03/01/2026
Il disegno di legge in materia condominiale (n.2692 dell'11.11.2025) che, per certi versi, è un ritorno all'antico sul punto della responsabilità patrimoniale dei condomini nei confronti dei creditori del condominio e richiede eccessivi requisiti ai fini della professionalizzazione della figura dell'amministratore, non ha per nulla toccato un punto che la riforma Cartabia aveva introdotto.
L'art.5 ter del D.Lgs.28/2010 e l'art.71 quater disp. att. C.C. hanno "scaricato" sull'amministratore la decisione di partecipare o meno al procedimento di mediazione senza dover passare dall'assemblea condominiale.
La questione non è di poco conto considerato che sussistono responsabilità per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione ai fini delle spese a liquidarsi nell'eventuale giudizio.
L'assetto normativo della Cartabia ha trasferito sostanzialmente all'amministatore una sorta di obbligo a partecipare al procedimento di mediazione al fine di evitare di risponderne personalmente.
Per non parlare di quello che potrebbe accadere, al contrario, nel caso in cui i condomini, magari in maggioranza, non fossero d'accordo a partecipare al procedimento di mediazione perchè, magari, fondato su domanda palesemente infondata o, addirittura, temeraria.
La decisione di partecipare al procedimento di mediazione non può non passare dal consesso assembleare, comunque necessario per fornire all'amministratore un "indirizzo" sulla gestione della lite.