Avv. Lorenzo Simone Gabriele

Avv. Lorenzo Simone Gabriele lo Studio Legale si occupa prevalentemente di difesa di persone indagate e imputate nei processi penali, nonché delle parti civili nei medesimi procedimenti.

Inoltre si occupa di risarcimento del danno alla persona, recupero crediti, diritto di famiglia

05/03/2022

Si comunica che lo Studio Legale Gabriele si è trasferito ed ha la sua nuova sede in via ### Gennaio n. 94 - Trapani.

Dalla prossima settimana sarà nuovamente possibile ricevere per appuntamento chiamando al cell. 3284660499.

COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER RITARDO AEREOOgni singolo passeggero ha diritto ad un indennizzo, compreso tra € 250,00 ed ...
03/03/2022

COMPENSAZIONE PECUNIARIA PER RITARDO AEREO

Ogni singolo passeggero ha diritto ad un indennizzo, compreso tra € 250,00 ed € 600,00, qualora il volo prenotato subisca un ritardo superiore alle 3 ore e a condizione che tale ritardo sia dovuto a cause riconducibili alla compagnia aerea.

La normativa europea di riferimento stabilisce che l'ammontare dell'indennizzo non dipende in alcun modo da quanto è costato originariamente il biglietto, bensì dalla lunghezza della tratta aerea e distingue tre categorie di tratte:

- Tratte brevi (fino a 1500 km) -> Risarcimento di € 250,00
- Tratte medie (da 1500 km a 3500 km) -> Risarcimento di € 400,00
- Tratte lunghe (oltre 3500 km) -> Risarcimento di € 600,00

Il termine per poter richiedere il risarcimento - compensazione pecuniaria è di 2 anni, che decorrono dal momento di arrivo a destinazione dell'aeromobile.

A seguito dell'ulteriore inasprimento delle prescrizioni impartite dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus ...
12/03/2020

A seguito dell'ulteriore inasprimento delle prescrizioni impartite dal Governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus (e probabilmente anche per la difficoltà che in tanti stanno avendo a modificare per qualche tempo le proprie abitudini di vita, rimanendo a casa.. ), è necessario approfondire e fare chiarezza su quali possibili conseguenze giuridiche andrebbe incontro chi decide di violarle.
Il Governo, infatti, al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle prescrizioni emanate, ha previsto dei controlli serrati, con la specifica indicazione di vigilare scrupolosamente sulla veridicità delle motivazioni addotte da chi circola sul territorio.

Pertanto, qualora venissi beccato in giro senza alcuna valida motivazione, in termini pratici quali sarebbero le conseguenze?
La conseguenza, ed è bene che tutti i cittadini lo comprendano il prima possibile, non è la comminazione di una semplice multa per la commissione di una violazione amministrativa, bensì la commissione di taluni reati, che più nello specifico possono essere, a seconda della condotta contestata:

1. Art. 438 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Viene commesso da chi dichiara il falso nell'autocertificazione per potersi spostare - Punito con la reclusione fino a 2 anni.
2. Art. 650 c.p. - Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità - la condotta contestata è il mancato rispetto delle prescrizioni governative - Punito con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a € 206,00.
3. Art. 452 c.p. - Delitti colposi contro la salute pubblica - Viene posto in essere da chi, con colpa, consente la diffusione di germi patogeni - Punito con la reclusione da 3 a 12 anni se dal fatto deriva la morte di più persone; reclusione da 1 a 5 anni per il solo fatto di aver colposamente diffuso l'epidemia.
4. Art. 260. R.D. n. 1265 del 1934 (TULS) - Si punisce l'inosservanza di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione e la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo - Punito con la reclusione fino a 6 mesi e ammenda.

L'emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi giorni, oltre alle indispensabili attività di prevenzione da parte dell’Autorità...

Nel pieno della crisi da coronavirus bisogna fare i conti anche con i problemi che ne derivano in riferimento alla gesti...
11/03/2020

Nel pieno della crisi da coronavirus bisogna fare i conti anche con i problemi che ne derivano in riferimento alla gestione dei rapporti contrattuali, specie tra aziende e clienti, fornitori ed acquirenti.
Dalla vigenza delle prescrizioni governative per far fronte all'emergenza sanitaria, infatti, potrebbero derivare degli inadempimenti contrattuali, per i quali normalmente non vi sarebbe alcun dubbio circa la sussistenza della responsabilità del debitore; stante la realtà che oggi stiamo vivendo, però, ci si interroga se a fronte dell'eventuale inadempimento il debitore possa invocare la causa di forza maggiore e per l'effetto richiedere la risoluzione del contratto.
Al fine di procedere a tale valutazione sarà necessario analizzare caso per caso, individuare eventuali clausole contrattuali che esplicitano per quali casi di forza maggiore possa essere richiesta la risoluzione contrattuale e, soprattutto, considerare se, per l'effetto della vigenza delle attuali restrizioni nei collegamenti, l'esecuzione della prestazione contrattuale sia divenuta oggettivamente impossibile, oltre che maggiormente onerosa.

L'impatto del coronavirus (COVID-19) sui rapporti contrattuali: è causa di forza maggiore in caso di inadempimento contrattuale?

10/03/2020

AVVISO - CHIUSURA AL PUBBLICO

in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.C.M. del 9 Marzo 2020, si comunica la chiusura al pubblico dello studio.

Per qualunque comunicazione si prega di utilizzare le mail e i contatti telefonici.

Grazie

Con la sentenza n. 3137 del 01 febbraio 2019 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha statuito che qualora un lavorato...
11/06/2019

Con la sentenza n. 3137 del 01 febbraio 2019 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha statuito che qualora un lavoratore agisca in giudizio al fine di ottenere le differenze retributive, qualora il Giudice ritenga la retribuzione corrisposta insufficiente rispetto al lavoro prestato, potrà adeguare la retribuzione anche mediante i contratti collettivi che, pur non essendo applicabili direttamente al rapporto dedotto in giudizio, siano più attinenti al reale svolgimento della prestazione.

Questo fine settimana, presso l'Aula Bunker del Tribunale di Trapani, convegno organizzato dalla Camera Penale di Trapan...
30/05/2019

Questo fine settimana, presso l'Aula Bunker del Tribunale di Trapani, convegno organizzato dalla Camera Penale di Trapani.

Con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019 la Cassazione Civile Sezione III ha rivisto l'interpretazione che negli ann...
14/05/2019

Con la sentenza n. 4147 del 13 febbraio 2019 la Cassazione Civile Sezione III ha rivisto l'interpretazione che negli anni è stata data all'art. 141 Cod. Ass. in riferimento al risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato in caso di sinistro.
Fino a tale momento, infatti, nel caso in cui il terzo trasportato agiva in azione diretta nei confronti dell'assicurazione del vettore, si era teso quasi a rendere oggettiva la responsabilità della compagnia assicurativa risarcendo in ogni caso il terzo danneggiato.
Con tale sentenza la Cassazione ha rimodulato l'interpretazione della norma, statuendo che non può essere addebitata alcuna responsabilità all'assicurazione del vettore se la causa del sinistro deriva dal caso fortuito, o comunque da cause esterne alla sua condotta e pertanto, se quest'ultima riuscirà a provare in giudizio tale circostanza, non sarà obbligata a corrispondere il risarcimento al terzo trasportato che ha agito in azione diretta nei suoi confronti.

Una volta accertato l'an della responsabilità del vettore l'assicuratore deve risarcire in toto il trasportato

Indirizzo

Via ### Gennaio 94
Trapani
91100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 13:30
16:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 13:00
16:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 13:00
16:00 - 18:00

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