Camera Penale di Trento "Michele Pompermaier"

Camera Penale di Trento "Michele Pompermaier" I contenuti postati con il logo della Camera penale - se non diversamente indicato - sono riconducibili al Presidente della Camera Penale di Trento (cfr.

“Non fatemi vedere i vostri palazzi ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione”.Voltaire (Parigi, 21 novembre 1694 – Parigi, 30 maggio 1778) La pagina facebook è pensata come strumenti di informazione e confronto fra soci della CP di Trento Michele Pompermaier, ma ovviamente non solo: il diritto - ed in particolare il diritto penale - è fatto di tutt*, e tutt* sono invitati a seguirci! composizione del Direttivo sub www.camerapenaletrento.it).

COLPEVOLI DI DIFESA? Rappresentazione mediatica del difensore, cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza. Trento, 13...
11/05/2022

COLPEVOLI DI DIFESA? Rappresentazione mediatica del difensore, cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza.

Trento, 13 - 14 maggio 2022.

Rappresentazione mediatica del difensore, cronaca giudiziaria, presunzione di innocenza

Processo simulato della Commissione MIUR Camera Penale Trento e Rovereto, nell'ambito del progetto "Alternanza scuola la...
27/04/2022

Processo simulato della Commissione MIUR Camera Penale Trento e Rovereto, nell'ambito del progetto "Alternanza scuola lavoro" della Provincia Autonoma di Trento, per gli studenti delle scuole superiori

25/01/2022

Da “Il Fatto Quotidiano” miserabili infamie contro gli avvocati. Ne risponderanno, come meritano gli atti diffamatori.


Secondo “Il Fatto Quotidiano”, giornale da poche migliaia di copie vendute e tuttavia idolatrato dai manettari di tutta Italia, la sentenza della Corte Costituzionale che ha finalmente abrogato, perché incostituzionale, la censura della corrispondenza tra detenuti al 41 bis e difensori, farebbe sì che ora «i boss potranno ordinare omicidi e stragi per lettera».
Ci siamo interrogati se valesse la pena replicare ad una simile, miserabile infamia, frutto di un analfabetismo così profondo ed irredimibile da risultare, alla fine, disarmante. Ma pur essendo tali i tempi che viviamo, cioè tali che possano purtroppo trovare voce e risalto pubblico idee al più degne di essere scompostamente vergate su qualche muro un po’ appartato, non possiamo non reagire a difesa della dignità della professione forense, e della onorabilità di chi la esercita.
L’idea che un detenuto, quale sia il livello di gravità delle accuse che lo raggiungano, non possa liberamente, cioè con intangibile segretezza, corrispondere con il proprio difensore, rimanda alle pagine più buie della storia dell’umanità, ed ai sistemi antidemocratici più feroci e violenti.
L’idea poi che, finalmente restituita questa primordiale e davvero incoercibile libertà, il difensore si renda perciò stesso complice di ogni crimine che quel detenuto immagini di poter commettere per suo tramite, è talmente insensata, talmente paranoide, talmente frutto del più cupo analfabetismo, da meritare -insieme al nostro disprezzo- la sanzione che merita -qui davvero, ed in manifesta flagranza- ogni atto diffamatorio. E così sarà.

Roma, 25 gennaio 2022
La Giunta

13/07/2021

Giovedì e venerdì della settimana appena trascorsa Dalla Viva Voce ha partecipato agli eventi organizzati dalla Camera Penale di Trento "Michele Pompermaier" in collaborazione con Radio Radicale , che ringraziamo dell'invito.
Venerdì il convegno su carcere ed emergenza sanitaria e sabato la maratona oratoria davanti alla casa circondariale della città.
Dalla Viva Voce come sempre ha portato storie ed esperienze di persone che hanno vissuto l'esperienza della detenzione e subito i suoi effetti negativi.
È importante parlare di carcere, soprattutto dei suoi problemi, che sono tantissimi ma vanno affrontati nella speranza di poterli superare.
Qui sotto i link per vedere le registrazioni di entrambi gli eventi.

http://www.radioradicale.it/scheda/641754

http://www.radioradicale.it/scheda/641755

12/07/2021

Trento, 8/07/2021, organizzato da Camera penale di Trento

12/03/2021

𝐈𝐋 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐓𝐄𝐋𝐄𝐌𝐀𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐄𝐒𝐒𝐎 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐍𝐎𝐍 𝐅𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐀. 𝐈𝐋 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐓𝐈𝐙𝐈𝐀 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐆𝐀 𝐏𝐄𝐑 𝐆𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐈𝐑𝐄 𝐋’𝐄𝐒𝐄𝐑𝐂𝐈𝐙𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐃𝐈𝐅𝐄𝐒𝐀. 𝐔𝐂𝐏𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐂𝐋𝐀𝐌𝐀 𝐋’𝐀𝐒𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍𝐄.

𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚, 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐞 𝐢𝐧 𝐮𝐧 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐩𝐫𝐞𝐨𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢. 𝐋𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐭𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐮𝐧𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢 𝐝𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐞𝐝 𝐞̀ 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐮𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐢 𝐯𝐞𝐧𝐭’𝐚𝐧𝐧𝐢. 𝐋𝐚 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞̀ 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐧𝐠𝐨𝐥𝐨: 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐮𝐨𝐢 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐩𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢, 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐞𝐜𝐜𝐚𝐧𝐢𝐬𝐦𝐢 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢 𝐝𝐢 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐢 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨. 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐡𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚, 𝐦𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐥𝐨𝐜𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐭𝐢𝐧𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐬𝐮𝐨𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢. 𝐈𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐨, 𝐨 𝐦𝐞𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐢𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐞, 𝐧𝐚𝐬𝐜𝐞 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐨𝐛𝐬𝐨𝐥𝐞𝐭𝐨, 𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐩𝐫𝐚𝐭𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢 𝐠𝐮𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐨𝐧𝐨 𝐚 𝐫𝐞𝐩𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚. 𝐋𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚, 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨, 𝐧𝐨𝐧 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞. 𝐍𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞̀ 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫𝐳𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐔𝐧𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞, 𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐢𝐦𝐚𝐧𝐞 𝐡𝐚 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐯𝐨𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞𝐝 𝐢 𝐦𝐚𝐥𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐢. 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐚 𝐬𝐮𝐛𝐢𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞, 𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐥’𝐚𝐬𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐮𝐝𝐢𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐞 𝐝𝐚 𝐨𝐠𝐧𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐳𝐢𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝟐𝟗, 𝟑𝟎 𝐞 𝟑𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐦𝐞𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐢 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞, 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚̀ 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐭𝐞, 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟗 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟏. 𝐈𝐧 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚.

https://bit.ly/30DvL7H

La macchina del processo penale versa in una condizione drammatica. I meccanismi processuali sono farraginosi e spesso privi di logica sistematica a causa delle tante riforme emergenziali che nei decenni sono intervenute sempre per restringere le garanzie, così togliendo effettività al rito accusatorio.
Alla crisi di sistema si aggiunge oggi la drammaticità della pandemia con tutte le difficoltà che la accompagnano: strutture sovente fatiscenti, personale di cancelleria in smart working, generale inadeguatezza dei provvedimenti assunti per l’operatività dei singoli uffici giudiziari.

La Magistratura italiana sta attraversando una grave crisi di autorevolezza e si sta rivelando incapace di affrontare i veri nodi che sottendono alla “vicenda Palamara”. L’Associazione Nazionale Magistrati appare più interessata a mostrare come il problema si riduca alle “mele marce” anziché a elaborare una seria riflessione sul sistema di potere costruito negli ultimi vent’anni, che ha trasformato i meccanismi di indipendenza del governo della Magistratura in autoreferenzialità correntizie.

La politica è messa all’angolo: impegnata nella ristrutturazione e nel riposizionamento dei suoi gruppi dirigenti, non pare avere, al momento, intelligibili progetti di modifica della prescrizione né dei meccanismi capaci di incidere sui tempi del processo né dell’ordinamento giudiziario.
La Ministra della Giustizia ha fatto della riservatezza, ma anche della non interlocuzione il tratto distintivo dei suoi primi trenta giorni. L’Unione ribadisce la propria disponibilità al confronto in ogni sede politica sui temi della giustizia penale, ma sottolinea anche come da tale confronto nessun progetto di riforma possa prescindere.

L’emergenza emblematica è il cd. “portale del penale”. È evidente e da tutti condiviso che nel tempo l’attività tecnica della difesa penale si potrà e dovrà appoggiare a tutte le possibili forme di digitalizzazione: depositi via pec, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con Pubblici Ministeri e Giudici, notifiche e così via.

Ma questa non è certo la situazione dell’oggi.

Il portale ufficializzato è solo quello delle Procure della Repubblica. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento: i difensori non possono accreditarsi e ciò mette a repentaglio il rispetto dei termini processuali, i Pubblici Ministeri non hanno tempestiva contezza delle iniziative della difesa. Il deposito nel portale non è corredato da idonea certificazione comprovante l’esito positivo delle operazioni. Spesso, intervenuto il deposito della nomina, è comunque impossibile accedere al fascicolo.

L’Avvocatura, al tavolo delle consultazioni al tempo del precedente Ministro, aveva proposto una soluzione ragionevole quale la previsione di un regime che consentisse anche di ricorrere al deposito nelle forme tradizionali fino al raggiungimento della completa efficienza del sistema in tutto il territorio nazionale.

Con la legge n. 176 del 18 dicembre 2020, che ha convertito il decreto cd. “Ristori”, si è mantenuta – senza che nessuna forza politica ciò rivendicasse – la modalità esclusiva di deposito tramite portale degli atti difensivi, così impedendo ogni forma residuale di deposito cartaceo e trasformando l’avvio delle forme del processo telematico in un inammissibile detrimento dei diritti della difesa.
Il successivo decreto 13.1.2021 del Ministro della Giustizia ha addirittura esteso tale esclusiva modalità al deposito della querela, degli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione e dell’atto di nomina.
Peraltro, gli interventi limitativi delle prerogative dei difensori, introdotti con atti privi di forza di legge, sono continuati anche con le note del Direttore del D.G.S.I.A. che, con i provvedimenti del 5.2.2021 e del 24.2.2021 ha imposto il deposito del cd. “atto abilitante”, dunque onerando il difensore di un ulteriore incombente non previsto dalla legge.
Tale oggettiva situazione dovrebbe concludersi il 30 aprile 2021, termine ultimo per le misure di emergenza di contrasto alla pandemia, ma inequivocabili sono gli annunci di provvedimenti di proroga di tutte tali misure.

Nessun impegno concreto è seguito da parte delle forze politiche che sostengono l’attuale Governo alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane, che in queste settimane ha più volte denunciato le continue disfunzioni ed i malfunzionamenti dei portali.
I singoli difensori nei diversi procedimenti e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta e segnalato ai capi degli Uffici di procura la impossibilità pratica di esercitare le prerogative collegate alla fase procedimentale.
Inaccettabili le prese di posizione dei Procuratori, che hanno agito a macchia di leopardo: in alcuni casi si è negata l’esistenza del problema, in altri si è attribuito il cattivo funzionamento del meccanismo alla incapacità tecnica degli avvocati. In alcune sedi si è giunti ad autorizzare anche le forme di deposito tradizionale, salvo paventare il concreto rischio di future declaratorie di inammissibilità.

L’impossibilità di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli, in presenza di un evidente malfunzionamento dei portali, sta determinando una grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese che non vedono garantita la loro rappresentanza e la loro difesa tecnica.

Preso atto della perdurante mancanza di una iniziativa diretta del Governo che consenta di realizzare da subito il doppio regime, la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane
proclama
secondo le vigenti regole di autoregolamentazione - e nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzionale ed in attesa di una certa e più consolidata loro interpretazione con esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare - l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29, 30, 31 marzo 2021;
invita
tutte le Camere penali territoriali a partecipare, con le modalità telematiche che saranno individuate, alla giornata di protesta nazionale del 29 marzo 2021;
dispone
la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 12 marzo 2021

Il Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane
Avv. Gian Domenico Caiazza

Il Segretario dell’Unione Camere Penali Italiane
Avv. Eriberto Rosso

10/03/2021

Le perduranti disfunzioni del portale telematico pregiudicano gravemente il diritto di difesa dei cittadini: la Giunta UCPI convocata in via urgente per domani. I penalisti verso forti iniziative di protesta.

https://bit.ly/3bzHsCW

La Giunta dell’Unione è convocata in via di urgenza per domani pomeriggio. All’ordine del giorno le iniziative di protesta da assumere di fronte alla perdurante, insostenibile disfunzione del portale telematico, segnalate da ogni parte d’Italia, che sta pregiudicando gravemente l’esercizio del diritto di difesa dei cittadini. Disfunzioni aggravate dalla ingiustificabile disposizione che ne rende obbligatorio l’uso, precludendo la possibilità di depositare gli atti anche con le modalità e nelle forme tradizionali. La babele regolamentare che si sta determinando in tutti i fori d’Italia esige risposte chiare e non più rinviabili. La Giunta valuterà la adozione di forme di protesta adeguate alla gravità della situazione determinatasi in tutti gli uffici giudiziari italiani, e rileva come sia tutt’ora rimasta senza riscontro la ragionevole richiesta di ripristinare, in via transitoria, le modalità tradizionali di deposito degli atti difensivi e di accesso ai fascicoli processuali.
Domani pomeriggio, all’esito della riunione di Giunta, verranno comunicate le decisioni assunte.

L’ufficio stampa UCPI

01/03/2021

Il portale dell'inferno.

Il portale, i portali: le criticità, la necessità di interlocuzione, di un iniziale doppio binario e di soluzioni applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il documento dell'Osservatorio informatizzazione del processo penale.

https://bit.ly/3uCAX9T

La possibilità per i difensori di depositare atti penali attraverso strumenti telematici è stata soluzione proposta anche dall’Unione, al fine di contribuire a ridurre gli accessi alle segreterie ed alle cancellerie, in particolare al tempo dell’emergenza pandemica.

Con la Legge 176/2020 il Legislatore ha provato a dare attuazione a questi intendimenti ma la tecnica normativa, ed una buona dose di precipitazione, hanno finito per fornire risposte incomplete alle domande provenienti sia dagli Uffici Giudiziari che dagli operatori.

La lettura della norma di riferimento, l’art. 24, evidenzia immediatamente il forzoso strabismo con cui il Legislatore si è dovuto approcciare al problema: da un lato, infatti, aveva le Procure già dotate di alcuni strumenti mentre, dall’altro, c’era il deserto tecnologico costituito dai Tribunali e dalle Corti di Appello.

La fisiologica conseguenza è stata l’incapacità di mettere a fuoco tutte le criticità che un balzo in avanti di anni, fatto in pochi giorni, poteva presentare.

Il deposito degli atti attraverso il Portale

Il nodo centrale riguarda l’esclusività del mezzo (peraltro sancita con Decreto Ministeriale in spregio alla gerarchia delle fonti).

Alcune Procure mediante circolari (ulteriore sottolivello normante) hanno legittimato modalità alternative in caso di –dimostrato- malfunzionamento del sistema.

Iniziano anche a vedere la luce “protocolli” locali per la gestione dei casi di mancata possibilità di deposito attraverso il portale.

Queste iniziative favoriscono il perpetuarsi del fenomeno del “federalismo giudiziario” che si è particolarmente diffuso all’indomani dell’inizio del disastro pandemico e che, se ha avuto ragione di esistere per la salvaguardia della giurisdizione nell’immediatezza dell’attuazione del primo lockdown, deve oggi essere assolutamente abbandonato in favore di chiare e semplici norme indistintamente attuabili sull’intero territorio nazionale.

Le disfunzioni sono a volte di natura tecnica, molto spesso di natura umana poiché necessariamente il portale si misura con il personale amministrativo, non sempre formato ed indirizzato a correttamente operare.

Non è accettabile che la salvezza di atti (alcuni con un portato assai alto in tema di conseguenze possibili) sia rimessa ad un sistema senza rete.

È necessario, perciò, che venga emanato un provvedimento (almeno di pari grado rispetto al citato DM) che uniformi la possibilità di procedere ai depositi con forme alternative, più tranquillizzanti e certe, quantomeno per un periodo che consenta ad operatori ed avvocati di misurarsi con le novità e con i quotidiani intoppi che il sistema dissemina sul cammino del deposito di un atto.

L’atto cd “abilitante”

Con nota del Direttore del DGSIA del 5/2/2021 è stato comunicato -tra l’altro- che il deposito dell’atto di nomina precedente alla fase di conclusione delle indagini preliminari deve essere accompagnato da un atto cd. abilitante “da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento a carico del proprio assistito o nel quale il soggetto difeso sia parte offesa”.

Con successivo provvedimento del medesimo Direttore del DGSIA del 24/2/2021 è stata data definizione di questo “atto abilitante” quale “atto da cui risulti la conoscenza dell’esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro”.

Si tratta di evidente anomalia procedurale, palesemente ed esclusivamente funzionale alla strutturazione del sistema, che di fatto impedisce il deposito -e quindi anche il corretto ed immediato esercizio del diritto di difesa- della nomina, in tutti quei casi in cui l’indagato sia a conoscenza del procedimento ma non anche del numero di iscrizione.

La previsione quale “atto abilitante” del certificato ex art. 335 cpp appare come artificio per superare una criticità intrinseca del sistema e rappresenta comunque un ostacolo alla immediata attività defensionale in virtù dei diversi tempi (spesso lunghi) e modalità di rilascio della predetta certificazione in uso da Procura a Procura.

Il deposito degli atti mediante PEC

La principale problematica risiede nella individuazione dell’indirizzo PEC corretto.

Il DGSIA ha fornito un elenco di caselle di posta certificate ed i singoli uffici le hanno destinate ai vari depositi consentiti; purtroppo solo pochi siti istituzionali (Procure, Tribunali e Corti) riportano l’informazione in maniera chiara e non è possibile affidarsi ad informazioni telefoniche (peraltro molti uffici non rispondono).

A ciò si aggiunge una –drammatica– ignoranza delle novità legislative e delle possibili conseguenze che comportano, da parte delle cancellerie e, in alcuni casi, anche della magistratura (soprattutto giudicante) che pare aliena rispetto alla rivoluzione in atto ed incline a trattare queste tematiche come “affari di cancelleria”.

Riteniamo indispensabile una maggiore sensibilizzazione ed una consapevolezza delle difficoltà e dei rischi possibili che passi, anche in questo caso, da un’uniformità di gestione.

In primis è necessario che le assegnazioni degli indirizzi PEC per i depositi vengano inserite su un unico sito istituzionale al fine di cristallizzarne le corrette attribuzioni.

È altresì essenziale che venga chiarito che l’invio ad indirizzo diverso da quello specificamente individuato come deputato a quella specifica attività (ovviamente indirizzo ricompreso tra quelli indicati nell’elenco delle caselle PEC degli Uffici Giudiziari allegato al provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020) non sia da considerarsi causa di inammissibilità o di irricevibilità dell’atto.

Le impugnazioni cautelari

L’art. 24 comma 6 quinquies ultima parte reca una evidente omissione lì dove per il deposito delle impugnazioni cautelari -a pena di inammissibilità- fa esclusivo riferimento all’indirizzo PEC dell’Ufficio indicato dall’art. 309 comma 7 cpp (notoriamente la sede del Tribunale del Riesame per le misure personali) e non anche all’art. 324 comma 5 cpp (che individua la competenza del Tribunale del capoluogo di Provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento il giudice competente per le misure reali).

L’accesso ai fascicoli e l’estrazione delle copie

L’obiettivo centrale di una corretta informatizzazione del processo penale non dovrebbe essere esclusivamente legato al deposito - nel rispetto delle norme codicistiche - di qualsiasi tipo di atto, ma dovrebbe riguardare anche l’accesso ai fascicoli e l’estrazione di copie.

Il sistema TIAP, seppur presente ed attivo su tutto il territorio nazionale, in molte realtà stenta a decollare.

In ogni caso, per come concepito, allo stato obbliga la consultazione del fascicolo utilizzando computer messi a disposizione degli avvocati dagli uffici giudiziari.

Alcuni di questi, peraltro, non consentono la selezione degli atti e documenti di cui richiedere copia ma costringono il difensore a chiedere l’intero fascicolo con inutile aggravio di costi.

Sarebbe opportuno che sin da subito vengano resi noti gli scenari dell’immediato futuro e se, ad esempio, è stato già immaginato un sistema che consenta agli avvocati l’augurabile possibilità di consultare i fascicoli ed estrarre copia dal proprio Studio.

In questa prospettiva si colloca l’auspicio anche di un ripensamento del sistema di pagamento delle copie: i costi per questo essenziale passaggio dell’esercizio del diritto di difesa sono al momento ancorati ad un modello che appare ampiamente superato (quello del conteggio delle pagine ovvero dei supporti informatici da duplicare) e, soprattutto nel secondo caso, insostenibile per molti di talché si può dire che oggi può permettersi una difesa compiuta o chi è molto ricco o chi è molto povero (ed è ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato).

Consentire l’estrazione delle copie ai difensori potrebbe azzerare tali costi o comunque abbassarli sensibilmente magari prevedendo che esse vengano prenotate “a debito” ed inserite tra le spese processuali da pagare esclusivamente in caso di condanna.

Il sistema di consultazione SIUS

Dal 1° febbraio 2021 è attivo, per tutti i distretti, il servizio di consultazione - "SIUS - Avvocati" - dei registri di sorveglianza da parte degli avvocati regolarmente censiti quali difensori dei soggetti iscritti nei predetti registri.

È una funzionalità indubbiamente interessante perché consente di verificare lo stato di un fascicolo senza doversi sobbarcare defatiganti attese presso le cancellerie.

Purtroppo sono visibili esclusivamente i dati ed i provvedimenti ma non anche gli atti del fascicolo.

Ciò rende ancora irrinunciabile la consultazione -con tutte le note difficoltà- del cartaceo.

Anche per questo applicativo è perciò auspicabile un’implementazione finalizzata a ridurre gli accessi agli uffici ed alla conseguente razionalizzazione del loro lavoro.

Il SIAMM

L’art. 37 bis del DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha introdotto (e regolato) la modalità di deposito telematico delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della persona ammessa al Patrocinio a spese dello Stato ed al difensore d’ufficio ai sensi del DPR 115/2002 stabilendo che esse siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del Direttore del DGSIA.

Operativamente parlando ciò significa che il difensore deve provvedere al deposito dell’istanza prima dell’udienza di discussione per permettere che si continui a dare corretta attuazione a quanto già disciplinato dall’art. 1 comma 783 della L. 208/2015 con il quale si è prevista la contestualità tra la pronuncia del decreto di liquidazione ed il provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Anche qui -in virtù della diversa organizzazione e struttura degli uffici giudiziari- si è creata una babele di usi e protocolli per permettere di gestire l’evidente mancato coordinamento tra le norme dal momento che non esiste un unico sistema per la tempestiva trasmissione delle istanze al giudice che deve decidere della liquidazione.

È chiaro a tutti che la strada sia ormai segnata e che nessuno abbia intenzione di tornare indietro ma per riuscire a percorrerla senza pericolosi incidenti è necessario un periodo di rodaggio della macchina che passi per la possibilità -per un periodo ragionevole- di alimentarla anche secondo i canali tradizionali e la previsione di un tagliando del motore normativo per la sostituzione dei componenti evidentemente difettosi.

Roma, 1° marzo 2021

L’Osservatorio informatizzazione del processo penale

Circolare di regolamentazione dell'accesso nelle sedi giudiziarie e per il contingentamento delle presenze; istituzione ...
19/10/2020

Circolare di regolamentazione dell'accesso nelle sedi giudiziarie e per il contingentamento delle presenze; istituzione del servizio centralizzato di prenotazione degli appuntamento in via telematica o con numero verde:

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