Avvocato Alessandro Dall’Igna

Avvocato Alessandro Dall’Igna Avvocato esperto in diritto penale e risarcimento danni alla persona

29/09/2020
Un ringraziamento alle decine di partecipanti per gli interessanti spunti offerti dalle loro domande, a Michele Brusater...
28/09/2020

Un ringraziamento alle decine di partecipanti per gli interessanti spunti offerti dalle loro domande, a Michele Brusaterra, Fabiano Fabris e Renato Matteazzi

07/09/2020
LA LIBERAZIONE DAL PROTESTO DI ASSEGNINel drammatico periodo di crisi economica che stiamo attraversando, torna d’attual...
24/08/2020

LA LIBERAZIONE DAL PROTESTO DI ASSEGNI

Nel drammatico periodo di crisi economica che stiamo attraversando, torna d’attualità la necessità di sapere come tutelarsi nel caso in cui un nostro assegno venga protestato.
E’ noto che, quando viene elevato un protesto, il debitore viene iscritto nel Registro Informatico Nazionale dei Protesti (che è tenuto presso la Camera di Commercio) nonché presso la Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.).
Le conseguenze dell’iscrizione in tali registri sono l'interdizione ad emettere assegni per un periodo di 6 mesi e l’impossibilità di porre in essere contratti con intermediari finanziari: in altre parole il protestato non potrà aprire conti correnti ed ottenere finanziamenti, siano essi fidi, mutui, etc.
Solo qualora entro i 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo si provveda l'assegno, comprensivo della penale del 10% del debito e degli interessi, si potrà evitare l'iscrizione alla Centrale Allarmi Interbancaria.
Se ciò non avvenga, il protesto decade dopo 5 anni dalla sua levata ed il debitore verrà viene automaticamente riabilitato.
E possibile anticipare la riabilitazione mediante pagamento del debito e successiva istanza di riabilitazione da avanzare al Presidente del tribunale territorialmente competente.
La richiesta deve essere presentata mediante ricorso al ricorso devono essere allegati a) visura camerale con valore di certificazione dalla quale risulti che non vi sono ulteriori protesti in corso, b) quietanza liberatoria, con firma autenticata, rilasciata dal creditore che attesti l'avvenuto pagamento della somma portata dall’assegno, c) l’originale dell’assegno protestato, d) copia del documento d'identità del debitore.
Il Presidente del Tribunale, entro 20 giorni dal deposito del ricorso, deve decidere sulla domanda: nel caso di accoglimento autorizzerà la Camera di Commercio a cancellare l’istante dal registro informatico nazionale dei protesti ed il decreto di riabilitazione verrà quindi pubblicato nel Bollettino dei Protesti.
L'interessato, una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, dovrà depositarne una copia autentica presso l'Ufficio Protesti della Camera di Commercio territorialmente competente che procederà alla cancellazione definitiva entro i successivi 20 giorni
Con la riabilitazione il protesto viene cancellato ed è come se non fosse mai esistito.

23/07/2020

BONUS 110%: COME SI CEDE IL CREDITO?

La legge N. 77/2020 di conversione del D.L. 34/2020, esattamente all’art. 121, ci indica come trasformare la detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo dovuto ed in credito d’imposta cedibile.
In altre parole la legge ci spiega come si possono detrarre dalle imposte le fatture pagate per i lavori di efficientamento energetico e/o come si possono cedere questi crediti d’imposta a terzi soggetti.

La procedura è piuttosto complessa perché volta ad evitare truffe o fatture “gonfiate” e richiede l’assistenza di un professionista abilitato.

Il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

CENNI PRATICI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO- legge 22 dicembre n.219, entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018 -Com...
18/05/2020

CENNI PRATICI SUL TESTAMENTO BIOLOGICO
- legge 22 dicembre n.219, entrata ufficialmente in vigore il 31 gennaio 2018 -

Come è noto, il consenso libero e informato del paziente è presupposto indispensabile per l'avvio o la prosecuzione di un trattamento sanitario: tale consenso deve essere espresso in forma scritta o, se le condizioni del paziente non lo permettono, tramite videoregistrazione.
Vi è la possibilità, per paziente e medico, di pianificare in maniera condivisa le cure da porre in essere dinanzi all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica, invalidante o caratterizzata da un'evoluzione inarrestabile verso un esito infausto. Ne consegue che, nel caso in cui il paziente non sia più in grado di esprimere il proprio consenso ad un determinato trattamento, il medico dovrà attenersi a quanto in precedenza pianificato. Resta ovviamente ferma la possibilità per il paziente di modificare in ogni momento l'atto di pianificazione: infatti il consenso informato può sempre essere revocato.
DAT - Disposizioni Anticipate di Testamento
Le Disposizioni Anticipate di Testamento (DAT) sono lo strumento mediante il quale ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, alle quali riferirsi nell'ipotesi di una futura incapacità di autodeterminarsi. Tramite le DAT è possibile anche esprimere anticipatamente il proprio consenso o il proprio rifiuto rispetto a trattamenti sanitari od a scelte terapeutiche ed incaricare una persona di fiducia di fare le proprie veci e rappresentare la propria volontà al medico ed alle strutture sanitarie.
Il fiduciario può essere scelto tra qualsiasi persona, purché maggiorenne e capace di intendere e di volere: chiaramente, chi viene nominato non è obbligato a ricoprire tale incarico ma può rinunciarvi a sua discrezione con atto scritto. L'incarico può sempre essere revocato da colui che lo ha conferito.
Se il fiduciario non viene nominato, oppure è premorto, divenuto incapace, è stato revocato od ha rinunciato al proprio incarico, le volontà del disponente sono solo quelle contenute nelle DAT. Resta comunque salva la possibilità da parte del giudice tutelare (in caso di necessità e dopo aver ascoltato il coniuge o la parte dell'unione civile o in subordine i figli o in ulteriore subordine gli ascendenti del paziente) di nominare un fiduciario o di investire dei suoi compiti l'amministratore di sostegno .
Le DAT vanno redatte per atto pubblico o per scrittura privata: esse possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni od altri dispositivi utili nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte alla “disabilità” di comunicare del soggetto che intende redigerle. In ogni caso, sono esenti da registrazione, bollo e qualsivoglia tributo, imposta, tassa o diritto.
Dunque, in generale le DAT devono essere obbligatoriamente rispettate dal medico: viene tuttavia fatta salva la possibilità di disattenderle, previo necessario accordo con il fiduciario, nel caso sopravvengano delle terapie che all'atto della loro sottoscrizione non erano prevedibili e che sono potenzialmente in grado di assicurare un miglioramento delle condizioni di vita del paziente.

In edicola da domani con un mio contributo sulla responsabilità penale degli amministratori
20/04/2020

In edicola da domani con un mio contributo sulla responsabilità penale degli amministratori

Una conferma di ciò che molti clienti mi riferiscono
07/04/2020

Una conferma di ciò che molti clienti mi riferiscono

Le banche e le finanziarie “hanno continuato ad incassare le rate del mutuo del 31 marzo, anche in mancanza di liquidità sui conti correnti, andando così contro le disposizioni di legge“. In particolare “per l’80% delle persone che hanno scritto è stato impossibile ottenere la sospensione...

06/04/2020

UN IPOTESI DI ESTINZIONE DELLA PENA: LA RIABILITAZIONE

In questo periodo storico caratterizzato dalla pandemia covid-19, torna alla ribalta il problema della situazione delle carceri italiane e quello della possibile promulgazione di un indulto. Poiché è possibile che esso, se promulgato, sia concesso solo ai soggetti condannati ma riabilitati, l’istituto della riabilitazione torna ad essere di attualità.

Il codice penale prevede che i soggetti condannati possano ottenere la “riabilitazione” cancellando gli effetti penali della condanna e delle pene accessorie per riacquistare così le capacità giuridiche eventualmente perdute ed evitando che, nel caso di successive condanne, siano applicati gli aumenti di pena per i soggetti recidivi.
Ad esempio verranno annullate l'interdizione dai pubblici uffici (artt. 19, 28 e 29 c.p.), da una professione od arte (artt. 30 e 31 c.p.); la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà (art. 34 c.p.); la perdita del diritto agli alimenti (art. 433 c.c.) e dei diritti successori verso l'offeso (art. 456 c.c.); sarà impedita la valutazione della condanna agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato (art. 106 c.p.) e si otterrà l'estinzione della dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e della dichiarazione di tendenza a delinquere (art. 109 c.p); il condannato sarà reintegrato nel diritto ad ottenere l'amnistia e l'indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne. L'intervenuta riabilitazione restituirà il diritto di elettorato attivo ai condannati ad una pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici nonché il diritto ad ottenere l'autorizzazione all'attività di mediazione di veicoli usati e l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.
Si sottolinea, tuttavia, che il Giudice potrà sempre valutare i precedenti penali e giudiziari del riabilitato nell’applicare una nuova pena così come, in genere, la sua condotta di vita ai sensi dell’art. 133 c.p.

Nella pratica quotidiana le persone mirano ad ottenere la riabilitazione penale soprattutto per non essere penalizzate nella ricerca di nuovi posti di lavoro o per non permettere di far conoscere agli altri che nel passato si sono commessi reati.
Invero, seppure per lo Stato la sentenza di condanna sarà sempre visibile con accanto l’annotazione che è stata concessa la riabilitazione, per i certificati del casellario giudiziario ad uso dei privati la precedente condanna non sarà più visibile. Dunque condanna e riabilitazione compariranno sul certificato richiesto dagli uffici che esercitano la giurisdizione penale e dagli uffici del pubblico ministero (nonché dal difensore su autorizzazione del giudice procedente) ma non sul certificato richiesto dal privato, da una pubblica amministrazione o da un gestore di pubblico servizio, giacché questi ultimi avranno diritto ad ottenere solo i certificati recanti le iscrizioni che risulterebbero se l'avesse richiesto l'interessato.

L’art. 179 del codice penale specifica le condizioni necessarie perché possa essere richiesta e concessa la riabilitazione:
- devono essere decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta; il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi e di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- il condannato deve avere dato prove effettive e costanti di buona condotta.
La riabilitazione non può invece essere concessa quando il condannato:
- sia stato sottoposto a misura di sicurezza , ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
- non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.”
Un’ipotesi particolare si verifica qualora la condanna sia stata promulgata mediante il cosiddetto patteggiamento, ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Per tali sentenze, se la pena detentiva non è superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, l'effetto estintivo del reato si produce automaticamente a seguito del decorso del tempo di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, o di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione; si evidenzia che l’estinzione del reato per le sentenze di patteggiamento ha un campo di applicazione ancora più ampio rispetto alla riabilitazione, perchè con l’estinzione del reato si estingue “ogni effetto penale della condanna” e quindi anche le misure interdittive che si vogliono elidere con il procedimento di riabilitazione.
Seppur nel caso di patteggiamento l’estinzione del reato sia automatica, per ottenere la non visibilità della condanna nel casellario giudiziale ad uso dei privati è necessario chiedere al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale che ha irrogato la condanna l’estinzione del reato.
Per completezza si evidenzia che l’ambito applicativo del patteggiamento è stato ampliato dall'art. 1, L. 12.6.2003, n. 134 talchè oggi si possono "patteggiare" anche pene fino a cinque anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria: in tal caso non vige l’ effetto estintivo del reato previsto solo per le sentenze di applicazione della pena su richiesta non superiore a due anni: ne consegue che per pene “patteggiate” superiori a due anni di reclusione andrà comunque chiesta la riabilitazione.

31/03/2020

È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
In seguito all’emergenza Covid, l’operatività del fondo Gasparrini è stata estesa, consentendo di accedere al medesimo anche ai lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in passato della sospensione (purché l’ammortamento sia ripreso da 3 mesi);
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.

Qui trovate il modulo:

Indirizzo

Viale Francesco Bassani, Thiene VI
Thiene
36016

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