21/12/2021
ANNULLAMENTO DELLE MULTE -
NO ALLA INGIUSTIFICATA COMPENSAZIONE
DELLE SPESE DI LITE
La Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che aveva vinto, in primo grado, il giudizio instaurato per opporsi ad una multa, e si era visto, però, compensare le spese di lite.
Lo stesso aveva avanzato appello ma aveva ottenuto, anche davanti al Tribunale, il rigetto del gravame nonché la condanna alle spese del giudizio di secondo grado.
Per questo, aveva inoltrato ricorso in sede di legittimità deducendo, con un unico motivo, l'inesistenza, l'illogicità, l'inconferenza e l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata… prospettando che allorchè il giudice intende compensare le spese di lite è tenuto a dimostrare, attraverso un dettagliato ragionamento, “di ravvedere nel caso concreto la sussistenza di gravi ed eccezionali motivi".
Per contro, il generico riferimento ad una “complessa problematica sollevata” che, nella specie, aveva utilizzato il giudice del gravame senza, però, esplicitarne il significato, equivaleva a “denegare una vera risposta trincerandosi dietro una mera clausola di stile o motivazione apparente".
La Suprema Corte – ordinanza n. 8458 del 6 aprile 2018 – ha ritenuto il ricorso in oggetto “fondato e meritevole di accoglimento”, condannando, conseguentemente, il Comune resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite dei tre gradi del giudizio, evidenziando che il mero riferimento operato dal primo giudice alla "complessa problematica sollevata" non poteva che risolversi in una motivazione del tutto "apparente".