07/02/2022
L'INSTAURAZIONE DA PARTE DELL'EX CONIUGE DI UNA STABILE CONVIVENZA DI FATTO, GIUDIZIALMENTE ACCERTATA, INCIDE SUL DIRITTO AL RICONOSCIMENTO DI UN ASSEGNO DI DIVORZIO O ALLA SUA REVISIONE NONCHE' SULLA QUANTIFICAZIONE DEL SUO AMMONTARE?
La risposta è SI'!
Le Sezioni Unite, con recentissima sentenza n. 32198/21 del 5 novembre 2021, pronunciando su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che:
"L’instaurazione da parte dell’ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, INCIDE sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, MA NON DETERMINA, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa."
Pertanto, sebbene la nuova convivenza dell'ex coniuge incida sul diritto all'assegno, in caso di mancanza di mezzi adeguati o impossibilità a procurarseli per ragioni oggettive, permane il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio che però va parametrato su indici diversi ovvero basato sulla prova:
1- Del contributo offerto alla comunione familiare;
2- Della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio;
3- Dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.
Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge, ma deve essere quantificato alla luce dei principi suesposti, tenuto conto altresì della durata del matrimonio.