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In visita presso il Consorzio dei Marchi Storici del Lambrusco a Modena con il Presidente Ermes Bagni
29/10/2024

In visita presso il Consorzio dei Marchi Storici del Lambrusco a Modena con il Presidente Ermes Bagni

Alle parole di Orban i nostri intonano "Bella Ciao"...Quando ho letto che al Parlamento, per (non) rispondere alle parol...
11/10/2024

Alle parole di Orban i nostri intonano "Bella Ciao"...
Quando ho letto che al Parlamento, per (non) rispondere alle parole di Orbán sull’Ucraina, parte delle opposizioni ha intonato Bella ciao, mi sono sentito edificato. Che bello, ritornano i partigiani (che peraltro non hanno mai cantato Bella ciao): quelli che speravano di aver combattuto l’ultimo conflitto in Europa e contribuirono a scrivere l’articolo 11 della Costituzione. Poi ho letto le parole di Orbán che hanno scatenato le ire canore e mi chiedo perchè non hanno applaudito: “In Ungheria c’è un detto: ‘Se vuoi vincere devi avere il coraggio di ammettere che stai per perdere’. Noi in Ucraina stiamo perdendo, ma voi vi comportate come se non fosse così. Se vogliamo vincere dobbiamo cambiare la strategia, che è perdente. Riflettete: serve un’azione diplomatica, una comunicazione diretta o indiretta. Se si trascina il conflitto ci saranno sempre più morti, a migliaia. Con questa strategia non ci sarà la pace: dovete schierarvi per il cessate il fuoco”.

Viktor Orbán si è presentato al Parlamento europeo di Strasburgo e si è confrontato con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen

Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita...cit. San Francesco d...
02/10/2024

Fai attenzione a come pensi e a come parli, perché può trasformarsi nella profezia della tua vita...
cit. San Francesco d'Assisi

Viva San Gennaro, padre di tutti i napoletani che amano questa città
19/09/2024

Viva San Gennaro, padre di tutti i napoletani che amano questa città

ANCHE PER DRAGHI IL SUPERBONUS E' DA APPLICAREMario Draghi, nel suo recente Report su “Il futuro della competitività eur...
10/09/2024

ANCHE PER DRAGHI IL SUPERBONUS E' DA APPLICARE
Mario Draghi, nel suo recente Report su “Il futuro della competitività europea” del 2024, propone i crediti d’imposta cedibili per “abbassare e livellare la tassazione dell’energia in gioco e l’uso strategico di misure fiscali per ridurre il costo dell’energia”.

Infatti a pagina 38 della parte B (sul Corriere trovate il testo integrale), ammettendo ma citando solo gli Stati Uniti e non l’Italia, propone: “Proporre crediti d’imposta su misura collegati all’adozione di soluzioni di energia pulita da parte dell’industria o regimi di ammortamento accelerato per tali investimenti. Un quadro legislativo UE armonizzato affronterebbe le preoccupazioni relative agli aiuti di Stato di tale misura. Rendendo trasferibili questi crediti d’imposta (come avviene negli Stati Uniti), diventerebbero ancora più attraenti per aziende e investitori”.
Quando era Presidente del Consiglio, lo stesso Mario Draghi il 20 luglio 2021 in replica al Senato, aveva detto “Sul Superbonus voi sapete quello che ho sempre pensato, ma il problema non è il Superbonus, il problema sono i meccanismi di cessione che sono stati disegnati“, per poi distruggere proprio la cedibilità che oggi propone.

«Il fabbisogno finanziario necessario all'Ue per raggiungere i suoi obiettivi è enorme, sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi annui, secondo le ultime stime della Commissione, pari al 4,4-4,7% del Pil dell'Ue nel 2023». Lo si legge nel rapporto sulla competitiv...

GAZA...
22/08/2024

GAZA...

Libro interessante visibile a tutti sulla storia delle vele di Scampia
08/05/2024

Libro interessante visibile a tutti sulla storia delle vele di Scampia

Presentazione … DACCI OGGI IL NOSTRO “ALLOGGIO” QUOTIDIANO…a cura di Antonio Memoli La vicenda delle Vele di Scampia a NapoliMemorie e documentazioni della partecipazione dell’Autore al percorso di mutamento delle condizioni abitative delle Vele di Scampia PreamboloIl disagio abitativo sot...

Il Superbonus, il buco nei conti pubblici ed Eurostat. Un problema creato ad arte Dal Governo Draghi in avanti si  sragi...
22/04/2024

Il Superbonus, il buco nei conti pubblici ed Eurostat. Un problema creato ad arte

Dal Governo Draghi in avanti si sragiona a reti unificate in merito al “buco nei conti pubblici” che sarebbe stato prodotto dal Superbonus.

Una prima risposta da dare è che sono stati emessi 220 miliardi di crediti fiscali, a fronte dei quali è stata però conseguita una crescita di Pil e di gettito fiscale (entrate per lo Stato).

Parlare di “220 miliardi di buco” tiene conto di un elemento (i crediti emessi) ignorando l’altro (la crescita di gettito).

In realtà la malafede dell’affermazione è ancora più basilare.

Buona parte di questi 220 miliardi sono stati utilizzati dai cittadini, imprese edili, fornitori di materiale per le lavorazioni (materiale edile, fotovoltaico, pompe di calore ecc.) lavoratori per pagare le tasse (Iva, Inps, Irpef) e buona parte è rientrata nelle casse dello Stato.

Si può parlare di buco nei conti pubblici?

La risposta è semplice, No.

Il Superbonus 110% era, forse intenzionalmente per chi l'ha fatto partire, esattamente questo: innescare il lavoro basandosi su una piattaforma di moneta fiscale, senza muovere in nulla il debito dello Stato, calcolato solo in termini di liquidità monetaria:
► 𝘓𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢 𝘕𝘜𝘓𝘓𝘈.
► 𝘓𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘰 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰𝘮𝘪𝘯𝘪𝘰 𝘧𝘢 𝘦𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪.
► 𝘊𝘩𝘪 𝘧𝘢 𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘦𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘦 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘴𝘤𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘷𝘪𝘳𝘵𝘶𝘰𝘴𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 (𝘐𝘝𝘈, 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰).
► 𝘐𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘦 𝘋𝘌𝘕𝘈𝘙𝘖, 𝘮𝘢 𝘔𝘖𝘕𝘌𝘛𝘈.
► 𝘌̀' 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘦𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦, 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘵𝘰𝘤𝘤𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘦 𝘢 𝘴𝘶𝘰 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰, 𝘮𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘊𝘌𝘋𝘌𝘙𝘌 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪.
► 𝘗𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘤𝘦𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘤𝘢, 𝘰𝘵𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘋𝘌𝘕𝘈𝘙𝘖. 𝘔𝘢 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘶𝘴𝘢𝘯𝘥𝘰𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘔𝘖𝘕𝘌𝘛𝘈 𝘴𝘶 𝘶𝘯’𝘢𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘪𝘢𝘵𝘵𝘢𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢.
Con l’introduzione della moneta fiscale, l’Italia si è riappropriata della possibilità di emettere moneta.

La maniera più ovvia e semplice sarebbe quella di emettere un pari importo di moneta fiscale rientrata, moneta che non è debito pubblico (come riconosciuto dalla stessa Eurostat).

A questo punto ci chiediamo dov’è il problema?

Il problema si crea perché il nostro Ministro delle Finanze Giorgetti e prima di lui Draghi, senza una spiegazione accettabile, sragionano che la moneta fiscale è br**ta e cattiva e quindi non se ne emetterà altra.

L’Italia e chi ci rappresenta decide l’emissione dei titoli di Stato che sono in euro, moneta che l’Italia non emette.

Con l’emissione e il collocamento dei titoli di Stato abbiamo l’incremento del debito pubblico e come conseguenza il suo aggravamento.

La soluzione è semplice, si potrebbe continuare ad emettere moneta fiscale via via che viene utilizzata e non emettere titoli di Stato, ma Giorgetti e chi ci governa non lo vuole fare.

Ciao Antonio, sei scappato via così, sfuggito alla vita in un attimo. Senza la possibilità di un ultimo saluto, senza l'...
11/02/2024

Ciao Antonio,
sei scappato via così, sfuggito alla vita in un attimo. Senza la possibilità di un ultimo saluto, senza l'occasione di cogliere un ultimo motto e un'idea illuminante, senza proferir parola. Tu che di parole eri maestro. Cesellate come pietre di fiume da una corrente di pensieri.
Se tu fossi qui forse ora mi sveleresti in confidenza che hai risolto il quesito della ragione che ti tormentava da un po' e che ti faceva chiedere dell'esistenza di Dio, combattuto tra fede, rabbia contro il destino, e caparbia aderenza alla realtà. La stessa ostinazione del rimanere aggrappato alla vita nonostante tutto con la barra sempre sicura verso la testimonianza dell' "importanza del vivere". Una vita, la tua, aggrappata a sottili fili di seta, come il foulard che ti ricordo sempre al collo.
Ti pensavamo eterno, coriaceo nella tua testardaggine...
Non dovevi andartene! Troppo presto...
Abbiamo ancora da fare, mille battaglie contro un arretramento dei diritti delle persone (anche quelle con disabilità) erosi nel tempo...

Possibile che nessuno al ministero dell’economia se ne renda conto?Il superbonus del 110% sta sconvolgendo il mondo dell...
18/05/2021

Possibile che nessuno al ministero dell’economia se ne renda conto?
Il superbonus del 110% sta sconvolgendo il mondo dell’edilizia, provocando aumenti spropositati dei costi dei materiali e del valore dei contratti di appalto, fenomeni di accaparramento, impossibilità di trovare manodopera e tecnici qualificati, concentrazione della gran parte dei lavori nelle mani dei general contractor e delle società di revisione. A metà aprile un’indagine Cna aveva confermato l’aumento di «tutti i prezzi dei materiali e in particolare quelli legati ai bonus per le ristrutturazioni. Dall’acciaio al legno, dal Pvc al rame, fino a materiali isolanti, malte, collanti e laterizi». A seguire il centro studi dell’Ance aveva rilevato «un aumento del costo del ferro-acciaio tondo per cemento armato che sfiora il +120% solo negli ultimi sei mesi, a cui si aggiungono incrementi superiori al 40% per i polietileni». Ma la situazione si sta rivelando giorno per giorno sempre più complicata, perché la legge della domanda e dell’offerta, insieme con una complessità normativa ingestibile per la maggior parte degli operatori, sta trasformando il settore dell’edilizia in una maionese impazzita. Così se fino a due anni fa il costo di un cappotto era mediamente di 40 euro a mq oggi si arriva anche a superare i 100 euro. Lo stesso discorso vale per i ponteggi, che sono diventati ormai introvabili.
Di fatto sembra che gli operatori, soprattutto i general contractor, ma non solo, avendo ormai in portafoglio più ordini di quelli che sono in grado di smaltire nel medio periodo, abbiano stracciato i vecchi listini e si stiano attenendo ai prezziari ufficialmente riconosciuti per la detraibilità del 110%, notevolmente più alti rispetto ai valori applicati fino a prima del 2020. Di fatto non c’è più concorrenza perché la domanda di opere per il miglioramento energetico è già più alta della possibilità delle imprese di soddisfarla. C’è inoltre la difficoltà di interpretare una normativa eccessivamente complessa, ambigua, incerta, tanto che il rischio di incappare in future sanzioni è elevatissimo e non eliminabile a priori. Alzare i prezzi in modo forsennato (tanto, il committente non si lamenta perché sa che, alla fine, paga Pantalone) è anche un modo per precostituirsi una riserva di liquidità cui poter attingere in caso di futuri e imprevedibili problemi burocratici, sanzioni, contenziosi. Senza contare che gonfiare i prezzi consente di compensare almeno in parte la mancata deducibilità delle spese amministrative, di controllo e di indirizzo dei cantieri del general contractor, negata dall’Agenzia delle entrate.
Di questo passo, finirà che poche grandi imprese faranno guadagni enormi, grazie anche a prezzi gonfiati all’inverosimile, mentre per la maggior parte delle piccole e medie imprese questa pioggia di miliardi sarà più simile a un torrente in piena che, invece di rendere fertile il terreno, lo spazza via con violenza, lasciando dietro di sé rovine e desolazione. Possibile che nessuno al ministero dell’economia se ne renda conto? Eppure basterebbe allungare di qualche anno la validità del superbonus, magari anche riducendo la percentuale di detraibilità tra il 70 e l’80%, semplificando la disciplina, per stabilizzare un settore e sottrarlo agli artigli della speculazione.

Pubblicato nuovo sito
26/01/2021

Pubblicato nuovo sito

Lo Studio Legale Tributario Musella e Associati è stato fondato da Vincenzo Dottore Commercialista e da Stefania Musella Avvocato.

SUPERBONUS AL 110% OPERATIVO, QUI TUTTE LE DOMANDE E RISPOSTE! Il Superbonus al 110% è operativo: sono stati approvati t...
23/09/2020

SUPERBONUS AL 110% OPERATIVO, QUI TUTTE LE DOMANDE E RISPOSTE!
Il Superbonus al 110% è operativo: sono stati approvati tutti i provvedimenti necessari e i decreti attuativi a breve saranno anche in Gazzetta ufficiale. I lavori possono quindi partire, anzi ne approfitto per chiarire che già dal 1 luglio i cittadini possono riqualificare le abitazioni a costo zero. Ci tengo a sottolinearlo perché sono state sollevate delle perplessità sul punto ma per i lavori c’è già il pieno via libera. Si tratta di un provvedimento senza precedenti per rilanciare l’economia e favorire la sostenibilità, che consente di effettuare lavori antisismici e di efficientamento ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta. Quindi case più efficienti e sicure senza alcun esborso economico.
Data la portata straordinaria di questa norma vi sono delle procedure specifiche da seguire e per questo abbiamo pubblicato delle Faq, che ora implementeremo su questo post per rispondere a tutte le domande sul Superbonus. Vogliamo infatti che i lavori di ristrutturazione siano fatti a regola d’arte, ma anche che questa misura porti più lavoro, più crescita e più sostenibilità. Abbiamo pubblicato i decreti asseverazioni e requisiti oltre a una guida sintetica (la trovate qui: https://www.agenziaentrate.gov.it/.../49b34dd3-429e-6891...) che spiegano gli aspetti del provvedimento, ma da oggi qui cercheremo di rispondere alle domande dei cittadini per chiarire ogni elemento. Ecco di seguito le prime Faq che saranno poi progressivamente integrate. Con il Superbonus al 110% abbiamo messo in campo un intervento senza precedenti per rilanciare il Paese e lo faremo insieme. Spazio alle vostre domande!
*FAQ sull’agevolazione Suberbonus 110%*
1) Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?
Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.
2) In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).
3) Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).
4) Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).
5) Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.
6) Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).
7) In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuate su altre due unità immobiliari.
8. Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1,2 o 3, demolito e ricostruito?
Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.
9) Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.
10) Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?
Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 326 del 9 settembre 2020
10) È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020. Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?
Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.
11) Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma
lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?
Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.
12) Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera? La villetta è la mia prima casa dal 2015.
In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 328 del 9 settembre 2020.

Indirizzo

Via F. Corridoni 16
Tresigallo
44039

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

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