Studio Legale Riggi

Studio Legale Riggi Diritto e procedura penale

27/05/2026
24/05/2026
23/05/2026

Il Direttivo del Comitato Mario Pagano esprime piena ed incondizionata solidarietà ai Colleghi Raffaele Esposito e Salvatore Pettirossi. Detto questo (per sincera e sentita vicinanza ai Colleghi) ci sentiamo di aggiungere che non è più il tempo di partecipare al rituale, oramai stanco, dei comunicati nei quali si manifestano preoccupazione o si rivolgono auspici.

Oggi non deve ancora accadere più nulla …

… è già accaduto tutto!

È accaduto che il difensore possa essere saccheggiato nella sua mimica o nella sua postura, per verificare di quanto e per quanto risulti contiguo al suo assistito.

È accaduto che il difensore possa essere violentato nella interpretazione dei suoi colloqui con il suo assistito.

È accaduto che si trasformi l’aula di un tribunale e le sue immediate adiacenze nella migliore scenografia di un summit di camorra, con al centro del set il difensore.

È accaduto che vengano travolte, in un sol colpo, principi e regole di rango costituzione, senza che i guardiani della Costituzione più bella del mondo si distolgano dal loro sazio torpore post referendario.

Che altro dovrebbe ancora accadere?

La vicenda in questione è drammaticamente emlebatica.

Disvela come venga percepita, ritenuta e considerata la funzione difensiva; come una terra di nessuno, nella quale si può tutto e anche di più, a discapito delle regole più alte del nostro Ordinamento e questo perché chi offende tali regole, diciamo chiaro, non rischia nulla; non pagherà mai per la sua autoritaria protervia.

Pensiamo che, arrivati a questo punto, sia necessario andare oltre le preoccupazioni e gli auspici; basti pensare che l’Unione Nazionale Camere Penali ha proclamato l’astensione nazionale per i colleghi di Perugia che sono stati intercettati nei colloqui in carcere con i propri assistiti.
Ma nessun riferimento alla vicenda che ha visto vittime l'avv Raffaele Esposito e l’avv Salvatore Pettirosso.

Premesso quanto sopra, si invitato tutti i colleghi a partecipare in tribunale, a Napoli, all’udienza del 27 maggio 2026 davanti alla III sezione della Corte di Assise per esprimere vicinanza ai colleghi Esposito e Pettirosso.

Si richiede al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e alla Camera Penale di Napoli di proclamare un'astensione per tenere un'assemblea sul tema della tutela dei diritti e delle garanzie dei difensori; e ciò affinché sia chiaro a tutti che se si profana la funzione del difensore, tutti gli avvocati si porranno a difesa e tutela non del singolo ma della funzione stessa.

Deve essere chiaro, inoltre, che si è oltrepassato il limite e che qui e adesso, non verrà applicato l'antico adagio che basta colpirne uno per educarne cento!

Il Presidente e il Direttivo del Comitato Mario Pagano

Una grandissima emozione,  alla stazione circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli. Onore per tutti gli Avvocati ones...
17/04/2026

Una grandissima emozione, alla stazione circumvesuviana di Piazza Garibaldi a Napoli.
Onore per tutti gli Avvocati onesti, caduti nell’adempimento del proprio dovere professionale, civico e costituzionale ☀️

03/04/2026

È corruzione la “regalia” per velocizzare la pratica: la Cassazione, VI Sezione penale, con sentenza n. 12513/2026, chiarisce che quando la dazione è collegata alla funzione anche importi modesti fanno scattare il reato

Anche cifre modeste possono far scattare il reato di corruzione se la dazione è collegata alla funzione pubblica del funzionario. La Cassazione, sentenza n. 12513 depositata ieri, chiude alla possibilità di sdoganare la cd. “regalia” per accelerare il compimento di pratiche dovute da parte dell’amministrazione. Non è necessario quindi un atto contrario ai doveri d’ufficio, né conta che il “prezzo” sia basso, il reato scatta quando la dazione serve ad accelerare o favorire una pratica amministrativa.

È stato così respinto il ricorso di un imprenditore che in più occasioni aveva elargito delle modeste somme di denaro (in totale 600 euro) a un funzionario della protezione civile per accelerare la liquidazione di alcune fatture per lavori svolti. Era emerso che il dipendente pur non occupandosi direttamente dei pagamenti svolgeva un ruolo nell’istruzione delle pratiche e dopo la dazione del denaro si era attivato presso i colleghi per velocizzare le liquidazioni.

La VI Sezione penale ricorda che, secondo quanto accertato, il ricorrente non si era rivolto, come pure sostenuto, al funzionario per “sfogarsi” dei ritardi, bensì per “sollecitare l’intervento” dei responsabili che effettivamente avevano poi “tempestivamente completato l’iter delle pratiche”. Né il reato poteva essere derubricato in quello più lieve di “traffico di influenze” considerato che il funzionario essendo direttamente coinvolto nel procedimento non poteva essere considerato un “mediatore”.

Il ricorrente ha poi insistito sul valore “irrisorio” delle dazioni di denaro. Per la Suprema corte, tuttavia, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, ciò è “irrilevante”, in quanto “la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale “regalia d’uso” idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico”. Dunque, “se c’è l’accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il “prezzo” concordato, e anche se esso sia modico”.

Riguardo poi al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (ex art. 62 n. 4), la Cassazione chiarisce che essa non è applicabile al reato di corruzione “dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante”.

Ne consegue che correttamente la Corte di merito, ha escluso l’attenuante basandosi sulla “impossibilità di quantificare il danno in ragione dell’accelerazione delle pratiche”. L’attenuante è infatti subordinata alla “duplice condizione che l’evento dannoso o pericoloso sia caratterizzato da speciale tenuità, nel caso non verificabile in concreto e che il lucro conseguito dall’agente deve essere lievissimo, o addirittura irrisorio”.

Infine, siccome le condotte contestate sono state “reiterate”, non è certo possibile procedere a una valutazione “atomistica” delle stesse. Non si può, dunque, neppure dire che il fatto sia lieve perché 600 euro non possono essere considerati una somma irrilevante.

01/04/2026

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, sentenza n. 34 Presidente Amoroso, Relatore San Giorgio Segnaliamo ai lettori la sentenza con cui

01/04/2026

Segnaliamo ai lettori – in considerazione dell’interesse mediatico – il testo della proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del

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