14/03/2022
LA CASSAZIONE SULLA PRELAZIONE AL RIAFFITTO – LA NUOVA (E POCO CONVINCENTE) INTERPRETAZIONE DATA DALLA SENTENZA 25351/2021
L’art. 4 bis della L. 203/82 (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto), prevede che il proprietario/locatore, che intende concedere in affitto il fondo a terzi alla scadenza del contratto con il precedente affittuario deve: comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza.
Per cui: il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Diversamente: nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato.
Infine: per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.
La struttura dell’art. 4 bis ha sempre condotto l’operatore della materia a considerare che un nuovo affitto perfezionato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, accompagnato dalla mancata notifica delle offerte ricevute 90 giorni prima del termine, costituisse di per sé una lesione del diritto di prelazione sul riaffitto.
Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza in commento ha riletto gli estremi e le condizioni per l’esercizio della prelazione sul riaffitto sancendo che: Affinché possa ritenersi leso il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto le tre condizioni di cui all'art. 4-bis l. n. 203/1982 devono coesistere affinché possa essere riconosciuto il diritto di prelazione. Occorre, cioè, che "il concedente a) abbia ricevuto (evidentemente provocate dalla manifestazione della intenzione di concedere nuovamente in affitto il fondo, il cui affitto, già disdettato, sta per scadere) offerte di affitto da parte di terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro i sei mesi dalla scadenza del contratto.
Si tratta di una rivisitazione sostanziale dell’istituto, imponendo la sussistenza contestuale di: 1) una trattativa nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell’affitto; 2) la mancata comunicazione all’affittuario (recte notifica) di tale trattativa; 3) l’instaurazione di un affitto con il terzo nei sei mesi successivi alla scadenza.
In questo modo affermando che nel caso in cui non sia provata una trattativa tra proprietario e terzo nuovo affittuario, il conduttore attuale perderebbe qualsiasi possibilità di avanzare il suo diritto di prelazione.
L’interpretazione data dalla Cassazione è chiaramente svantaggiosa per l’affittuario e, più in generale, contraria agli obiettivi della L. 203/82 ovvero: tutela del patrimonio agricolo, continuità nella coltivazione, ottimizzazione del bene terra.
Andando in una direzione opposta che avvantaggia in modo esplicito il proprietario terriero che, forte di una simile impostazione, potrebbe comodamente trattare con terzi, verbalmente e privatamente, e affittare nei sei mesi successivi alla scadenza imponendo all’affittuario uscente un onere probatorio impossibile sulla sussistenza di accordi pregressi che nessuno, tranne il locatore e il nuovo conduttore, appunto potrebbero conoscere.
Naturale concludere che tale visione dell’istituto non può essere condivisa in quanto, ragionando in questi termini, si andrebbe di fatto ad azzerare la prelazione dell’affittuario uscente che rappresenta, invece, un caposaldo per la tutela del coltivatore e per la continuità della conduzione in stretta connessione con la tutela costituzionale del patrimonio agricolo.
Non si può pensare che l’esercizio della prelazione dipenda da una probatio diabolica imposta al coltivatore, quanto, piuttosto, dal presupposto oggettivo per cui il riaffitto del fondo già condotto da un diverso affittuario ha motivo d’essere una volta trascorso un congruo lasso temporale, anche tenendo conto della stagionalità delle colture, ovvero dovendo rispettare la continuità di conduzione della campagna quale finalità indiscutibile dell’intero impianto della L. 203/1982.
La sentenza della Cassazione lascia quindi ampi margini per la rivisitazione del principio enunciato, nella piena consapevolezza che non mancheranno pronunce di segno opposto a fronte di un’interpretazione tanto innovativa, quanto, a parere di chi scrive, fuori contesto.
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