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L’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità de...
18/06/2026

L’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità dello squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti al sacrificio del coniuge debole in favore delle esigenze familiari. Cass. sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18562

In caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, Legge 1970 n. 898 e ss.mm.ii., in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.

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https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523670/lassegno-di-divorzio-con-funzione-perequativo-compensativa-p.html

13/06/2026
13/06/2026

STOP ALLA COLLOCAZIONE MATERNA AUTOMATICA PER I FIGLI
Con la recentissima Ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026. La Suprema Corte ha chiarito che, il giudice non può disporre il collocamento prevalente dei figli presso la madre basandosi unicamente sulla loro tenera età. Non esistono automatismi : ogni decisione va calibrata sull’interesse concreto del minore e sulla reale capacità di cura quotidiana e concreta. Il collocamento paritario è una soluzione da privilegiare. E di conseguenza poi si dovrà valutare se disporre l’assegno di mantenimento

Commissione Covid
08/06/2026

Commissione Covid

No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia rico...
04/06/2026

No all’assegno divorzile qualora la sussistenza di una significativa disparità di trattamento tra i coniugi non sia riconducibile al sacrificio delle aspettative di lavoro o a rinunce del richiedente. Cass. sez. I civ. ord. 27 maggio 2026, n. 16638

Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra le parti, essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, del richiedente l'assegno, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali, della cui prova è onerato il coniuge economicamente debole.

Quanto alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi opera unicamente come precondizione fattuale, implicando, il presupposto della sua riconoscibilità, un giudizio di insufficienza dei mezzi del richiedente e l'accertamento che questi non può procurarseli per ragioni oggettive.

Orbene, la denuncia del mancato esame del contributo fornito dalla richiedente durante la convivenza prematrimoniale e il matrimonio, la mancanza di una capacità lavorativa specifica e le concrete difficoltà di reinserimento nel mercato del lavoro sollecitano un diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie inammissibile in sede di legittimità.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523630/no-allassegno-divorzile-qualora-la-sussistenza-di-una-signif.html

La Cassazione torna sul tema delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi.𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨La moglie aveva pagato integralmente un’...
24/05/2026

La Cassazione torna sul tema delle attribuzioni patrimoniali tra coniugi.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨
La moglie aveva pagato integralmente un’autovettura intestata al solo marito. I coniugi avevano optato per la separazione dei beni. Dopo la separazione, la donna chiedeva la restituzione del prezzo sostenendo che non si trattasse di una liberalità.

𝐈𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨
La Corte d’Appello aveva qualificato l’operazione come donazione indiretta.

La Cassazione ha cassato la decisione precisando che, nel contesto di relazioni coniugali, la qualificazione come donazione indiretta esige una prova rigorosa — e una motivazione altrettanto rigorosa. Perché operazioni di questo tipo, di regola, non esprimono animus donandi: costituiscono adempimento del dovere di contribuzione familiare gravante su ciascun coniuge ai sensi dell’art. 143 c.c., oppure adempimento di un’obbligazione naturale.
— Cass. civ. ord. n. 10338 del 20 aprile 2026

La questione, dunque, non è soltanto chi abbia pagato, ma quale fosse la funzione concreta dell’esborso nel contesto della vita familiare. Un principio che la stessa Corte ha ribadito anche di recente.
— Cass. civ. ord. n. 8793 dell’8 aprile 2026

Quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, fa partire la mobilitazione nazionale: dall'8 al 12 giugno
24/05/2026

Quanto accaduto nel carcere di Capanne, a Perugia, fa partire la mobilitazione nazionale: dall'8 al 12 giugno

Per i garanti della costituzione che hanno votato NO al Referendum. Gravissimo 💥 A Napoli si posso intercettare gli avvo...
24/05/2026

Per i garanti della costituzione che hanno votato NO al Referendum. Gravissimo 💥 A Napoli si posso intercettare gli avvocati anche in udienza.LA PAROLA A GRATTERI E AL CSM.
. Segue esposto Camera Penale Napoli

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione ch...
14/05/2026

La pubblicazione, sulla piattaforma Mediaset Infinity e su eventuali altri siti, piattaforme o organi di informazione che abbiano riprodotto o diffuso i medesimi contenuti, dell’audio e della trascrizione di conversazioni intercorse tra Alberto Stasi e il suo difensore, il Prof. Angelo Giarda, pone una questione di straordinaria gravità sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali e della tutela del rapporto difensivo.

Nel nostro ordinamento le comunicazioni tra imputato e difensore sono assistite da una protezione rafforzata, posta a presidio del diritto di difesa e della libertà del cittadino di conferire con il proprio avvocato in condizioni di piena riservatezza. L’articolo 103 del codice di procedura penale vieta l’intercettazione delle comunicazioni difensive e sancisce l’inutilizzabilità dei relativi risultati nei casi previsti dalla legge. Tali conversazioni, oltre a non poter essere utilizzate processualmente, non possono essere oggetto di pubblicazione neppure dopo la conclusione del procedimento, ove non risultino utilizzate nel processo o riprodotte in provvedimenti giudiziari.

Se il cittadino non può avere la certezza che le proprie conversazioni con il difensore restino sottratte alla diffusione pubblica, viene inevitabilmente compromessa la pienezza stessa del diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Il problema non è il carattere accusatorio o difensivo del contenuto diffuso, ma il fatto stesso della pubblicazione di un colloquio tra imputato e difensore, che non può essere trasformato in materiale mediatico in assenza della volontà dell’interessato.

Appaiono pertanto necessarie la rimozione di tali contenuti da Mediaset Infinity e da ogni altra piattaforma o mezzo di comunicazione che li abbia diffusi, con la cessazione di ogni ulteriore pubblicazione, nonché l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali e dell’autorità giudiziaria competente in relazione alla violazione delle disposizioni che disciplinano la pubblicazione di atti e contenuti relativi a procedimenti penali.

Roma, 14 maggio 2026
La Giunta

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Treviso
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