18/06/2026
L’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità dello squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti al sacrificio del coniuge debole in favore delle esigenze familiari. Cass. sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18562
In caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge 1970 n. 898 e ss.mm.ii., in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
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