Studio Simona Pirovano

Studio Simona Pirovano Pratiche notarili immobiliari, societarie, cessioni di azienda. Servizi amministrativi per privati ed aziende

Assistenza notarile, legale, fiscale e Servizi Amministrativi in generale

18/05/2020

Il decreto rilancio contiene anche il cosiddetto superbonus per l'edilizia di qualità con detrazioni fino al 110%, già ridefinito una rivoluzione per l'economia e l'ambiente

06/05/2020

L'ipoteca legale, strumento utilissimo per garantire il venditore, è automatica e se non ci si rinuncia occorre pagare i costi per l'iscrizione obbligatoria.

BONUS BABY-SITTING  CHI PUO’ SPETTARE E COME FUNZIONA            Con decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (in G.U. n....
05/05/2020

BONUS BABY-SITTING CHI PUO’ SPETTARE E COME FUNZIONA

Con decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, (in G.U. n. 70), per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei
provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado
(DPC 4 marzo 2020), è stato previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato
comunque non superiore complessivamente a quindici giorni per i figli di età non superiore a 12 anni per i genitori (alternativamente fra loro).

In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista per i seguenti lavoratori:

• dipendenti del settore privato;
• iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• autonomi iscritti all’INPS
• autonomi iscritti alle casse professionali (previa la comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari)

la possibilità di scegliere la corresponsione di bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
nel massimo complessivo per il nucleo familiare di 600 euro , da utilizzare per prestazioni di
assistenza e sorveglianza dei figli nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici (es. in presenza di più figli,
di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore
a 600 euro per il nucleo familiare).

Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi) a
condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario di strumenti di sostegno
al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. NASPI, CIGO, CIGS ecc.), non sia disoccupato o non lavoratore.

Il limite di età di cui sopra, pari a dodici anni, non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione
di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti
a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Il bonus viene erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50,
i beneficiari del bonus hanno pertanto l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul
sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia link. Parimenti, devono registrarsi
come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.
Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS il genitore beneficiario deve effettuare
la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della
comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stesa (stessa) .
Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere
dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, comma 3, del decreto legge, a decorrere dal 5 marzo 2020, il
bonus per l’assistenza dei figli minori di 12 anni (limite d’età che può essere superato in presenza di figli
portatori di handicap grave), spetta altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato
accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:

• medici;
• infermieri;
• tecnici di laboratorio biomedico;
• tecnici di radiologia medica;
• operatori sociosanitari.

In via ulteriore, il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In tali casi, il bonus è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo
familiare, e viene sempre erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.

Attenzione: salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti i casi, il limite
dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Attenzione: per i benefici di cui all’articolo 23 del dl n. 18/2020, è previsto uno stanziamento complessivo,
per l’anno 2020, pari a di 1.261,1 milioni di euro, destinati al congedo specifico e al bonus per i servizi di
baby-sitting per i lavoratori del settore privato, iscritti alla gestione separata e autonomi. Per i lavoratori
pubblici dei settori considerati dalla norma, il bonus per servizi di baby-sitting è riconosciuto nel limite complessivo
di 30 milioni di euro per l’anno 2020. Le domande di bonus saranno accolte, sussistendone i requisiti di legge, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive
istanze che pervengono all’INPS, saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

Il presente modello di domanda è disponibile on line sul sito internet dell’INPS, al seguente indirizzo: www.inps.it
La domanda può essere presentata con le seguenti modalità:
WEB - www.inps.it - sezione "Servizi online" > "servizi per il cittadino" > autenticazione
con il PIN dispositivo > domanda di prestazioni a sostegno del reddito > bonus servizi di baby- sitting;
CONTACT CENTER INTEGRATO - numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
PATRONATI - attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

27/04/2020

ELENCO SERVIZI
PRATICHE NOTARILI
Atti immobiliari
Atti societari
Atti per causa di morte (testamenti /accettazioni eredità)

CONSULENZA IMMOBILIARE
Acquisto e vendita immobili
Controllo regolarità catastale ed ipotecaria
Trascrizione tacita di eredità

DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
Telematiche prima presentazione
In rettifica/ modifica

CERTIFICATI IPO CATASTALI VENTENNALI
Per esecuzioni immobiliari

RICORSI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Amministrazioni di sostegno
Autorizzazione per minori
Ricorsi per accettazioni di eredità

DEPOSITO PRATICHE SOCIETARIE TELEMATICHE
Rinnovo cariche sociali
Verbali assemblea ordinaria
Trasferimento sede
Apertura PEC

TUTELA DI PATRIMONII IMMOBILIARI
Fondo Patrimoniale
Trust
Vincolo di destinazione

FORMALITA PREGIUDIZIEVOLI
Cancellazione/ iscrizione ipoteche giudiziali
Cancellazione Ipoteche legali
Cancellazione/iscrizione pignoramenti

23/04/2020

Coronavirus, come ottenere i prestiti garantiti -

20/04/2020

Bilanci societari e perdite di capitale nel periodo di pandemia

Al fine di limitare l’impatto della pandemia sull’operatività delle società, il legislatore è intervenuto con alcune norme che derogano alle regole ordinarie sull’approvazione dei bilanci di esercizio e sulle conseguenze della perdita, parziale o integrale, del capitale sociale.

Anzitutto si prevede la possibilità che l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio sia convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, anziché centoventi giorni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie (art. 106, primo comma, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Decreto Cura Italia).

Le società di capitali avranno quindi tempo fino al 28 giugno 2020 per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2019. Ciò dovrebbe consentire di redigere i bilanci avendo recuperato, almeno in parte, l’efficienza degli uffici amministrativi o degli studi professionali che le assistono.

Il legislatore ha inoltre previsto la possibilità che l’assemblea dei soci si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla discussione e l’esercizio del diritto di voto (videoconferenza), senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (art. 106, secondo comma, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Decreto Cura Italia). Le assemblee si possono dunque svolgere senza alcun contatto tra le persone, e senza necessità di spostamento.

Le società a responsabilità limitata possono infine consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (art. 106, terzo comma, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Decreto Cura Italia).

Regole specifiche sono previste per le società quotate in mercati regolamentati.

Ancora più rilevanti sono le disposizioni che sospendono temporaneamente l’applicazione delle norme relative alla perdita, parziale o integrale, del capitale sociale (art. 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto Decreto Liquidità).

A decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano:

- le norme che, in caso di perdita superiore al terzo del capitale sociale, impongono all’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio successivo di deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, oppure la trasformazione della società (art. 2446, commi secondo e terzo, c.c. e art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, c.c.);

- le norme che, in caso di perdita superiore al terzo del capitale sociale, e che riduce il capitale al disotto del minimo legale, impongono di deliberare immediatamente la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento a importo non inferiore al minimo, oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. e art. 2482-ter c.c.);

- le norme in base alle quali la riduzione del capitale al disotto del minimo legale o la perdita totale del capitale determinano lo scioglimento della società, con conseguente apertura della liquidazione (art. 2484, primo comma, n. 4, c.c. e art. 2545-duodecies c.c.).

Per i finanziamenti effettuati a favore delle società nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020, è inoltre sospesa l’applicazione delle norme che prevedono, nella s.r.l., la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci rispetto agli altri creditori, se concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento a capitale (art. 2467 c.c.) e che, nell’ambito della disciplina in materia di direzione e coordinamento di società, estendono l’applicazione di tale regola ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti a essa sottoposti (art. 2497-quinquies c.c.) (art. 8 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, cosiddetto Decreto Liquidità). Viene così incentivato il finanziamento da parte dei soci alla società.

17/04/2020

Intanto il governo pensa all'introduzione del reddito di emergenza e alla conferma del bonus per gli autonomi, che potrebbe salire anche oltre gli 800 euro

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