Studio Legale Saracino e Vernillo

Studio Legale Saracino e Vernillo Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Saracino e Vernillo, Avvocato e studio legale, Via Mazzini n. 41, Trento.

Un nuovo progetto dinamico e mirato a fornire qualità e ampia tutela stragiudiziale e giudiziale, puntando a soddisfare in pieno le esigenze del cliente, dal privato alle aziende, fino al piccolo imprenditore agricolo.

05/03/2023

CIA Trentino rappresenta e difende gli interessi economici, sociali e civili degli agricoltori e di coloro che vivono nelle aree rurali, affermando la fondamentale importanza dell’agricoltura nell’economia e nella società.

Il nostro orgoglio!
09/07/2022

Il nostro orgoglio!

COSENZA. Alla fine l'hanno spuntata i giovani praticanti avvocati trentini al torneo nazionale di retorica forense di Cosenza andato in scena negli scorsi giorni. La vittoria è stata resa possibile grazie allo studio, alla dedizione ed alla tenacia di Alice Endrizzi, Maddalena Garzon, Viviana Milan...

LA CASSAZIONE SULLA PRELAZIONE AL RIAFFITTO – LA NUOVA (E POCO CONVINCENTE) INTERPRETAZIONE DATA DALLA SENTENZA 25351/20...
14/03/2022

LA CASSAZIONE SULLA PRELAZIONE AL RIAFFITTO – LA NUOVA (E POCO CONVINCENTE) INTERPRETAZIONE DATA DALLA SENTENZA 25351/2021

L’art. 4 bis della L. 203/82 (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto), prevede che il proprietario/locatore, che intende concedere in affitto il fondo a terzi alla scadenza del contratto con il precedente affittuario deve: comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza.
Per cui: il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
Diversamente: nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato.
Infine: per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.
La struttura dell’art. 4 bis ha sempre condotto l’operatore della materia a considerare che un nuovo affitto perfezionato nei sei mesi successivi alla scadenza del precedente, accompagnato dalla mancata notifica delle offerte ricevute 90 giorni prima del termine, costituisse di per sé una lesione del diritto di prelazione sul riaffitto.
Tuttavia, la Cassazione, con la sentenza in commento ha riletto gli estremi e le condizioni per l’esercizio della prelazione sul riaffitto sancendo che: Affinché possa ritenersi leso il diritto di prelazione in caso di nuovo affitto le tre condizioni di cui all'art. 4-bis l. n. 203/1982 devono coesistere affinché possa essere riconosciuto il diritto di prelazione. Occorre, cioè, che "il concedente a) abbia ricevuto (evidentemente provocate dalla manifestazione della intenzione di concedere nuovamente in affitto il fondo, il cui affitto, già disdettato, sta per scadere) offerte di affitto da parte di terzi; b) non abbia comunicato all'affittuario, almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, le offerte ricevute; c) abbia concesso il fondo in affitto a terzi entro i sei mesi dalla scadenza del contratto.
Si tratta di una rivisitazione sostanziale dell’istituto, imponendo la sussistenza contestuale di: 1) una trattativa nei novanta giorni antecedenti la scadenza dell’affitto; 2) la mancata comunicazione all’affittuario (recte notifica) di tale trattativa; 3) l’instaurazione di un affitto con il terzo nei sei mesi successivi alla scadenza.
In questo modo affermando che nel caso in cui non sia provata una trattativa tra proprietario e terzo nuovo affittuario, il conduttore attuale perderebbe qualsiasi possibilità di avanzare il suo diritto di prelazione.
L’interpretazione data dalla Cassazione è chiaramente svantaggiosa per l’affittuario e, più in generale, contraria agli obiettivi della L. 203/82 ovvero: tutela del patrimonio agricolo, continuità nella coltivazione, ottimizzazione del bene terra.
Andando in una direzione opposta che avvantaggia in modo esplicito il proprietario terriero che, forte di una simile impostazione, potrebbe comodamente trattare con terzi, verbalmente e privatamente, e affittare nei sei mesi successivi alla scadenza imponendo all’affittuario uscente un onere probatorio impossibile sulla sussistenza di accordi pregressi che nessuno, tranne il locatore e il nuovo conduttore, appunto potrebbero conoscere.
Naturale concludere che tale visione dell’istituto non può essere condivisa in quanto, ragionando in questi termini, si andrebbe di fatto ad azzerare la prelazione dell’affittuario uscente che rappresenta, invece, un caposaldo per la tutela del coltivatore e per la continuità della conduzione in stretta connessione con la tutela costituzionale del patrimonio agricolo.
Non si può pensare che l’esercizio della prelazione dipenda da una probatio diabolica imposta al coltivatore, quanto, piuttosto, dal presupposto oggettivo per cui il riaffitto del fondo già condotto da un diverso affittuario ha motivo d’essere una volta trascorso un congruo lasso temporale, anche tenendo conto della stagionalità delle colture, ovvero dovendo rispettare la continuità di conduzione della campagna quale finalità indiscutibile dell’intero impianto della L. 203/1982.
La sentenza della Cassazione lascia quindi ampi margini per la rivisitazione del principio enunciato, nella piena consapevolezza che non mancheranno pronunce di segno opposto a fronte di un’interpretazione tanto innovativa, quanto, a parere di chi scrive, fuori contesto.

Gli avvocati Antonio Saracino e Marco Vernillo hanno dato vita ad una nuova identità professionale che spazia dal diritto civile al diritto penale...

Per un Natale spumeggiante e un 2022 emozionante, auguri da tutta la nostra allegra brigata!
22/12/2021

Per un Natale spumeggiante e un 2022 emozionante, auguri da tutta la nostra allegra brigata!

Gli avvocati Antonio Saracino e Marco Vernillo hanno dato vita ad una nuova identità professionale che spazia dal diritto civile al diritto penale...

L’articolo 317 bis c.c. e il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minoriCon il d.lgs. 154/2...
16/08/2021

L’articolo 317 bis c.c. e il diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori

Con il d.lgs. 154/2013 è stato introdotto l’art. 317 bis c.c. che riconosce il diritto degli ascendenti a mantenere dei rapporti significativi con i nipoti minorenni. Si tratta di una norma che specifica e attua quanto già previsto a livello europeo da due importantissime convenzioni internazionali: la CEDU, la cui giurisprudenza ne ha individuato la base giuridica nell’art. 8, dedicato al rispetto della vita privata, e la Carta di Nizza, il cui art. 24 eleva il perseguimento del miglior interesse del minore a criterio guida della sua tutela e crescita.
Agli occhi di qualcuno, il fatto che siano sorte le premesse affinchè legislatore e giurisprudenza si mobilitassero per fare del legame tra nonni e nipoti il contenuto di un diritto potrebbe risultare strano. Al contrario, accade che la realtà talvolta dimostri che gravi frizioni tra ascendenti e genitori, pur non riguardando in alcun modo il benessere dei minori, portino ad un allontanamento graduale tra il nonno e i bambini.
Anche recentemente, infatti, si è rivolto al nostro Studio un nonno che a causa di dissapori tra lui e la figlia si è visto precludere il sereno rapporto con i due nipoti. La vicenda ci ha dato dunque lo spunto per riflettere sul contenuto di questo istituto e sulla sua tutela da parte dell’ordinamento.
Innanzitutto, infatti, in capo a quest’ultimo, la Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha posto un duplice ordine di obblighi, l’uno negativo, l’altro positivo. Da un lato lo Stato deve ad astenersi da qualsiasi indebita interferenza nel rapporto tra ascendenti e nipoti minorenni, dall’altro lato, invece, è suo dovere adottare le misure necessarie a rendere il rapporto stesso concretamente possibile (CEDU n.21052).
Queste misure poi, come specificato dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 24 della Carta di Nizza, devono tutte ruotare intorno al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse del minore. Quella ex art. 317 bis c.c. è infatti di una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, mentre riveste una portata recessiva nei confronti dei nipoti (Cass. 19/05/2020, n.9145).
Quindi, qualora dovessero sorgere contestazioni sull’esistenza o meno dell’interesse dei minori a mantenere dei significativi rapporti con gli ascendenti, spetterà al giudice compiere la relativa valutazione. In particolare, egli sarà chiamato a verificare se il coinvolgimento dei nonni si sostanzi o meno in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l'adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della sua personalità (Cass. 12/06/2018 n.15238).
Ad esempio, in applicazione di ciò, nel 2018 la Cassazione ha respinto il ricorso di un nonno contro la decisione della Corte d'Appello di negare l'adozione di provvedimenti che disponessero delle visite, anche protette, tra lui e i nipoti. Nel caso specifico, l’abitudine del nonno di appostarsi nei luoghi frequentati dai bambini o di seguirli con l'auto aveva scatenato in loro una riluttanza e disagio tali da far ritenere che il loro benessere sarebbe stato meglio tutelato se il rapporto col nonno non fosse stato riallacciato.
Rispetto alla titolarità di questo diritto, inoltre, la giurisprudenza ha altresì specificato che questa non è limitata solo all’ascendente che abbia con il nipote un rapporto di parentela in linea retta ascendente ma che, al contrario, si estende anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, purchè questa persona si sia dimostrata in grado di instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile (Cass. 25/07/2018, n.19780).
Per il vaglio dell’opportunità e della bontà delle richieste dell’ascendente ai sensi dell’art. 317 bis c.c. sarà infine competente, in via esclusiva per dettato normativo (art 38 disp. att. c.c.), il Tribunale per i Minorenni di zona, che anche con l’ausilio dei giudici onorari e dei tecnici (psicologi e assistenti sociali) effettuerà un compiuto esame sull’opportunità di un concreto riavvicinamento guardando all’interesse immediato del minore, ovvero se il riavvicinamento all’ascendente possa essere nocivo o costruttivo.
In conclusione, possiamo senz’altro affermare che l’esclusivo interesse del minore è un criterio fondamentale per assicurare che il suo benessere ed educazione non siano lasciati alla mercè degli adulti, a volte troppo inclini a far valere proprie egoistiche ragioni su quelle dei bambini.

Accertamento dello stato di ebrezza alla guida e formazione della prova in sede (pre?) dibattimentale. L’art. 186, comma...
18/06/2021

Accertamento dello stato di ebrezza alla guida e formazione della prova in sede (pre?) dibattimentale.

L’art. 186, comma II lett. B e C del Codice della Strada sanziona, penalmente, la condotta dell’utente della strada che si ponga alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, affidando alla Polizia Stradale il compito di procedere all’accertamento.
Gli agenti accertatori, quindi, per le finalità di cui innanzi, sono espressamente autorizzati a compiere le attività necessarie ad assicurare la conservazione di tracce e cose pertinenti al reato quando, avuto riguardo alla fattispecie concreta, vi sia pericolo di alterazione e/o dispersione, ai sensi dell’art. 354 c.p.p. .
Il mezzo di ricerca della prova più conosciuto è quello strumentale, tramite lo spirometro (c.d. “alcoltest”): con tale strumento (n° due insufflazioni) viene determinato il quantitativo di alcol nel sangue (g/l). E’ tuttavia altresì consentito il c.d. “accertamento sintomatico” per cui l’utente della strada può essere ritenuto in stato di ebbrezza avuto riguardo alla scarsa deambulazione, alito vinoso, eloquio sconnesso etc etc.
Il risultato spirometrico – e, prim’ancora, l’operazione ad esso propedeutica – costituisce un atto urgente di natura irripetibile: come noto, difatti, il decorso temporale/metabolico determina lo smaltimento dell’alcol nel sangue; sicché appare evidente che la reiterazione del test, anche dopo pochi minuti, recherà risultati differenti.
La suddetta natura urgente ed irripetibile dell’accertamento impone che all’utente della strada venga dato l’avviso della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. . Un tanto poiché le risultanze dell’accertamento de quo verranno inserite nel fascicolo del dibattimento, in deroga al principio della formazione della prova in contradditorio tra le parti, costituzionalmente garantito. Tale omissione, per effetto degli artt. 178-180 c.p.p. , costituisce causa di nullità dell’accertamento stesso, con la conseguenza che, ove sollevata, il giudice accoglierà l’eccezione del difensore dell’imputato e ritenere l’accertamento tamquam non esset.
Tanto premesso, occorre interrogarsi in quale maniera ed in che misura l’agente accertatore sia chiamato ad offrire contezza dell’avvenuto avviso difensivo. Verrebbe, di primo acchito, naturale affermare che l’avviso in parola debba essere contenuto nel correlativo verbale di accertamento urgente e che, constatatane l’assenza e dichiaratane la nullità, il Tribunale dovrebbe prosciogliere l’imputato, quantomeno per mancanza/insufficienza della prova.
Purtuttavia, il libero convincimento del Giudice poggia anche sulla prova dichiarativa; pertanto potrà essere escusso l’accertatore che ha effettuato l’alcoltest, in ordine all’avvenuto avviso all’interessato della facoltà sopra specificata e – per quanto la giurisprudenza in subiecta materia non imponga all’agente formule sacramentali particolari per rendere edotto l’indagato delle proprie guarentigie – le ragioni per le quali nel verbale tale avviso non sia stato inserito (posto che, per prassi operativa, l’avvertimento de quo viene redatto ex ante nei verbali a disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza).
Nel solco di queste conclusioni, si inserisce la sentenza n° 18349/2021, con la quale la Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, ha – nel ribadire la possibilità/necessità di formazione orale della prova – imposto al Giudicante un maggior rigore (anche motivazionale) nella valutazione delle ragioni che abbiano impedito alla PG di procedere alla verbalizzazione dell’avviso di cui sopra.
Con il principio di diritto di cui innanzi, il Giudice di Legittimità ha inteso contemperare l’esigenza di accertamento della verità processuale con il diritto alla difesa, formale e sostanziale, riconosciuta in capo all’imputato.

LA SOCCIDA VERDE E IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE – DUE ISTITUTI A CONFRONTO E LA CONVENIENZA PER IL COLTIVATOREIndiscusso...
01/06/2021

LA SOCCIDA VERDE E IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE – DUE ISTITUTI A CONFRONTO E LA CONVENIENZA PER IL COLTIVATORE

Indiscusso è il fatto che nel panorama economico odierno le piccole imprese non costituiscano più la regola ma piuttosto una rara eccezione, che richiede protezione e salvaguardia contro il costante avanzamento delle grandi imprese multinazionali. Affinchè ciò sia possibile è necessario bilanciare delicatamente la loro autonomia, in modo da preservarne l’inestimabile know-how, e il loro inserimento all’interno di sistemi economici di ampio respiro, che possano valorizzarne le particolarità ed esaltarne le individuali caratteristiche.

Il legislatore, cercando di contemperare queste contrapposte esigenze, ha intrapreso a partire dagli anni ’80 del secolo scorso un processo di modernizzazione dei modelli contrattuali del settore agrario, favorendo il cosiddetto fenomeno dell’integrazione verticale.

Questo fenomeno prevede che gli imprenditori agricoli e quelli industriali stipulino contratti ad hoc che definiscano da un lato le condizioni di distribuzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e, dall’altro, le qualità che gli stessi debbano possedere. Questi contratti garantiscono agli imprenditori agricoli l’indubbio vantaggio della stabilità e della certezza, nonché la possibilità di poter modulare nel migliore dei modi gli spazi di autonomia di cui necessitano.

A tal riguardo è importante che un imprenditore agricolo sia consapevole delle differenze strutturali che intercorrono tra i diversi modelli contrattuali, in modo che possa scegliere quello che più soddisfa le sue esigenze di autonomia e indipendenza.

Un primo importante modello è quello di coltivazione e vendita. Si tratta di un contratto con il quale da un lato un imprenditore agricolo si impegna a realizzare coltivazioni o allevamenti attenendosi alle indicazioni e criteri tecnici convenuti, e, dall’altro, un’impresa di commercializzazione o di trasformazione si obbliga a ritirare tutta la produzione e di corrispondere il prezzo pattuito (definizione contenuta nell’articolo 8 della legge 88/1988, che nonostante l’abrogazione da parte del D.lgs. n. 102/2005 si ritiene ancora valido).

La giurisprudenza ha ricondotto questa species al più ampio genus del contratto di vendita di cosa futura ex art. 1427 c.c., con conseguente passaggio di proprietà della res solo al momento in cui viene staccata dal suolo. Le due imprese, pertanto, restano entità giuridiche ben distinte, ciascuna titolare di piena autonomia, salva la possibilità di ridurla tramite la previsione di specifiche pattuizioni ad hoc.

A buon diritto, la giurisprudenza ha invece escluso che il contratto di coltivazione possa avere natura di contratto agrario associativo, mancando il conferimento di terreno, o di contratto di

associazione in partecipazione, essendo prevista soltanto la corresponsione di un prezzo e non già la condivisione di utili.

Questa natura può invece essere più correttamente ricondotta alla Soccida, disciplinata dal codice civile agli artt. 2170 ss. e nell’ambito della quale l’autonomia tipicamente imprenditoriale si esplica nei confronti di una soltanto delle parti del contratto.

Si tratta di un negozio tradizionalmente impiegato nel campo dell’allevamento (e infatti a quello il codice fa riferimento) ma che, nel corso del tempo, ha subito un ampliamento tale da ricomprendere anche l’attività di coltivazione di piante, con specifica disciplina a livello tributario consacrata nella c.d. Legge Finanziaria del 2008 (si tratta della c.d. soccida verde).

Secondo le disposizioni del c.c. la soccida prevede che due soggetti si associno per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano. Sarà detto soccidante il soggetto che conferirà il bestiame, mentre quello che curerà lo svolgimento delle attività agricole prenderà il nome di soccidario.

Giacchè è espressamente previsto che la res rimanga di proprietà del soccidante per tutta la durata del rapporto contrattuale e che questi detenga altresì il diritto di dirigere l’impresa, la giurisprudenza ha ricondotto questo modello al più ampio genus del contratto di attività per conto di terzi (prestazione di servizio).

Certo le differenze strutturali intercorrenti tra questi due modelli contrattuali meriterebbero un’analisi molto approfondita ma questa non appare certo essere la sede a ciò più adatta.

Si può pertanto giungere alla rapida conclusione per la quale, a meno che l’imprenditore agricolo non sia in grado di rivestire egli stesso il ruolo di soccidante, è per lui più raccomandabile addivenire alla stipulazione di un contratto di coltivazione e vendita.

Grazie a questo contratto egli rimane infatti l’unico titolare della propria autonomia di impresa ed è libero di non sottoscrivere clausole che possano minare la protezione del suo inestimabile know-how e ingegno. Di contro, con un contratto di soccida verde l’imprenditore non potrebbe esimersi dal sottostare alle direttive del soccidante, esponendosi al rischio di dover sacrificare il pregio della propria qualità per far fronte alle esigenze di quantità imposte dal mercato.
Cia - Agricoltori Italiani Trentino

Dopo un esordio inaspettato nell'anno più inaspettato di sempre, ci prepariamo alle sfide di questo 2021.In bocca al lup...
04/01/2021

Dopo un esordio inaspettato nell'anno più inaspettato di sempre, ci prepariamo alle sfide di questo 2021.
In bocca al lupo a tutti per sempre maggiori soddisfazioni e traguardi raggiunti!

LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI ESECUTIVI FINO A GIUGNO 2021: IL NUOVO D.L. DI NATALE(A cura di Andrea Tegon)Con l’arrivo d...
04/01/2021

LA SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI ESECUTIVI FINO A GIUGNO 2021: IL NUOVO D.L. DI NATALE
(A cura di Andrea Tegon)

Con l’arrivo della nuova proroga del blocco degli sfratti, chiunque vorrà instaurare (se non l’ha già fatto) un procedimento esecutivo di sfratto, dovrà pazientare ancora prima di poter mandare via un inquilino moroso. È questa la naturale conseguenza della decisione presa dal Consiglio dei Ministri la sera di mercoledì 23 dicembre 2020, confermata dallo stesso Comunicato stampa n. 86 (http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-86/15958). Questa misura economica riverbera importanti effetti in materia di locazioni, in quanto rivolta ai conduttori che non sono più in grado di pagare i canoni di locazione mensili dovuti per il godimento dell'immobile.
La proroga del blocco degli sfratti è la medesima prevista ad inizio pandemia, con il decreto Cura Italia (d.l. 17 marzo 2020, n. 18), ma con qualche modifica intervenuta nel frattempo. Il divieto di sfratto, infatti, è stato prolungato di altri 6 mesi e di conseguenza non sarà possibile attuare l’azione esecutiva prima del 30 giugno 2021, seppur in possesso del valido titolo esecutivo.
Attualmente, la sospensione vale “limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze, nonché ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”, sebbene la decisione adottata dal Governo non distingua affatto le morosità dovute alla emergenza sanitaria da quelle antecedenti che, alle volte, riguardano inquilini abitualmente insolventi.
D’altra parte, la stessa decisione che ha previsto il blocco di tutti i provvedimenti di rilascio dell’immobile locato, limitatamente ai casi sopra riportati, ha previsto anche un ingente aumento del fondo per la morosità incolpevole e per i locatori che abbasseranno il canone, iniziative che tuttavia sembrano un po’ lontane dall’auspicato risarcimento per quei proprietari di immobili che, in tal guisa, subiranno personalmente e sopporteranno da soli il danno che ne deriverà, peraltro dopo aver dovuto pagare l’Imu.
Se non altro, la sospensione dei procedimenti esecutivi non interessa i procedimenti speciali di cognizione sommaria, come l’intimazione di sfratto con contestuale citazione a giudizio di cui agli artt. 657 e 658 c.p.c. Di conseguenza, e qualora non lo avesse già fatto, nulla vieta al proprietario dell’immobile locato di munirsi di un valido titolo esecutivo, il cui procedimento può durare anche diversi mesi, ma che al termine della (ennesima) proroga dei procedimenti esecutivi potrà mostrare tutta la sua efficacia, legittimando la richiesta di rilascio dell’immobile da parte dell’inquilino insolvente. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di esigere immediatamente il pagamento dell’ingiunzione contestuale allo sfratto.

30/12/2020

L'incredulità, la tristezza e il dolore di questo momento lasciano senza parole Cia - Agricoltori Italiani Trentino e Donne in Campo Trentino. Il ricordo di Agitu e di quello che era riuscita a costruire e trasmettere a tutti non passerà. Abbiamo subito attivato la storica e solida solidarietà contadina, che già si sta occupando delle capre della nostra associata Agitu. Ci stringiamo col cuore ai suoi cari e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

La foto che segue ci è stata inviata da Agitu per la sua ricetta che trovate sul numero 04/2020 di Agricoltura Trentinahttps://www.cia.tn.it/wp-content/uploads/2020/04/AT_aprile_2020_web.pdf
Ancora grazie Agitu, ci piace ricordarti in un momento di serenità

Indirizzo

Via Mazzini N. 41
Trento
38122

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 19:00
Martedì 08:00 - 19:00
Mercoledì 08:00 - 19:00
Giovedì 08:00 - 19:00
Venerdì 08:00 - 19:00

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