03/04/2026
È corruzione la “regalia” per velocizzare la pratica: la Cassazione, VI Sezione penale, con sentenza n. 12513/2026, chiarisce che quando la dazione è collegata alla funzione anche importi modesti fanno scattare il reato
Anche cifre modeste possono far scattare il reato di corruzione se la dazione è collegata alla funzione pubblica del funzionario. La Cassazione, sentenza n. 12513 depositata ieri, chiude alla possibilità di sdoganare la cd. “regalia” per accelerare il compimento di pratiche dovute da parte dell’amministrazione. Non è necessario quindi un atto contrario ai doveri d’ufficio, né conta che il “prezzo” sia basso, il reato scatta quando la dazione serve ad accelerare o favorire una pratica amministrativa.
È stato così respinto il ricorso di un imprenditore che in più occasioni aveva elargito delle modeste somme di denaro (in totale 600 euro) a un funzionario della protezione civile per accelerare la liquidazione di alcune fatture per lavori svolti. Era emerso che il dipendente pur non occupandosi direttamente dei pagamenti svolgeva un ruolo nell’istruzione delle pratiche e dopo la dazione del denaro si era attivato presso i colleghi per velocizzare le liquidazioni.
La VI Sezione penale ricorda che, secondo quanto accertato, il ricorrente non si era rivolto, come pure sostenuto, al funzionario per “sfogarsi” dei ritardi, bensì per “sollecitare l’intervento” dei responsabili che effettivamente avevano poi “tempestivamente completato l’iter delle pratiche”. Né il reato poteva essere derubricato in quello più lieve di “traffico di influenze” considerato che il funzionario essendo direttamente coinvolto nel procedimento non poteva essere considerato un “mediatore”.
Il ricorrente ha poi insistito sul valore “irrisorio” delle dazioni di denaro. Per la Suprema corte, tuttavia, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, ciò è “irrilevante”, in quanto “la dazione di regali che sia correlata alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale “regalia d’uso” idonea a legittimarne, ove anche sia di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico”. Dunque, “se c’è l’accordo sinallagmatico tra corruttore e corrotto, in forza del quale il primo, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità, è integrato il reato di cui all’art. 318 cod. pen., quale che sia il “prezzo” concordato, e anche se esso sia modico”.
Riguardo poi al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (ex art. 62 n. 4), la Cassazione chiarisce che essa non è applicabile al reato di corruzione “dato che si versa nella ipotesi di reato bilaterale il quale non permette di identificare un soggetto danneggiato e un soggetto danneggiante”.
Ne consegue che correttamente la Corte di merito, ha escluso l’attenuante basandosi sulla “impossibilità di quantificare il danno in ragione dell’accelerazione delle pratiche”. L’attenuante è infatti subordinata alla “duplice condizione che l’evento dannoso o pericoloso sia caratterizzato da speciale tenuità, nel caso non verificabile in concreto e che il lucro conseguito dall’agente deve essere lievissimo, o addirittura irrisorio”.
Infine, siccome le condotte contestate sono state “reiterate”, non è certo possibile procedere a una valutazione “atomistica” delle stesse. Non si può, dunque, neppure dire che il fatto sia lieve perché 600 euro non possono essere considerati una somma irrilevante.