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Aiuti a tutte le categorie in difficoltà, dal wedding al turismo, dallo sport alla cultura. Altri 17 miliardi per le imp...
21/05/2021

Aiuti a tutte le categorie in difficoltà, dal wedding al turismo, dallo sport alla cultura. Altri 17 miliardi per le imprese, cui se ne aggiungono 9 per garantire l'accesso al credito. E più di 4 miliardi per rilanciare l'occupazione ed evitare una emorragia di posti quando finirà il blocco dei licenziamenti. È un'altra manovra omnibus il decreto Sostegni bis che rinnova molte delle misure già utilizzate fin dall'inizio della pandemia per arginare i danni del Covid all'economia e che guarda anche a famiglie e giovani, con lo stop delle cartelle prolungato fino alle fine di giugno, gli aiuti per l'acquisto per la prima casa e i nuovi fondi per i centri estivi.

Nuovo rinvio fino al 30 giugno della ripresa della riscossione coattiva. Come già annunciato con un comunicato stampa nelle scorse settimane lo stop alla notifica di oltre 40 milioni di cartelle estattoriali slitta dal 30 aprile 2021 al prossimo 30 giugno. Slitta allo stesso termine la sospensione del pignoramento delle quote di stipendi e pensioni.

Nel Decreto sostegni bis è spuntata una nuova proroga del blocco dei licenziamenti di ulteriori 60 giorni (fino al 28 agosto) per le imprese che richiedono di poter utilizzare la cassa Covid fino al 30 giugno. Inoltre dal primo luglio le aziende che utilizzano la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali a condizioni che non licenzino.

Stanziati 50 milioni per esentare dal ticket su visite ed esami chi è stato ricoverato per Covid e soffre di postumi per il cosiddetto «Long Covid».

Alla voce scuola il decreto Sostegni-bis dà il la a un maxi-piano di assunzioni per 70mila docenti. Di questi 49mila arrivano dal concorso straordinario in via di conclusione e dalle graduatorie esistenti, altri 18.500 sono invece precari con 3 anni di servizio che ottengono un contratto di un anno e la promessa di assunzione, nel 2022/23, previo superamento del periodo di prova e di un test finale.

Ci sono nuovi aiuti per le città d'arte e una nuova indennità una tantum da 1.600 euro per stagionali e lavoratori dello spettacolo, cui si aggiunge uno sgravio contributivo per operatori di terme e turismo (esteso anche al commercio).

Il decreto non dimentica le famiglie, soprattutto quelle più in difficoltà e rinnova il Reddito di emergenza per altri 4 mesi, da giugno a settembre, oltre a stanziare altri 500 milioni per i Comuni per distribuire buoni spesa e aiuti per affitti e bollette. Altri 135 milioni andranno invece ai centri estivi e altre iniziative educative tra il primo giugno e la fine dell'anno.

Previsti interventi ad hoc a sostegno dei giovani. «Per i giovani c'è un ampia parte del decreto, in particolare la possibilità di comprare una casa: imposta di registro e mutuo sono state cancellate e questo vale per tutti i giovani, per i meno abbienti, con Isee credo fino a 40mila euro, c'è anche la garanzia dello stato sull'80%» del mutuo. Il premier ha sottolineato che sarà «più facile per tutti i giovani comprare casa e costruirsi una famiglia e dare quell'elemento di sicurezza che manca oggi».

Aiuti a tutte le categorie in difficoltà, dal wedding al turismo, dallo sport alla cultura. Altri 17 miliardi per le imprese, cui se ne aggiungono 9 per...

D.L. c.d. RISTORICome annunciato, l’approvazione dell’atteso decreto sostegni è arrivata venerdì scorso dal Consiglio de...
23/03/2021

D.L. c.d. RISTORI

Come annunciato, l’approvazione dell’atteso decreto sostegni è arrivata venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Il decreto legge, approvato su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’Economia e delle finanza Daniele Franco e del Ministro del Lavoro Andrea Orlando, prevede «misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriale, connesse all’emergenza da COVID-19».
Con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, cifra già autorizzata dal Parlamento come scostamento di bilancio, il testo mira a potenziare gli strumenti di contagio dell’epidemia e a contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della
riscossione e annullamento dei carichi

Il decreto prevede la proroga della sospensione delle notifiche delle cartelle di pagamento dal 28 febbraio al 30 aprile 2021.
Inoltre, una delle principali misure è relativa alla previsione per cui sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
Tuttavia, le concrete modalità con cui avverrà l'annullamento di questi debiti è rimesso ad un decreto del MEF, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ristori.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Come riporta il comunicato stampa diffuso dal Governo «si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro».

I soggetti beneficiari sono i titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché gli enti non commerciali e del terzo settore.

Restano invece esclusi i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni; i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto; gli enti pubblici di cui all'art. 74 TUIR e gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis TUIR.

La condizione da soddisfare per richiedere il nuovo contributo è aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile.

Chi ha attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti legati al calo del fatturato.

Il contributo prevede 5 fasce di ristoro basate sul fatturato 2019, il parametro di calcolo è il calo medio mensile a cui si applica una percentuale che decresce all'aumentare del fatturato. In pratica il contributo si calcola applicando la percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l'ammontare medio mensile del medesimo parametro relativo all'anno 2019.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

- un Fondo per il turismo invernale;
- l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
- la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche.

Lavoro e contrasto alla povertà

Diverse sono le misure previste dal decreto in questo ambito. Nel dettaglio:

- la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
- la proroga della Cassa integrazione guadagni;
- il rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;
- una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
- il rifinanziamento nella misura di 1 miliardo di euro, del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande;
- il rinnovo, per ulteriori tre mensilità, del Reddito di emergenza e l’ampliamento della platea dei potenziali beneficiari;
- l’incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
- la proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Salute e sicurezza

In tale ambito, le misure approvate dal Governo prevedono:

- un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID;
- la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale;
- il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
- un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare;
- la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Fonte:

Nella seduta di venerdì 19 marzo, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il c.d. decreto sostegni, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

03/02/2021

Accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari: termini rinviati al 28 febbraio

Con il decreto legge n. 7/2021, approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri e pubblicato poi sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 2021, n. 24, sono stati prorogati i termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di esecuzione delle pene in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



Il Governo ha approvato un ulteriore differimento dei termini relativi ad accertamenti, riscossione, adempimenti e versamenti tributari dal 31 gennaio al 28 febbraio 2021.



Il decreto legge n. 7/2021, pubblicato sulla G.U. del 30 gennaio 2021, n. 24 modifica infatti il comma 1 dell’art. 157 d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020 prevedendo che «gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022».



Il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».



L’art. 68 d.l. n. 18/2021, conv. in l. n. 27/2020 viene modificato con la sostituzione del comma 1 con il seguente «Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159». Il termine finale di cui all'art. 152, comma 1, primo periodo, d.l. n. 34/2020, conv. con modificazioni, dalla l. n. 77/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it

15/01/2021

Prorogato lo stato d’emergenza: Palazzo Chigi detta le nuove misure anti-COVID19

Vista la nota del Ministro della salute e sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, il Governo, con la riunione n. 90 del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 fino al 30 aprile 2021.



La riunione è poi proseguita con l’approvazione di nuove misure per il contenimento del contagio da Coronavirus, che saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, con il divieto, fino al 15 febbraio 2021, di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Di seguito le nuove misure adottate:
- è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- è istituita un’area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai d.P.C.M. per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.



Per quanto riguarda la necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, il Consiglio dei Ministri ha istituito una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. La piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.



Infine, stante il permanere dell’emergenza sanitaria, il Governo ha stabilito che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgeranno entro il 20 maggio 2021. Le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ex art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgeranno entro il 20 maggio 2021. Anche i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati al 20 maggio 2021.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

04/01/2021

LEGGE DI BILANCIO

- Sgravio contributivo per l'assunzione di donne.
I commi da 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall'art. 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012.
In particolare, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.

-Fondo per esonero contributi per autonomi e professionisti.
Ai commi da 20 a 22 è prevista l'istituzioni del Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021. Il Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
i) dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
ii) dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescienza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

- Decontribuzione Sud.
I commi 161-169 prevedono, per il periodo 2021-2029, un esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoto del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Lo sgravio è pari:
i) al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
ii) al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
iii) al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

- Rinnovo dei contratti a tempo determinato.
Con il comma 279 si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza delle condizioni poste dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015 e ss.mm, ossia per:
i) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività;
ii) esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
iii) altre esigenze connessi a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'ordinaria attività.

- Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo
I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle procedure in corso).
Tuttavia, come espressamente previsto al comma 311, il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati:
i) dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
ii) in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nei casi in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso;
iii) nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità di disoccupazione (Naspi).

Coronavirus e chiusura totale: canone di locazione ridotto fino a marzo 2021 per il ristoratoreTribunale di Roma, ordina...
10/11/2020

Coronavirus e chiusura totale: canone di locazione ridotto fino a marzo 2021 per il ristoratore

Tribunale di Roma, ordinanza del 27 agosto 2020

Canone di affitto ridotto per tutelare il ristoratore messo in difficoltà dalla chiusura dovuta all’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus.
Per i Giudici il taglio va applicato non solo per due mesi di blocco totale in Italia, cioè aprile e maggio di quest’anno, ma anche per il periodo che va da giugno di quest’anno a marzo del prossimo anno.
Alla base di questa decisione la constatazione delle difficoltà economiche affrontate dal ristoratore ma anche della scarsa flessibilità mostrata dal proprietario del locale, nonché l'inadeguatezza dei rimedi statali per far fronte alle difficoltà economiche causate dalla pandemia.
Infatti, in un primo momento il ristoratore aveva chiesto al proprietario degli immobili locati la riduzione equitativa del canone di locazione, il quale aveva tuttavia respinto la domanda.
Così il ristoratore aveva chiesto al Tribunale di vedersi riconosciuto un “taglio” del canone, una volta preso atto della scarsa disponibilità della società proprietaria dei locali a rivedere il contratto.
Secondo il Tribunale di Roma, quindi, in determinate ipotesi «sorge, pertanto, in base alla clausola generale di buonafede e correttezza, un obbligo delle parti di contrattare al fine di addivenire ad un nuovo accordo volto a riportare in equilibrio il contratto entro i limiti dell’alea normale del contratto».
In sostanza, «la clausola generale di buonafede e correttezza, ha la funzione di rendere flessibile l’ordinamento, consentendo la tutela di fattispecie non contemplate dal legislatore».

Vittoria importantissima per la persona che gestisce un’attività di ristorazione nella Capitale. Riconosciuto il suo diritto ad ottenere una riduzione sul canone di locazione, non solo per i mesi di aprile e maggio di quest’anno, ma anche per il periodo che va da giugno di quest’anno a marzo ...

13/10/2020

Finanziamenti soci - versamenti in denaro - rinuncia - sopravvenienze attive

Con la recente ordinanza n. 20052 del 24.9.2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che i versamenti in denaro fatti a titolo di finanziamento soci ai quali gli stessi abbiano successivamente rinunciato non possono essere considerati sopravvenienze attive per la società ai sensi dell’art. 88, co. 1, TUIR ma ricadono nel co. 4 del medesimo articolo che, nella versione applicabile ratione temporis, stabilisce che non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti.
Secondo gli Ermellini, la rinuncia al finanziamento da parte di un socio non genera una ripresa reddituale, ma ha solo evidenza patrimoniale, atteso che la liberazione della società dall'obbligo di restituzione del finanziamento per effetto di rinuncia del socio a tale credito produce per la società lo stesso effetto dell’apporto di capitale, non diversamente da un conferimento atipico, salvaguardando l'apporto patrimoniale senza una immediata ricaduta reddituale.
Infatti, poiché vi è coincidenza di interessi tra socio e società ai fini della sua patrimonializzazione, tale apporto non costituisce reddito di impresa; diversamente avverrebbe nel caso in cui la remissione del debito provenisse da un terzo.

COVID-19, indennità erogata dall’Ente di previdenza e Assistenza e irrilevanza fiscaleL'indennità erogata da un Ente Naz...
30/09/2020

COVID-19, indennità erogata dall’Ente di previdenza e Assistenza e irrilevanza fiscale

L'indennità erogata da un Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza una tantum ai propri iscritti contagiati da Covid-19 non rileva sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.



L'art. 6 TUIR individua le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e stabilisce che «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».



Il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l'imposizione sui redditi e, quindi, dette prestazioni saranno imponibili solo se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'art. 6 TUIR. Laddove la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, venga compensata da un'indennità sostitutiva o integrativa erogata da un Ente previdenziale o assistenziale, l'indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.



In merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali è stato precisato, tali "erogazioni" non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell'ente di appartenenza (cfr. Circ. AE 13 maggio 2011 n. 20/E).



Nel caso di specie, il Regolamento attuativo dell'Ente indica le varie tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti, tra le quali le "Provvidenze straordinarie”, ai sensi del quale "agli iscritti, che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (...), possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo". È inoltre previsto che "Lo stato di bisogno dell'iscritto (...) deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente".



Il consiglio di amministrazione dell'Ente, vista la situazione di eccezionale emergenza generata dall'epidemia da COVID-19 e ritenuto indispensabile adottare provvedimenti a supporto degli iscritti, ha deliberato l'adozione di misure straordinarie tra le quali una "indennità assistenziale straordinaria COVID -19".



L'Agenzia delle Entrate evidenzia che, sulla base di quanto rappresentato, l'erogazione dell'indennità in esame, differenziata a seconda dello stato bisogno dell'iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare), costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal regolamento dell'Ente. Più precisamente, detta indennità, che trova il suo presupposto nello stesso regolamento dell'Ente, è corrisposta in presenza di uno stato di bisogno, derivante dal contagio da Covid-19, indipendentemente dalla retribuzione dell'iscritto e senza funzione sostitutiva di alcuna categoria di reddito. Ne consegue che l'indennità che l'Ente erogherà una tantum ai propri iscritti non rilevi sotto il profilo fiscale, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito.

Agenzia delle Entrate, risposta 23 settembre 2020 n. 395

Fonte:

Diritto e Giustizia, il quotidiano di informazione giuridica

29/09/2020

CONTRIBUTO AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR: ENTRO IL 9 OTTOBRE INVIO DELLE DOMANDE

Fino al 9 ottobre 2020 alle ore 17:00, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno inviare l'istanza per l'accesso al contributo a fondo perduto per il ristoro di agenzie di viaggi e tour operator a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, a valere sul fondo di cui all'art. 182, comma 1 del Decreto Rilancio.
L'istanza di accesso al contributo è effettuata attraverso uno sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo: https://sportelloincentivi.beniculturali.it, dove il servizio messo a disposizione dall'utente consente di:
- identificare il rappresentate dell'impresa con SPID o CNS;
- delegare un soggetto terzo alla presentazione dell'istanza;
- compilare un'istanza telematica, fornendo autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000;
- inviare all'Amministrazione l'istanza firmata digitalmente dal rappresentate dell'impresa o dal delegato, con conseguente ricevuta di avvenuta presentazione e trasmissione dell'istanza in formato PDF, oltre al protocollo di entrata.
Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le agenzie di viaggio e i tour operator che, al momento della presentazione dell'istanza, esercitano attività di imprese primaria o prevalente identificata dai seguenti codici ATECO:
- 79.11 - Attività delle agenzie di viaggio;
- 79.12 - Attività dei tour operator.
I requisiti per accedere al fondo sono:
- iscrizione al Registro delle imprese con i codici ATECO di cui sopra;
- essere impresa attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- avere sede legale in Italia;
- essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo che l'ammontare del contributo a valere sul fondo per il sostegno del settore turistico è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente periodo del 2019 come segue:
- 20 per cento per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d'imposta 2019;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- 5 per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.
Lo sportello telematico è accessibile dal 21 settembre 2020 per una durata di 15 giorni lavorativi, dunque fino al 9 ottobre 2020 alle ore 17:00.

Indirizzo

Via Giardini 10
Trapani
91100

Sito Web

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