13/05/2026
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Adempimenti in presenza di oro, lingotti d'oro o monete d'oro in eredità
SUCCESSIONI EREDIATARIE IN CUI SIA PRESENTE ORO DA INVESTIMENTO
Rif. normativi: :Legge 17 gennaio 2000 n.7, modificata con il DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2024, n. 211 (in G.U. 02/01/2025, n.1)
In vigore dal 17 gennaio 2025
Per l’oro da investimento ereditato (lingotti e alcune monete d’oro), la normativa italiana prevede un obbligo di dichiarazione all’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – distinto dalla dichiarazione di successione fiscale.
In particolare:
- l’obbligo riguarda l’“oro da investimento” definito dalla legge n. 7/2000:
- lingotti o placchette con purezza ≥ 995 millesimi;
- monete d’oro con purezza ≥ 900 millesimi, coniate dopo il 1800 e con determinate caratteristiche di mercato;
La soglia attuale è di € 10.000 ed in caso di successione, la soglia si valuta sulla quota spettante a ciascun erede.
Non tutto l’oro ereditato rientra automaticamente nell’obbligo:
- normalmente i gioielli usati e gli oggetti preziosi comuni non sono “oro da investimento”;
- invece lingotti, marenghi, Krugerrand, sterline oro, ecc. possono rientrarvi se hanno i requisiti di legge.
Per le operazioni in oro soggette a dichiarazione UIF (compresa la successione mortis causa di lingotti o monete d’oro da investimento oltre soglia), oggi valgono queste regole:
- soglia: € 10.000;
- obbligo anche per operazioni gratuite, quindi anche successione ereditaria;
- obbligato: ciascun erede per la propria quota, se pari o superiore alla soglia.
Termine comunicazione
Il termine “entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di titolarità” va inteso “accettazione dell’eredità” o “presentazione della dichiarazione di successione”. Esempio: Se accetti l’eredità o presenti la dichiarazione il 10 maggio, hai tempo fino al 30 giugno per fare la comunicazione all’UIF. Tuttavia mancano chiarimenti espressi dell’UIF sul punto.
La trasmissione avviene telematicamente tramite il portale Infostat-UIF.
Dal sito UIF
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS in materia di dichiarazioni oro UIF
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A7. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, chi è il soggetto tenuto alla dichiarazione? In caso di successione mortis causa è tenuto alla dichiarazione il soggetto che succede nella titolarità dell’oro. Pertanto, la qualità di dichiarante è attribuita agli eredi, ciascuno pro quota sempre che questa sia pari o superiore alla soglia di legge di 12.500 euro, mentre controparte dell’operazione è il de cuius.
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A9. Quali sono le operazioni in oro comprese nell'obbligo di dichiarazione previsto dall'art. 1, comma 2, della Legge? Devono essere dichiarati alla UIF: a) gli atti di disposizione sull’oro, come la compravendita, il prestito d'uso, il conferimento in garanzia, il trasferimento a titolo di donazione o successione mortis causa e qualsiasi altra operazione non finanziaria in oro; b) le operazioni finanziarie in oro, qualora queste comportino la consegna materiale del metallo, (per es.: consegna materiale di oro nello svolgimento di servizi di investimento); 7 c) il trasferimento di oro al seguito da o verso l'estero, (cfr. anche FAQ n. A10). Restano ferme le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 1672/2018 e le relative disposizioni attuative a livello nazionale.
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A13. Le operazioni aventi a oggetto gioielli o oro usato o rottami d’oro sono soggette all’obbligo dichiarativo? Il c.d. “oro da gioielleria” a uso ornamentale, in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale” non rientra nel campo di applicazione della Legge 7/2000. Invece, dovrà essere oggetto di dichiarazione alla UIF l’operazione che abbia a oggetto gioielli, rottami o oro usato destinati alla fusione per ricavarne oro “da investimento” o “ad uso prevalentemente industriale”. In questo caso, la dichiarazione sarà inviata dal cedente quando la richiamata destinazione dell’oro risulti dalle fatture o da altra documentazione inerente alla cessione; l’obbligo dichiarativo spetterà, invece, al cessionario laddove questi sia il solo ad avere disponibilità della documentazione da cui sia possibile desumere natura e destinazione dell’oro. Cionondimeno, qualora parte dell’operazione sia una banca o un operatore professionale in oro, spetta a essi l’obbligo
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B24. Per il trasferimento di oro a seguito di successione ereditaria, qual è la data dell’operazione da indicare nella dichiarazione? Attualmente, non vi è un’espressa previsione normativa in merito; si ritiene comunque che la data da indicare sia quella in cui si è aperta la successione. o dichiarativo.
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Sanzioni
La disciplina sanzionatoria è stata modificata dal d.lgs. 211/2024. Per omessa dichiarazione, dichiarazione tardiva o incompleta delle operazioni in oro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate, parametrate al valore dell’operazione. In particolare, la sanzione ordinaria è: dal 10% al 40% del valore dell’operazione non dichiarata.
Nei casi di importi particolarmente elevati o violazioni gravi/reiterate possono esserci aggravamenti.
È inoltre possibile, in linea generale, regolarizzare spontaneamente la violazione prima dell’accertamento mediante ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione.