31/10/2023
Nell’ambito della pluridibattuta questione del mantenimento in favore dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, la sentenza in esame spicca per l’età della ragazza, ventiduenne, alla quale il mantenimento viene negato.
L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni è sancito dall'art. 337 septies del codice civile, norma applicabile alle separazioni, ai divorzi ed alle nascite fuori del matrimonio.
Come rilevato dalla sentenza di cui si discute, i parametri valutativi che presiedono alla verifica della sussistenza dell’obbligo per il genitore sono "la proporzionalità, in rapporto all’età dei beneficiari, la valutazione del percorso formativo e della sua ultimazione, la verifica delle eventuali condotte non diligenti del figlio".
L’onere di provare che il figlio può mantenersi da solo compete al genitore obbligato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., secondo il quale i fatti estintivi del diritto devono essere provati da chi li invochi.
Tuttavia, la giurisprudenza ha operato una distinzione, lasciando a carico del genitore l’onere probatorio fino al momento in cui il figlio non abbia esaurito il ciclo di studi o formazione previsto e ponendolo in capo al figlio quando il ciclo si sia esaurito.
In tale momento si verifica, pertanto, un’inversione dell’onere ed è il figlio a dover dimostrare di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo, impegnandosi per trovare un’occupazione in base alle opportunità effettivamente offerte dal mercato del lavoro.
Il concetto nuovo, emergente dalle più recenti pronunce (si veda
Cass., ord. 17183/2020), consiste nell’importanza data all’autoresponsabilità del figlio, il quale, oltre al diritto al mantenimento, ha il dovere di attivarsi perché quest’ultimo non sia, per il genitore, ingiustamente gravoso.
Nel caso di specie, la corte di legittimità non ha individuato alcun vizio nel percorso svolto dal giudice di merito in applicazione dei principi richiamati, né tanto meno il difetto di motivazione invocato dalla parte. La figlia, infatti, aveva abbandonato l’università senza aver sostenuto alcun esame e aveva rifiutato due congrue proposte di lavoro, senza addurre ragioni che potessero far ritenere giustificato il rifiuto.
E' infatti emerso che il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlia era imputabile direttamente alle scelte della stessa, per aver rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative e non essendo emerse nel contempo inclinazioni o aspirazioni lavorative tali da ritenere che la stessa stesse seguendo una strada formativa alternativa.
La Suprema Corte conferma quindi la correttezza della decisione della Corte territoriale, la quale ha ampiamente spiegato le ragioni a favore della revoca dell’assegno alla figlia ventiduenne, applicando correttamente il principio secondo il quale “deve escludersi che l’assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo ve**re meno in caso in cui il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all’acquisizione di competenze professionali o dipenda da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all’andamento dell’occupazione e del mercato del lavoro”.