Avv. Eleonora Cordoni

Avv. Eleonora Cordoni Lo studio legale Cordoni è specializzato nel diritto civile e in particolare nel diritto della famiglia, della persona e dei minori.

Un interessante articolo sugli effetti della revoca dell’assegno di mantenimento. I recenti orientamenti della Corte di ...
13/08/2022

Un interessante articolo sugli effetti della revoca dell’assegno di mantenimento. I recenti orientamenti della Corte di Cassazione circa la restituzione delle somme percepite qualora l’assegno sia revocato ab origine.

Gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione sulla revoca dell'assegno di mantenimento e la restituzione delle somme percepite

Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che contengano il tras...
30/12/2021

Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che contengano il trasferimento di beni immobili a favore di un coniuge o della prole. Di seguito la massima delle SSUU della Suprema Corte.

"Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio (che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica soggettiva circa l’intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari."
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/21761_07_2021_oscuramento_no-index.pdf

L'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole permane nonostante la nuova convivenza. Il Comunicat...
13/11/2021

L'assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole permane nonostante la nuova convivenza.
Il Comunicato Stampa della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n. 32198 pubblicata in data 5 novembre 2021, a risoluzione di un contrasto, le Sezioni Unite della Corte sono intervenute a definire la sorte dell’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole, qualora questo instauri una stabile convivenza con un nuovo compagno.
Esse hanno affermato in primo luogo che, allo stato attuale, l’instaurazione della nuova convivenza non comporta la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno.
La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona non è però irrilevante: le Sezioni Unite affermano che l’ex coniuge, in virtù del suo nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità, non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno.
Tuttavia, non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno, che verrà quantificata tenendo anche in conto la durata del matrimonio, purchè provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio.
La Corte segnala come modalità più idonee di liquidazione dell’assegno limitato alla componente compensativa l’erogazione di esso per un periodo circoscritto di tempo, o la sua capitalizzazione, allo stato attuale possibili soltanto previo accordo delle parti, e valorizza l’importanza dell’attività propositiva e collaborativa del giudice, degli avvocati e dei mediatori familiari per raggiungere la soluzione più rispondente agli interessi delle persone.
Di seguito il testo integrale della sentenza.
https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/32198_11_2021_no-index.pdf

E' esente dall'imposta di registro il trasferimento della casa all'ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omol...
02/04/2021

E' esente dall'imposta di registro il trasferimento della casa all'ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti patrimoniali di separazione consensuale.

Fonte:

E' esente dall'imposta di registro il trasferimento della casa all'ex coniuge, effettuato in adempimento di accordi omologati dal tribunale in sede di regolamento dei rapporti ...

IL DIVORZIO BREVE Il cosi detto Divorzio breve, introdotto con la legge 6 maggio 2015, n. 55, riduce   i tempi per la do...
04/09/2020

IL DIVORZIO BREVE
Il cosi detto Divorzio breve, introdotto con la legge 6 maggio 2015, n. 55, riduce i tempi per la domanda di divorzio.
Con la riforma, ancorchè si sia ridotto lo spazio tra la separazione e la possibilità di procedere al divorzio non si è operato il passo maggiormente decisivo ovvero quello di eliminare la fase della separazione per giungere fin da subito allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Cosa stabilisce la legge.
Tempi per la proposizione della domanda di divorzio.
Nelle separazioni giudiziali:
Il tempo per la proposizione della domanda di divorzio passa dai tre anni a dodici mesi, il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale.
Nelle separazioni consensuali, :
Il tempo per la proposizione della domanda di divorzio si riduce a sei mesi, decorrenti dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale e ciò, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale
Il temine dei sei mesi decorre, ancorché non sia specificato nel testo normativo, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.
Scioglimento anticipato della comunione legale
La legge 55/15 introduce una seconda novità relativa allo scioglimento della comunione legali, prevedendo che nel caso di separazione giudiziale, la comunione si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, mentre in caso di separazione consensuale, la comunione si ha per sciolta dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
Lo scioglimento ha efficacia ex nunc, ciò vuol dire che non retroagisce fino al momento della domanda di separazione personale.
I rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale, sono definiti pertanto sin da subito.

Indirizzo

Via Delle Piagge 42
Tivoli
00019

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
Giovedì 09:00 - 17:00
Venerdì 09:00 - 17:00

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