dell’art. 143 c.c., oppure adempimento di un’obbligazione naturale.
— Cass. civ. ord. n. 10338 del 20 aprile 2026

La questione, dunque, non è soltanto chi abbia pagato, ma quale fosse la funzione concreta dell’esborso nel contesto della vita familiare. Un principio che la stessa Corte ha ribadito anche di recente.
— Cass. civ. ord. n. 8793 dell’8 aprile 2026

Quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, fa partire la mobilitazione nazionale: dall'8 al 12 giugno
24/05/2026

Quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, fa partire la mobilitazione nazionale: dall'8 al 12 giugno

Per i garanti della costituzione che hanno votato NO al Referendum. Gravissimo 💥 A Napoli si posso intercettare gli avvo...
24/05/2026

Per i garanti della costituzione che hanno votato NO al Referendum. Gravissimo 💥 A Napoli si posso intercettare gli avvocati anche in udienza.LA PAROLA A GRATTERI E AL CSM.
. Segue esposto Camera Penale Napoli

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione ch...
14/05/2026

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione che abbiano riprodotto o diffuso i medesimi contenuti, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Alberto Stasi e il suo difensore, il Prof. Angelo Giarda, pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali e della tutela del rapporto difensivo.

Nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione rafforzata, posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena riservatezza. L’articolo 103 del codice di procedura penale vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Tali conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari.

Se il cittadino non può avere la certezza che le proprie conversazioni con il difensore restino sottratte alla diffusione pubblica, viene inevitabilmente compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Il problema non è il carattere accusatorio o difensivo del contenuto diffuso, ma il fatto stesso della pubblicazione di un colloquio tra imputato e difensore, che non può essere trasformato in materiale mediatico in assenza della volontà dell’interessato.

Appaiono pertanto necessarie la rimozione di tali contenuti da Mediaset Infinity e da ogni altra piattaforma o mezzo di comunicazione che li abbia diffusi, con la cessazione di ogni ulteriore pubblicazione, nonché l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e dell’autorità giudiziaria competente in relazione alla violazione delle disposizioni che disciplinano la pubblicazione di atti e contenuti relativi a procedimenti penali.

Roma, 14 maggio 2026
La Giunta

12/05/2026
Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate se rispondenti all’interesse dei figli. Tribunale di ...
04/05/2026

Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate se rispondenti all’interesse dei figli. Tribunale di Bologna, sent. 9 aprile 2026

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non collocatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Indiscussa la diversità di presupposti e funzioni dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, in pendenza del giudizio di divorzio, i rapporti patrimoniali tra i coniugi continuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, decorrendo l'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a meno che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo "status" ed il giudice ne disponga l'anticipazione alla data della domanda oppure qualora vengano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti che sostituiscono quelli adottati nel giudizio di separazione.

Nel caso di specie, appare pienamente accoglibile la domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla statuizione definitiva sull'assegno di divorzio, il tutto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sul vincolo, in considerazione della funzione non meramente alimentare dell'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523403/le-spese-straordinarie-non-previamente-concordate-vanno-rimb.html

Un primo passo
25/04/2026

Un primo passo

Indirizzo

Viale Cadorna, 20
Treviso
31100

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Lopresti pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Legale Lopresti:

In evidenza

Condividi