06/02/2023
Adunanza Plenaria sentenza del 28 dicembre 2022 n. 17 Fruizione permessi padre lavoratore dipendente coniuge di casalinga
Il Collegio si esprime sulla interpretazione dell’art. 40, comma 1, lett. c) del d.l.gs 151/2001 relativo alla facoltà spettante al padre dipendente di fruire dei riposi giornalieri in presenza del figlio minore di anni uno, nel caso specifico, la richiesta di chiarimento riguarda l'espressione “nel caso non sia lavoratrice dipendente", riferita alla madre, se si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla “casalinga”, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell'Inps o di altro ente previdenziale. L’Adunanza ha affermato che: “l’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare; pertanto perché il padre possa godere, (articolo 40, lett. c), dei periodi di riposo durante il primo anno di vita del bambino occorre solo il duplice presupposto che questi sia un lavoratore dipendente e che la madre non lo sia, null’altro essendo previsto dalla legge: l’interpretazione opposta – volta ad escludere dall’applicazione i casi in cui la madre sia ‘casalinga’ – risulterebbe in contrasto col testo della legge”.