Studio Commerciale Pecorella

Studio Commerciale Pecorella Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Commerciale Pecorella, Via Giovanni Bovio, 74, Trani.

Consulenza del Lavoro, Amministrazione del Personale, Assistenza Previdenziale, Vertenze sindacali e assistenza nei processi di ristrutturazione aziendale, Organizzazione del Lavoro, Sicurezza sul Lavoro, Legale, Finanza Agevolata Lo Studio Commerciale Pecorella è uno studio di consulenza del lavoro che si propone di assistere le imprese dalla fase di avvio alla fase di sviluppo mediante servizi e consulenze mirate al pieno soddisfacimento del cliente.

31/01/2021

L’ordinanza 1759/2021 della Corte di Cassazione esclude l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i soci e gli amministratori di Società a responsabilità limitata

31/01/2021

Riaperti i termini per la cassa integrazione: avanza l'ipotesi del rinvio al 31 marzo per presentare le domande

Il Sole 24 ORE

28/01/2021
La nuova CIG-COVID prevista dalla Legge di Bilancio dal 1 gennaio 2021 per ulteriori 12 settimane si caratterizza per un...
17/01/2021

La nuova CIG-COVID prevista dalla Legge di Bilancio dal 1 gennaio 2021 per ulteriori 12 settimane si caratterizza per una copertura differenziata tra CIGO (fino al 31 marzo 2021) e CIGD e A*O (30 giugno 2021) e per una concessione senza previsione di contributo addizionale.

 : nuovi incentivi per le assunzioni.Il Sole 24 ORE
08/01/2021

: nuovi incentivi per le assunzioni.
Il Sole 24 ORE

La nuova CIG-COVID prevista dalla Legge di Bilancio dal 1 gennaio 2021 per ulteriori 12 settimane si caratterizza per un...
04/01/2021

La nuova CIG-COVID prevista dalla Legge di Bilancio dal 1 gennaio 2021 per ulteriori 12 settimane si caratterizza per una copertura differenziata tra CIGO (fino al 31 marzo 2021) e CIGD e A*O (30 giugno 2021) e per una concessione senza previsione di contributo addizionale.

La   definisce gli incentivi all’assunzione di giovani e donne con perimetro ristretto.Articolo da Sole 24 Ore del 4 gen...
04/01/2021

La definisce gli incentivi all’assunzione di giovani e donne con perimetro ristretto.
Articolo da Sole 24 Ore del 4 gennaio 2020

01/01/2021

La di 2021 L. 178/2020 rinnova le agevolazioni per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei under 36 nel biennio 2021-2022.
La misura è fissata nel 50% della contribuzione datoriale agevolabile (100% per le Regioni del Sud) e concessa nel limite annuo massimo di 6000 euro.
Per la legittima fruizione viene inoltre previsto il vincolo di non attivazione di procedure di licenziamento individuale o collettivo nei 9 mesi successivi all’assunzione o trasformazione agevolata.

In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorn...
06/11/2020

In un periodo di difficoltà e di giuste preoccupazioni, possiamo dare una notizia positiva: sono passati soli nove giorni dall’emanazione del primo Decreto Ristori, e l’Agenzia delle Entrate ha già emesso i primi mandati di pagamento per accreditare il contributo a fondo perduto agli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della seconda ondata di Covid entrate in vigore il 26 ottobre.

Sono stati disposti i bonifici in favore di più di 211 mila imprese, per un totale di oltre 964 milioni di euro.

Avevamo detto che saremmo stati in grado di far arrivare sui conti correnti i primi ristori per il 15 di novembre, in realtà essi arriveranno già lunedì e martedì prossimi.

L’amministrazione finanziaria è riuscita ad eseguire tutte le operazioni in automatico, così come previsto dal decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza richiedere alcun adempimento o domanda ai contribuenti coinvolti, che vedranno accreditarsi le somme maggiorate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda relativa al primo contributo a fondo perduto, avanzata nella primavera scorsa.

Credo che un riconoscimento vada dato a tutte le strutture dell’amministrazione finanziaria coinvolte, a cominciare dall’Agenzia delle Entrate, che sono state in grado di corrispondere alla giusta attesa di tanti cittadini, lavoratori e imprese colpiti dalle conseguenze di questa drammatica situazione. Adesso proseguiamo il lavoro per finalizzare il nuovo decreto che approveremo in queste ore, e garantire con altrettanta rapidità gli ulteriori ristori agli esercizi commerciali e agli operatori economici interessati dalle nuove misure introdotte su base regionale e nazionale.

28/10/2020
25/08/2020

Riassumiamo (salvo modifiche sul testo che sarà pubblicato in G.U.) le principali disposizioni in materia lavoro (Capo I), coesione territoriale (Capo II) e fiscali (capo VII).
Capo I disposizioni in materia di lavoro
Art. 1 Nuovi trattamenti si CIGO, Assegno Ordinario e CIGD
I suddetti trattamenti sono prorogati di ulteriori complessive 9+9 settimane e sulla base dei seguenti termini:
• le complessive 18 settimane devono essere fruite nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020;
• le prime 9 settimane sono accessibili "liberamente" avendo interamente fruito delle 18 precedenti di cui al DL 18/2020 e 34/2020;
• I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi del DL 18/2020 e 34/2020) per il periodo decorrente dal 13 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane della proroga disposta dall'art. 1 comma 1 DL Agosto;
• le ulteriori 9 settimane sono accessibili avendo interamente fruite le prime 9 (che sommate alle precedenti sono un periodo complessivo di 27 settimane);
• l'accesso alle ulteriori 9 settimane prevede, inoltre, il pagamento di un contributo addizionale valutato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e del corrispondente 2019:
1. contributo add.le pari al 9% della RGB che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di riduzione/sospensione, se il raffronto del fatturato evidenzia un calo inferiore al 20%;
2. contributo add.le pari al 18% se il raffronto del fatturato non evidenzia alcun calo;
3. nessun contributo add.le se il raffronto evidenzia un calo del fatturato pari o superiore al 20%.
• la sussistenza delle riduzione dev'essere autocertificata dal datore di lavoro in sede di invio della domanda di trattamento. I requisiti saranno poi verificato con uno scambio di dati tra INPS e AdE;
• Le domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione. In sede di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 Esonero contributivo per le aziende che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti cui all'art. 1 e che abbiano già fruito degli stessi nei periodi di maggio e giugno 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS c/azie:
• per un periodo massimo di 4 mesi ed entro il 31/12/2020;
• la decorrenza dell'esonero può essere riconosciuta anche per i periodi che si intendono ricompresi nella vigenza delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali, ovvero dal 13 luglio 2020;
• nell'importo massimo del doppio delle ore di integrazione salariale fruita a maggio e giugno 2020;
• estensione del divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell'esonero contributivo;
• cumulabilità con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa nel limite massimo della contribuzione dovuta.
Art. 6 Esonero contributivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato

Ai datori di lavoro (escluso agricoli e domestici) che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS c/azie:
• per le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti a termine effettuate entro il 31/12/2020;
• per una durata massima di 6 mesi e nei limiti di un importo massimo di euro 8.060 su base annua (da riproporzionare su base mensile);
• per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano avuto precedenti assunzioni presso la medesima azienda.
Art. 8 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Il Decreto in oggetto allunga i tempi di concessione della deroga all'art. 21 del D.lgs 81/2015 sancita dall'art. 93 del Dl 34/2020 in base a cui sarà possibile prorogare o rinnovare tutti i contratti a termine (sul decreto in oggetto sembrerebbe eliminato il “paletto” della sussistenza del contratto a termine in vigore al 23 febbraio 2020) senza l'apposizione della causale per un periodo fino al 31/12/2020 e per una sola proroga o rinnovo e in ogni caso entro il limite di 24 mesi di durata complessiva.
In relazione alla previgente disposizione che ammetteva la suddetta deroga fino al 30/08/2020, sarà da chiarire se i contratti già prorogati o rinnovati fino alla scadenza di agosto 2020, che quindi hanno già goduto della possibilità di allungamento senza causale, saranno quindi esclusi dall'ulteriore allungamento concesso dalla disposizione dell'art. 8.

Art. 14 Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO

Il Decreto Agosto proroga ulteriormente il divieto di licenziamento (individuale e collettivo) che abbia motivazione di carattere di carattere organizzativo e/o economico.
Il divieto viene esteso per un intervallo temporale diverso sulla base della specifica circostanza in cui trovi ad operare l'azienda:
• termine ordinario al 15 novembre 2020 (ovvero 18 settimane dal 13 luglio 2020)
• termine esteso al 31 dicembre 2020 in caso si fruisca dell'esonero di cui all'art. 3
Il termine ordinario è diretto a tutti i datori di lavoro che stiano usufruendo dei trattamenti di cui all'art. 1 e in ogni caso anche per tutti i datori di lavoro che non abbiano richiesto i suddetti di cui all'art. 1 e art. 3.

Il divieto di licenziamento non si applica in specifiche fattispecie di licenziamenti per GMO ovvero quando la motivazione del recesso sia connessa ad un cambio appalto o alla cessazione definitiva dell'attività economica, fatte salve le circostanze in cui la cessazione dell'attività si configuri come una cessione d'azienda o di ramo d'azienda con una continuazione di fatto dell'attività economica senza soluzione di continuità in capo ad altro soggetto.

Capo II disposizioni in materia di coesione territoriale
Art. 27 Decontibuzione Sud
Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID19, ai datori di lavoro privati (esclusi agricoli e domestici), per i dipendenti occupati in sedi collocate nelle c.d. "aree svantaggiate" , è riconosciuta un'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS pari al 30% della contribuzione totale dovuta in relazione al periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.
Capo VII misure fiscali
Art. 97 Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La scadenza dei versamenti sospesi per effetto delle disposizioni previste dal DL 18/2020 e 23/2020, precedentemente modificata dagli art. 126 e 127 del DL 34/2020, è ulteriormente modificata come segue:
1. il 50% delle somme oggetto di sospensione potrà essere restituita senza applicazione di sanzioni e interessi in unica rata o in 4 rate a partire dal 16 settembre 2020;
2. il restante 50% mediante ulteriore rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di eguale importo.
Art. 98 Proroga del versamento del secondo acconto per i soggetti ISA
Per i contribuenti per i quali siano stati resi disponibili gli ISA, il termine di versamento della seconda/unica rata di acconto 2020 sui redditi e irap è prorogato al 30 aprile 2021.

19/06/2020

Indirizzo

Via Giovanni Bovio, 74
Trani
76125

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Commerciale Pecorella pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Commerciale Pecorella:

Condividi