Studio Legale Avv. Mazzola

Studio Legale Avv. Mazzola Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Avv. Mazzola, Avvocato e studio legale, Via Olivi, 38, Treviso.

LO STUDIO LEGALE MAZZOLA offre assistenza e consulenza legale ai clienti in relazione alle principali problematiche di diritto civile, di famiglia, penale, amministrativo e di infortunistica in generale.

09/01/2026


RICORSO CONTRO L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE PER I DOCENTI CON 36 MESI DI SERVIZIO
A seguito delle recenti pronunce è possibile aderire al ricorso contro l’utilizzo abusivo dei contratti a termine per i docenti con servizio pari o superiore a 36 mesi.
Pertanto, tutti i docenti che hanno svolto servizio precario in misura pari o superiore a 36 mesi, possono proporre il ricorso avverso l’abuso dei contratti a termine e, dunque, avverso il comportamento contrario alle direttive comunitarie.
Chi può partecipare al ricorso?
Possono aderire tutti i docenti che abbiano avuto contratti di lavoro a tempo determinato in misura pari o superiore a 36 mesi.
Qual'è il costo del ricorso?
Il costo del ricorso è contenuto.
Per aderire al ricorso?
È possibile aderire al ricorso inviando una mail allo Studio Legale Avv. Mazzola
Viale IV Novembre, 113 - 31100 TREVISO TV
cell. 392.2091405
fax 0422.591634
[email protected]

       Si può registrare una conversazione privata senza il consenso?In un caso  la Commissione Medica di Disciplina del...
09/01/2026


Si può registrare una conversazione privata senza il consenso?
In un caso la Commissione Medica di Disciplina dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna applicava ad una dottoressa, in servizio presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC) dell'Unità operativa complessa (UOC) di Cardiologia dell'Azienda sanitaria provinciale, la sanzione della censura ex art. 40 punto 2) D.P.R. 221/1950 per violazione dell'art. 58 del Codice deontologico dei Medici per avere posto in essere un comportamento scorretto, aver registrato senza autorizzazione una conversazione privata, intercorsa con il collega in ambiente e orario di lavoro, allo scopo di utilizzarne il contenuto come prova contro il direttore della U.O.C., dott. ........., da lei denunciato per abuso di ufficio e omissione di atti d'ufficio.
La dottoressa proponeva appello alla Commissione centrale che lo respingeva e ricorso in Cassazione.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 5844-2025 deducendo la violazione degli art. 24 Cost., 51 cod. pen. e 24 D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) per non avere la Corte considerato che la registrazione di un colloquio fra colleghi, a cui partecipi chi registra, finalizzata ad acquisire prove da utilizzare in sede giudiziaria, non è lesiva del diritto alla riservatezza, seppure realizzata senza il consenso dell'interessato, perché necessaria ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o comunque per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Cassazione ordinanza 5844-2025
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/2025/03/ord-5844.25.docx.pdf

FATTO e DIRITTOI ricorrenti, proprietari dell’immobile sito nel comune di Giugliano in Campania, impugnano i provvedimen...
04/12/2025

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, proprietari dell’immobile sito nel comune di Giugliano in Campania, impugnano i provvedimenti, con i quali il Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto loro la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, con riferimento alla realizzazione, “in assenza di titolo edilizio”, della recinzione del fondo in questione.
Il Tar Campania-Napoli, nella sentenza 12 novembre 2025, n. 7388 (testo in calce), riepilogando in maniera estremamente chiara ed esaustiva i principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa, ha indicato (se e) quale titolo abilitativo debba essere correttamente utilizzato per la delimitazione di un fondo, evidenziando, altresì, come il regime amministrativo del manufatto di volta in volta realizzato dipenda direttamente dalle caratteristiche strutturali e dimensionali dello stesso e, soprattutto, dalla sua idoneità conseguenziale ad incidere in maniera più o meno impattante sul territorio e sull’ambiente circostante, determinandone una permanente modificazione edilizia ed urbanistica.
Per consolidata giurisprudenza, le opere di recinzione che per dimensioni, materiali e modalità di installazione non siano idonee a determinare una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, non necessitano di permesso di costruire, essendo assoggettate – in base all’impatto dell’intervento – al regime dell’edilizia libera.

Tar Campania Napoli sentenza n. 7388-2025

https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202204274&nomeFile=202507388_01.xml&subDir=Provvedimenti

Avv. Mazzola Carmine

IL SEMESTRE-FILTRO DI MEDICINAESITO INFELICEDI UNA RIFORMA SBAGLIATA      Da tutta Italia ci sono segnalazioni di foto d...
04/12/2025

IL SEMESTRE-FILTRO DI MEDICINA
ESITO INFELICE
DI UNA RIFORMA SBAGLIATA


Da tutta Italia ci sono segnalazioni di foto delle prove circolate prima della fine dei test, ricerche anomale di domande tecniche durante lo svolgimento, compiti annullati in più atenei.
Un caos che ricade sulla pelle di migliaia di giovani
e una selezione che continua a favorire chi può permettersi di iscriversi a corsi privati sempre più costosi.
Il “semestre-filtro”, nato come superamento del numero chiuso, si è rivelato l’opposto:
h tre esami a crocette (biologia, chimica, fisica) per oltre 53.500 studenti
tasse pagate per “iscriversi” senza alcuna garanzia di diventare medici
costi di frequenza e trasferimenti a carico delle famiglie
Il rischio di un contenzioso infinito si può scongiurare con un opportuno intervento legislativo.
Avv. Carmine Mazzola

IL MEDICO  DELLA STRUTTURA SANITARIA IMPUTATO PER I CASI DI RESPONSABILITA’ CIVILE  POTRA’ CITARE IN CAUSA L’ASSICURATOR...
26/11/2025

IL MEDICO DELLA STRUTTURA SANITARIA IMPUTATO PER I CASI DI RESPONSABILITA’ CIVILE POTRA’ CITARE IN CAUSA L’ASSICURATORE
medico -civile #
Corte costituzionale sentenza n. 170 2025
Il medico imputato può chiedere la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge Gelli-Bianco. La Corte costituzionale con la sentenza 170-2025, ha giudicato parzialmente illegittimo l’articolo 83 del Codice di procedura penale che invece vietava la citazione.
La Corte Costituzionale ha affermato che è illegittimo l’articolo 83 c.p.p., nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione dell’assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall’articolo 10 della Legge n. 24/2017 (cosiddetta Legge Gelli-Bianco).
In particolare, in un procedimento per omicidio colposo a carico di un dirigente medico, quest’ultimo aveva chiesto di poter citare in giudizio, come responsabile civile, la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria pubblica presso cui prestava servizio. Il giudice rimettente aveva ritenuto che la norma censurata violasse l’articolo 3 della Costituzione, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento tra l’imputato assoggettato all’azione risarcitoria nel processo penale, al quale è precluso ottenere la citazione dell’assicuratore della struttura come responsabile civile, ed il convenuto che al contrario con la stessa azione in sede civile può chiamare in garanzia il medesimo assicuratore.
Pertanto, impedire al medico imputato di citare nel processo penale la compagnia assicuratrice determina una ingiustificata disparità di trattamento (in violazione dell’articolo 3 della Costituzione) rispetto a quanto avviene nel processo civile, dove il convenuto può invece chiamare in garanzia il proprio assicuratore.
Con tale pronuncia la Corte Costituzionale dichiara inoltre l’illegittimità conseguenziale dell’articolo 10, comma 2, della medesima Legge n. 24/2017, relativa ai medici che esercitano l’attività in regime libero-professionale. Anche nel caso di specie, infatti, l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un’analoga funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 24 del 2017, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/170
Avv. Carmine Mazzola

Test di Medicina 2025 –        Lo Studio Legale Avv. Carmine Mazzola esprime forte preoccupazione per le gravi irregolar...
21/11/2025

Test di Medicina 2025 –

Lo Studio Legale Avv. Carmine Mazzola esprime forte preoccupazione per le gravi irregolarità emerse in occasione dell’ultimo Test di Ammissione a Medicina 2025, a seguito della circolazione non autorizzata di fotografie delle prove d’esame.
Al via le prove sulle tre materie del semestre filtro (chimica, fisica e biologia) per tutti i pre-iscritti a Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria, poi per tutti quelli che avranno passato i tre testi (scritti a risposta multipla) andranno in una graduatoria dove poi verranno ammessi a numero chiuso (per le università private e telematiche invece è rimasto lo sbarramento del test d’entrata). Il numero chiuso spostato da settembre a gennaio è una ingiustizia in più e un favore ai privati.
Sarebbe opportuno un investimento strutturale, corsi di accesso aperti e poi specializzazioni anche a numero chiuso. Invece ci sono i soliti tagli.
Lo Studio Legale segue con attenzione l’evolversi della vicenda e si dichiara disponibile a:
valutare ricorsi individuali e collettivi per la tutela dei candidati penalizzati;
richiedere l’accesso agli atti e la verifica delle modalità di gestione della prova;
promuovere ogni iniziativa utile a garantire trasparenza, equità e rispetto delle regole concorsuali.
I candidati che intendano approfondire la propria situazione possono contattare lo Studio per una prima valutazione gratuita della pratica.
Studio Legale Avv. Carmine Mazzola
Tutela del Diritto dello Studente e del Concorsista.

INDENNIZZO AL CONIUGE SUPERSTITENiente indennizzo al coniuge superstite se manca la “convivenza a carico”.Il coniuge sup...
07/08/2025

INDENNIZZO AL CONIUGE SUPERSTITE

Niente indennizzo al coniuge superstite se manca la “convivenza a carico”.

Il coniuge superstite che chiede l'indennizzo in vita deve dimostrare che dipendeva economicamente dal soggetto deceduto.

L’indennizzo previsto per un soggetto affetto da insufficienza epatica (poi deceduto) a seguito di trasfusioni infette non spetta de plano al coniuge. Quest’ultimo, infatti, deve dimostrare il requisito della “vivenza a carico” ossia che dipendesse economicamente dal soggetto deceduto.
Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22762-2025.

IL GUIDATORE CHE INVESTE IL PEDONEIl guidatore che investe il pedone non ha colpa solo se fa tutto il possibile per evit...
28/07/2025

IL GUIDATORE CHE INVESTE IL PEDONE

Il guidatore che investe il pedone non ha colpa solo se fa tutto il possibile per evitare il sinistro
Occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e sia che il conducente abbia osservato tutte le norme della circolazione stradale
Secondo le ultime sentenze di Cassazione:
“In caso di investimento di un pedone, ai fini dell’integrale esonero della responsabilità del conducente del veicolo investitore, che è presunta al 100% giusta il disposto dell’art. 2054, comma 1, cod. civ., occorre sia che il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’investitore si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, sia che il conducente abbia comunque osservato tutte le norme della circolazione...

LAVORO: IL TETTO RETRIBUTIVO Pubblico impiego, illegittimo il tetto retributivo fissato a 240mila euroCon la sentenza n....
28/07/2025

LAVORO: IL TETTO RETRIBUTIVO

Pubblico impiego, illegittimo il tetto retributivo fissato a 240mila euro
Con la sentenza n. 135 della Consulta il tetto retributivo torna a essere parametrato in generale al trattamento del primo presidente della Corte di cassazione

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 135 del 2025, pur ribadendo che la previsione di un “tetto retributivo” per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, come convertito, che l’ha fissato nel limite di 240.000,00 euro lordi anziché nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DA LESIONE DEL BENE SALUTEIl Dpr n. 12/2025 che contiene i valori dei risarciment...
26/07/2025

IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DA LESIONE DEL BENE SALUTE

Il Dpr n. 12/2025 che contiene i valori dei risarcimenti validi su tutto il territorio nazionale entrerà in vigore il 5 marzo 2025. Con il nuovo regolamento si fa un passo verso l’uniformità dei ristori

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 4 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 40 del 18 febbraio 2025 il DPR n.12 del 13 gennaio 2025 che definisce e completa il nostro sistema di risarcimento del danno alla persona da lesione del bene salute. Dopo vent’anni di imbarazzante attesa, la Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) è legge dello Stato e regolerà la liquidazione futura dei valori pecuniari da attribuire alle cosiddette macrolesioni (e cioè alle menomazioni gravi, comprese tra dieci e cento punti.

Lavoratori con malattie oncologiche e invalidanti: in “Gazzetta” le nuove norme sui permessiLe tutele dirette alla conse...
26/07/2025

Lavoratori con malattie oncologiche e invalidanti: in “Gazzetta” le nuove norme sui permessi
Le tutele dirette alla conservazione del posto di lavoro entreranno in vigore il 9 agosto 2025
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25 Luglio 2025

È stata pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 171 del 25 luglio 2025 la legge 18 luglio 2025 n. 106, recante «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche». Il provvedimento entrerà in vigore il 9 agosto 2025.

La questione climatica irrompe nelle aule di giustizia con due decisioni importanti destinate verosimilmente a orientare...
24/07/2025

La questione climatica irrompe nelle aule di giustizia con due decisioni importanti destinate verosimilmente a orientare la giurisprudenza dei prossimi anni.

Le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 20381/2025 depositata il 21 luglio) hanno riconosciuto la giurisdizione dei tribunali ordinari in tema di danno da cambiamento climatico - legittimando sia il ruolo di associazioni rappresentative di interessi come Greenpeace ma anche quello di singoli cittadini.

La Corte internazionale dell' Aia "ritiene che la violazione da parte di uno Stato di qualsiasi obbligo individuato costituisca un atto internazionalmente illecito che comporta la responsabilità di tale Stato”. Così la Corte di Giustizia internazionale dell’Onu si è pronunciata il 22 luglio sulle responsabilità dei Paesi in fatto di riscaldamento globale, dando il via a una nuova era di contenziosi climatici.

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