Studio Legale Avvocati Marcello Ambrosino & Pia Falanga

Studio Legale Avvocati Marcello Ambrosino & Pia Falanga Consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in tutti i rami del diritto civile e del lavoro.
+++ Specializzati in diritto di famiglia +++

Lo Studio Legale degli Avvocati Marcello Ambrosino e Pia Falanga di Torre del Greco vanta una trentennale esperienza in ogni tipologia di controversia in materia di diritto civile e del lavoro. Abilitati al PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.

17/04/2021

MORTE DELL’EX CONIUGE : CHE FINE FA IL MANTENIMENTO ?

In caso di morte dell'ex coniuge obbligato a versare l'assegno di mantenimento, il beneficiario ha tutele diverse a seconda che sia separato o divorziato
L'OBBLIGO DI MANTENERE NON SI EREDITA
Se il soggetto obbligato a versare il mantenimento all'ex coniuge viene meno, i suoi eredi non possono essere chiamati a continuare a corrispondere l'assegno in sua vece: il mantenimento, infatti, è un'obbligazione personale che, in quanto tale, non si trasferisce agli eredi ma cessa di esistere con il decesso dell'obbligato.
Tale affermazione è valida anche in senso opposto: se a morire è il beneficiario dell'assegno di mantenimento, i suoi eredi non possono pretendere di sostituirsi al de cuius nel godimento dell'elargizione da parte dell'ex coniuge di questi.
CONIUGE SUPERSTITE SEPARATO
Come appena detto, la regola generale prevede che il beneficiario dell'assegno di mantenimento, al decesso dell'ex coniuge, perde ogni diritto economico; tuttavia, se tra i due non era intervenuto divorzio ma era stata formalizzata solo la separazione, il superstite gode comunque di importanti tutele.
Innanzitutto, il coniuge separato rientra tra gli eredi legittimari (sono coloro che hanno diritto alla quota di legittima), ai quali il nostro ordinamento riserva una quota del patrimonio del defunto, a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. Di conseguenza, il coniuge separato rimasto vedovo non gode più dell'assegno di mantenimento ma ha diritto a una quota di eredità dell'ex (vai alla guida I legittimari nella successione ereditaria).
Inoltre, al coniuge separato spetta anche la pensione di reversibilità.
CONIUGE SUPERSTITE DIVORZIATO
Il coniuge superstite divorziato, invece, di fronte alla perdita dell'assegno di mantenimento conseguente al decesso dell'ex, non può "consolarsi" con l'eredità, in quanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio fa venir meno ogni diritto successorio. In alcuni casi, tuttavia, gli potrebbe comunque spettare la reversibilità. I presupposti a tal fine necessari sono i seguenti:
• il coniuge divorziato percepiva dall'ex un assegno divorzile;
• il coniuge divorziato non deve essersi risposato;
• il rapporto di lavoro dal quale la pensione di reversibilità trae origine deve essere antecedente alla sentenza di divorzio.
ASSEGNO A CARICO DELL'EREDITÀ
In ogni caso, va detto che l'articolo 9 bis della legge sul divorzio permette all'ex coniuge divorziato, a certe condizioni, di chiedere e ottenere un assegno periodico a carico dell'eredità.
In particolare, tale disposizione prevede che l'assegno spetti in presenza dei due seguenti presupposti:
• all'ex era stato riconosciuto un assegno di mantenimento periodico a carico del defunto;
• l'ex si trovi in stato di bisogno.
A stabilire il diritto all'assegno periodico a carico dell'eredità è il giudice, che lo determinerà tenendo conto:
• dell'importo del mantenimento;
• dell'entità del bisogno;
• dell'eventuale pensione di reversibilità;
• delle sostanze ereditarie;
• del numero e della qualità degli eredi;
• delle condizioni economiche di questi ultimi.
L'assegno a carico dell'eredità può anche essere corrisposto in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso, e cessa di essere pagato se il beneficiario si risposa o non si trova più in stato di bisogno (salvo poi essere nuovamente disposto se il bisogno risorga).
Marcello Ambrosino

05/01/2021

Sfratti bloccati fino al 30 giugno 2021
Il cd. Decreto Milleproroghe conferma il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021.
Il Decreto conferma il blocco dell'esecuzione degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021. Un segnale forte per aiutare gli inquilini in difficoltà, che in un momento di emergenza sanitaria come questa, sarebbero costretti ad andare per strada, con il peso di dover affrontare anche una procedura in Tribunale.
A disporlo il comma 13 dell'art 13 del desto definitivo pubblicato in Gazzetta in 31 dicembre 2020 che così dispone: " La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari."
Il provvedimento, come emerge dalla lettura della norma, blocca i provvedimenti di rilascio degli immobili (anche ad uso non abitativo) solo se la procedura è stata avviata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze contrattuali e quelli che conseguono all'adozione del decreto di trasferimento di immobili già pignorati che però sono ancora abitati dal debitore e dai suoi familiari.
Il blocco degli sfratti non impedisce ai locatori di avviare nel primo semestre del 2021 nuove procedure per morosità. Essi possono infatti rivolgersi al giudice per chiedere l'ordinanza di rilascio dell'immobile, a cui però non può essere data esecuzione fino al 30 giugno appunto. In questo modo l'inquilino moroso e quello già sottoposto a procedura esecutiva, non sono costretti a lasciare l'immobile, ma possono continuare a occuparlo, proprio in virtù di questa proroga del blocco, che si va ad aggiungere a quella scaduta il 31 dicembre 2020.
Ricordiamo infatti che il Maxi Decreto Ristori all'art. 4 ha stabilito che "fino al 31 dicembre 2020 è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Una misura che se da una parte aiuta gli inquilini in difficoltà, dall'altra penalizza i proprietari degli immobili occupati "a titolo gratuito" e quindi assolutamente improduttivi.
A nulla sono quindi valse le proteste di Confedilizia, l'associazione dei proprietari che ha contestato durante la decisione del Governo da quando la bozza del Decreto Milleproroghe ha iniziato a circolare. In effetti la disposizione realizza di fatto una requisizione di immobili privati, che tra l'altro appartengono per la maggior parte a famiglie di piccoli risparmiatori che non possono contare sull'entrata extra dei canoni di locazioni e che, nonostante questo, sono costretti a pagare le tasse sull'immobile.

05/01/2021

ADDIO MANTENIMENTO AL FIGLIO LAUREATO
Secondo una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, il figlio laureato che non si impegna nel trovare un lavoro, anche se non è quello dei suoi sogni, non ha diritto al mantenimento dei genitori
La Corte ha sancito che NON spetta più al genitore mantenere il figlio ventisettenne, se non prova di essersi dato da fare nella ricerca di un lavoro ridimensionando le sue aspirazioni, senza aspettare il lavoro perfetto.
Questo quanto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 29779/2020 che ha richiamato la sua recente ordinanza n. 17183/2020 nel rigettare il ricorso di una madre, dopo che la Corte d'Appello, pronunciandosi sulla sentenza di divorzio dei coniugi, aveva riforma in parte la sentenza di primo grado, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio corrispondendo un assegno mensile di 200 euro.
La madre però ricorre il Cassazione sollevando i seguenti due motivi.
• Con il primo fa presente che il giudice territoriale, senza valutare la situazione economica delle parti, ha riconosciuto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento di un solo figlio, senza nulla disporre in favore del figlio maggiore, considerato autonomo solo in ragione dell'età (27 anni), nonostante l'assenza di prove sulla sua raggiunta indipendenza economica.
• Con il secondo invece lamenta l'omesso esame di quanto indicato nel ricorso introduttivo, che avrebbe dovuto condurre la Corte a un diverso giudizio sull'indipendenza economica del figlio.
La Corte però con l'ordinanza n. 29779/2020 respinge il ricorso perché la Corte ha motivato correttamente le ragioni dell'assegnazione della casa coniugale e del riconoscimento del contributo al mantenimento in favore di uno solo dei figli.
Non è stato dimostrato in corso di causa il mancato svolgimento di un'attività lavorativa in grado di rendere economicamente indipendente anche solo in parte il figlio ventisettenne, così come non risulta che lo stesso si sia adoperato per cercare opportunità lavorative consone alle sue aspirazioni e attitudini.
Deve quindi essere modificata la motivazione del provvedimento impugnato in quanto la Cassazione di recente ha affermato che: "il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni."

31/12/2020

Lo studio legale Avvocati Marcello Ambrosino & Pia Falanga, augura a tutti buon anno nuovo. Auguri di vero cuore.

26/12/2020

Le sorti dei figli minori nella separazione dei conviventi di fatto

È possibile l’affidamento e il mantenimento dei figli minori dei conviventi di fatto in caso di separazione della coppia?

Figlio conteso dai genitori
Le norme del codice civile che regolano l’affidamento dei figli sono state oggetto di un’ampia riforma da parte della L. n. 219 del 10/12/2012 sulla filiazione naturale e del D.lgs. n.154 del 28/12/2013, che ha parificato la condizione giuridica di tutti i figli.

In relazione all’affidamento e al mantenimento dei figli nati da genitori non sposati, essi sono pienamente tutelati indipendentemente da qualsiasi vincolo matrimoniale o dichiarazione di convivenza dei genitori e sono pienamente equiparati ai figli nati da genitori coniugati, con conseguente riconoscimento degli stessi diritti. Quindi, se al momento della separazione della coppia di fatto sono presenti figli che siano ancora minorenni è necessario avviare una pratica di regolazione dell’affido degli stessi. Ne deriva che i genitori non sposati, che vogliano formalizzare l’accordo sull’affidamento dei figli dopo la cessazione della convivenza, possono presentare un apposito ricorso al Tribunale ordinario del luogo dove risiedono i figli. Se viene raggiunta un’intesa fra i genitori sui diversi punti quali affidamento, assegno, visite, ecc., non sarà obbligatorio il ricorso al Tribunale per i minorenni che entra in gioco solamente quando può verificarsi un grave pregiudizio per la prole.

Anche in caso di figli nati fuori dal matrimonio, valendo gli stessi diritti dei figli di coppie sposate, la scelta, salvo casi eccezionali, deve essere quella dell’affidamento condiviso. Ed infatti, proprio il Tribunale di Milano con ordinanza 11 marzo 2016 stabilisce che “la regola dell’affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori e, soprattutto, non è ammissibile una rinuncia all’affido bigenitoriale da parte di uno dei partners, in quanto trattasi di un Diritto del Fanciullo e non dei genitori” (Trib. Milano, sez. IX civ, ordinanza 11 marzo 2016, 14741).

Il giudice, poi, non si dovrà pronunciare esclusivamente sull’affidamento e sul diritto di visita ma anche sul mantenimento dei figli, sulle spese e sull’assegnazione della casa familiare.
I genitori devono infatti provvedere alle necessità della prole in misura proporzionale alle rispettive capacità reddituali ed economiche. Il giudice dopo aver confrontato le diverse posizioni dei due ex conviventi deciderà chi tra i due è tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento e la misura dello stesso, fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti, ma ad ogni modo tale obbligo di mantenimento non cessa al raggiungimento della maggiore età.

Inoltre, nella determinazione dell'entità dell'assegno, il magistrato deve tenere conto altresì del tenore goduto dai figli durante la convivenza. Si ritiene, quindi che, l’esercizio della responsabilità genitoriale può e deve essere garantito attraverso la previsione di tempi equi da trascorrere insieme ai figli dopo la fine della convivenza, nell’esclusivo interesse della prole alla bigenitorialità. Si pensa inoltre, che, per l'equilibrio psico-fisico del minore, sia preferibile che costui venga collocato presso l'abitazione del genitore - collocatario - capace di assicurare una maggiore presenza e cura.

La giurisprudenza post-riforma tende a incoraggiare il pernottamento di una o due notti presso il genitore non collocatario, che in genere è ancora il padre. Infine si ricorda che il ricorso per l’affidamento dei figli è facoltativo, essendo a volte è sufficiente l’accordo privato tra i genitori, ma comunque, in caso contrario, al fine della tutela dei figli, il ricorso al giudice diventa obbligatorio.

26/12/2020

Bonus idrico di 1.000 euro per chi cambia rubinetti e sanitari

Nella manovra 2021: bonus idrico, un fondo per la consapevolezza idrica, uno per le piccole isole e un credito d'imposta per chi eviterà l'acqua nei contenitori di plastica.

La manovra di bilancio per il 2021 prevede bonus, fondi e agevolazioni che riguardano il consumo dell'acqua. La prima misura prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del "Fondo per il risparmio di risorse idriche", al quale sono assegnati 20 milioni di euro per il 2021. La finalità del fondo è di riconoscere alle persone fisiche che hanno la residenza nel nostro paese, naturalmente nel limite di spesa indicato, il riconoscimento di un "bonus idrico" di 1.000 euro che deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021, per eseguire le seguenti opere:

1) sostituzione dei vasi sanitari in ceramica con apparecchi a scarico ridotto;
2) sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, di soffioni doccia e di colonne doccia con apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici già esistenti o su parti di edifici esistenti o di singole unità immobiliari.

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, è prevista l'istituzione del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica" destinato alla realizzazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. La dotazione di questo fondo è pari a 500.000 euro per il 2021 e di altrettanti per il 2022.

Credito d'imposta per i sistemi di filtraggio di acqua si occupa anche un emendamento già approvato in Commissione Bilancio e che ora attende di essere confermato in aula alla Camera (dove è previsto il voto finale il 27 dicembre, dopo che il 22 è stata votata la fiducia), che prevede l'introduzione nel testo di legge dell'art. 190 bis che disciplina il "Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile" proposto da Mandelli e che ha ricevuto il consenso unanime dei gruppi. Per la misura è previsto lo stanziamento di un fondo 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, importo che rappresenta quindi il limite per la concessione del credito.

Il credito d'imposta è previsto per chi acquista sistemi di filtraggio per l' acqua potabile al fine di razionalizzare l'uso e ridurre il consumo dell'acqua nelle bottiglie di plastica.

Il credito verrà riconosciuto a partire dal primo gennaio del 2021 ai privati, a coloro che esercitano attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali (inclusi quelli del Terzo settore) e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

La misura del credito di imposta è pari al 50% delle spese sostenute, fino all'importo complessivo massimo di 1000 euro per ogni unità immobiliare o esercizio commerciale e fino a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, per l' acquisto e la successiva installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento della qualità dell'acqua per il consumo umano ed erogata dagli acquedotti.

Spetterà al direttore dell'Agenzia delle entrate definire i criteri e le modalità con cui il credito di imposta verrà applicato e potrà essere goduto dai destinatari.

All'Enea invece il compito di:

monitorare e valutare la riduzione del consumo di contenitori di plastica per le acque ad uso potabile conseguita in virtù del suddetto intervento;
elaborare le informazioni pervenute;
trasmette una relazione con i risultanti ottenuti al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e a quello dello sviluppo economico.

25/12/2020

Lo studio legale Ambrosino & Falanga augura a tutti gli assistiti un sereno Natale.

11/05/2020

⚠️ AVVISO RIAPERTURA STUDIO ⚠️

Si comunica che a far data da oggi, 11 maggio 2020, lo studio riprenderà la sua normale attività.

Tuttavia, il ricevimento degli assistiti sarà garantito SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PREVIA PRENOTAZIONE TELEFONICA al recapito radiomobile dell’avv. Marcello Ambrosino 3382063070.

Si raccomanda di rispettare l'orario di prenotazione e di indossare guanti e mascherina.

Grazie per la preziosa collaborazione.

Indirizzo

Via Nazionale N. 478/A
Torre Del Greco
80059

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 20:00
Martedì 16:00 - 20:00
Mercoledì 16:00 - 20:00
Giovedì 16:00 - 20:00
Venerdì 16:00 - 20:00

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