Avvocato Rachele Prosperi

Avvocato Rachele Prosperi Avvocato e studio legale
Civilista, ma chiara
𝐿𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑔𝑒 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑙𝑜𝑙𝑒
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𝐴𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒
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Non è semplice, tutt’altro. Ma ne vale sempre la pena. ⚖️
06/12/2024

Non è semplice, tutt’altro.
Ma ne vale sempre la pena. ⚖️

28/02/2024

"Ripensiamoci avvocate" è il manifesto delle proposte per arrivare a coniugare il lavoro con la famiglia

15/01/2024

Credo fortemente che qualsiasi forma di maltrattamento sia la condotta più riprovevole che un essere umano possa porre in essere. Voglio ancora sperare che non esista persona che resti indifferente alla gravità di gesti tanto gravi e vergognosi.

In Italia maltrattare anche un animale costituisce reato, quello previsto dall’art 544 ter cp, appartenente alla categoria dei delitti contro il sentimento degli animali, composta anche da altre fattispecie penali introdotte con la Legge n. 189/2004.

Più precisamente l’art 544 ter cp punisce “chiunque, per crudeltà o senza necessità procura una lesione ad un animale oppure lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.
La pena prevista dal primo comma si applica anche a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi ed è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
PENA PREVISTA: reclusione da TRE a DICIOTTO mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro.

L’art 544 bis cp prevede invece un reato più grave rispetto a quello di maltrattamento di animali, "chiunque, per crudeltà o senza necessità, provoca la morte di un animale è punito con la reclusione da QUATTRO MESI A DUE ANNI".

La linea distintiva della fattispecie in esame dal reato di maltrattamenti è stata tracciata dalla Corte di Cassazione.
Secondo la Corte l’ipotesi di cui all’art. 544 ter, comma terzo, cp si ha quando la morte dell’animale, anche se costituisce una conseguenza prevedibile della condotta dell’agente, non è riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole. Si ha invece la fattispecie di cui all’art. 544 bis cp quando l’agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell’animale (Cass. n. 8449/2020).

Credete che Tutto ciò possa essere sufficiente?

Purtroppo, io temo proprio di no.

19/12/2023

Testamento olografo: anche semplice trattino può causarne la nullità.

Per la Cassazione, anche un trattino apposto da terzi sulla data può causare la nullità del testamento olografo.
Ordinanza n. 31322/2022 seconda sezione civile della Cassazione.

Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è un tipo di testamento scritto interamente di pugno dal testatore, senza l'ausilio di un notaio e rappresenta la forma più semplice ed economica con cui una persona può disporre dei suoi averi per il periodo successivo alla propria morte.
Questo tipo di testamento può essere valido in alcuni sistemi giuridici, ma è importante seguire delle regole specifiche affinché sia considerato legale ed efficace.

Quando si parla di "trattino" nella redazione di un testamento olografo, si fa riferimento alla necessità che il testo sia scritto in modo continuo e senza interruzioni. Anche un singolo trattino o interruzione potrebbe portare alla nullità del testamento, poiché potrebbe sollevare dubbi sulla continuità e l'intenzione del testatore.

Gli Ermellini precisano ad esempio che "nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. (Cass. 5091/2022).

Le leggi relative ai testamenti olografi possono variare notevolmente da una giurisdizione all'altra, quindi è essenziale seguire attentamente le regole specifiche del paese in cui si sta redigendo il testamento. Inoltre, è comunque consigliabile consultare un professionista legale o un notaio per garantire che il testamento sia valido e redatto correttamente.

Nell’ambito della pluridibattuta questione del mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipende...
31/10/2023

Nell’ambito della pluridibattuta questione del mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la sentenza in esame spicca per l’età della ragazza, ventiduenne, alla quale il mantenimento viene negato.

L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni è sancito dall'art. 337 septies del codice civile, norma applicabile alle separazioni, ai divorzi ed alle nascite fuori del matrimonio.

Come rilevato dalla sentenza di cui si discute, i parametri valutativi che presiedono alla verifica della sussistenza dell’obbligo per il genitore sono "la proporzionalità, in rapporto all’età dei beneficiari, la valutazione del percorso formativo e della sua ultimazione, la verifica delle eventuali condotte non diligenti del figlio".

L’onere di provare che il figlio può mantenersi da solo compete al genitore obbligato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., secondo il quale i fatti estintivi del diritto devono essere provati da chi li invochi.

Tuttavia, la giurisprudenza ha operato una distinzione, lasciando a carico del genitore l’onere probatorio fino al momento in cui il figlio non abbia esaurito il ciclo di studi o formazione previsto e ponendolo in capo al figlio quando il ciclo si sia esaurito.
In tale momento si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere ed è il figlio a dover dimostrare di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo, impegnandosi per trovare un’occupazione in base alle opportunità effettivamente offerte dal mercato del lavoro.

Il concetto nuovo, emergente dalle più recenti pronunce (si veda
Cass., ord. 17183/2020), consiste nell’importanza data all’autoresponsabilità del figlio, il quale, oltre al diritto al mantenimento, ha il dovere di attivarsi perché quest’ultimo non sia, per il genitore, ingiustamente gravoso.

Nel caso di specie, la corte di legittimità non ha individuato alcun vizio nel percorso svolto dal giudice di merito in applicazione dei principi richiamati, né tanto meno il difetto di motivazione invocato dalla parte. La figlia, infatti, aveva abbandonato l’università senza aver sostenuto alcun esame e aveva rifiutato due congrue proposte di lavoro, senza addurre ragioni che potessero far ritenere giustificato il rifiuto.

E' infatti emerso che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlia era imputabile direttamente alle scelte della stessa, per aver rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative e non essendo emerse nel contempo inclinazioni o aspirazioni lavorative tali da ritenere che la stessa stesse seguendo una strada formativa alternativa.

La Suprema Corte conferma quindi la correttezza della decisione della Corte territoriale, la quale ha ampiamente spiegato le ragioni a favore della revoca dell’assegno alla figlia ventiduenne, applicando correttamente il principio secondo il quale “deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo ve**re meno in caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro”.

18/09/2023

Phishing, che cos’è???

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01/08/2023

Il lavoro straordinario può essere imposto dal datore di lavoro?

Cassazione l'ordinanza n. 10623/2023.

Nella caso in esame, la Corte d'appello di Ancona respingeva il reclamo incidentale del lavoratore e dichiarava la legittimità del licenziamento allo stesso intimato a causa della mancata effettuazione del lavoro straordinario per circa due settimane, in spregio alla direttiva aziendale con la quale era stato stabilito l'aumento dell'orario di lavoro per ragioni produttive, e considerava la recidiva, anche specifica, nella quale era incorso il lavoratore per fatti puniti con sanzione conservativa.
In sostanza, per gli Ermellini il lavoratore ha torto.
Si conferma infatti la correttezza dell'interpretazione della Corte di merito circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cd. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore.
Inoltre, secondo la Cassazione, la Corte ha espressamente operato "la valutazione di proporzionalità in relazione agli aspetti oggettivi e soggettivi del fatto ascritto che ha ritenuto tali da giustificare la sanzione espulsiva anche a prescindere dalla contestazione della recidiva".
In definitiva, la sentenza impugnata ha ritenuto la condotta accertata non sussumibile nelle ipotesi sanzionate dal contratto collettivo con misura conservativa rilevando che "tali ipotesi si connotavano per il carattere episodico ed isolato della manifestazione di insubordinazione mentre nello specifico si era in presenza di un prolungato e sistematico contegno del dipendente improntato ad 'assenza di spirito collaborativo', concludendo che, "in ragione degli elementi richiamati, la condotta del dipendente si connotava come di notevole inadempimento degli obblighi rivenienti dal rapporto di lavoro".

Da qui il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

11/07/2023

COSA ACCADE SE IL GENITORE OBBLIGATO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI, VIENE LICENZIATO?

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è di recente tornata sul punto con l’ordinanza n.15101 del 30 maggio 2023, affermando che non solo l’assegno di mantenimento in favore dei figli può diminuire in caso di licenziamento del genitore onerato, ma anche che la decurtazione decisa in sede di Appello, è retroattiva alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado qualora i presupposti per un più alto importo fossero in radice insussistenti.

Nel caso di specie, l'ex moglie proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che aveva rideterminato il quantum dell'assegno in favore dei figli e a carico del padre. La donna lamentava che i giudici di merito avevano omesso di considerare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, le disponibilità patrimoniali dell'onerato anche nel rapporto di proporzione con quelle dell'altro genitore, la rispettiva capacità di lavoro professionale e/o casalinga di ciascun coniuge, il tenore di vita pregresso assicurato ai figli prima la separazione dei genitori, anche in relazione al contesto sociale del nucleo.

Bene, per gli Ermellini il ricorso è infondato.

L'ultimo comma dell'art. 156 c.c. prevede infatti che il giudice, "su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di carattere patrimoniale, qualora sopravvengano giustificati motivi. Inoltre, sempre lo stesso articolo prevede il diritto del coniuge, che non ha adeguati redditi propri, di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento e che l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato".

La Cassazione ha quindi affermato il principio secondo cui "qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può e deve procedere alla richiesta di modifica quando l'equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti".

Nel caso di specie, il licenziamento dell'obbligato risulta quindi una circostanza sopravvenuta non prevedibile al momento della iniziale determinazione dell'assegno di mantenimento, che ha causato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Cass. n. 15101/2023

27/06/2023

➡️ Recensioni online negative, false o reiterate: cosa si rischia?
➡️ Quando una recensione è legale e quando invece può essere diffamatoria?

⏩️Le recensioni negative rientrano nel diritto alla critica quando non sono lesive della dignità e dell’etica di chi le riceve. In caso contrario può configurarsi il reato di diffamazione.

21/06/2023

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