Pozzi Avv. Roberto

Pozzi Avv. Roberto L'Avv. Roberto Pozzi opera su tutto il territorio nazionale con studi di riferimento collocati sia a Tesero (TN) che a Genova.

Il professionista, che si avvale di collaborazioni consolidate con professionisti in ogni settore commerciale (commercialisti, consulenti del lavoro, notai, geometri, architetti, agenzie investigative), a seconda delle esigenze della clientela, opera prevalentemente nelle seguenti materie: DIRITTO CIVILE: - contrattualistica, - recupero crediti, - consulenza stragiudiziale in materia familiare, -

composizione delle crisi familiari(separazione e divorzi), - successioni e donazioni, - risarcimento danni da sinistri stradali, - responsabilità medica, - controversie condominiali, - controversie in materia di lavoro(in collaborazione con l'avv. Erika Campochiaro), DIRITTO PENALE: - guida in stato di ebbrezza: istanze di patteggiamento e/o istanza ammissione ai Lavori di Pubblica Utilità(con l'ausilio di strutture convenzionate); DIRITTO AMMINISTRATIVO: - ricorsi avverso provvedimenti amministrativi in materia urbanistica e di lavori pubblici.

20/03/2018

Le infrazioni al Codice della Strada e la comunicazione dei dati del conducente

Come impugnare un verbale

In questo articolo ci occuperemo di un altro argomento sempre attuale, ovvero l’individuazione del soggetto che risponde delle infrazioni al Codice della Strada nel caso in cui il proprio mezzo sia guidato da terze persone.
In tale senso un particolare monito di attenzione è stato posto dalla Corte di Cassazione a tutti i proprietari dei veicoli che – per il principio che la legge non ammette ignoranza - devono sapere chi è il soggetto alla guida del proprio mezzo. Nello specifico, l’art. 126 bis, 2-3-4° comma, del Codice prevede testualmente che “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.
Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.143. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica”.
Le conseguenze.
Il proprietario che ha omesso di adeguatamente vigilare sull’utilizzo del proprio mezzo è chiamato a rispondere dell’infrazione commessa in caso di mancata comunicazione dei dati personali relativi alla patente di guida del conducente che effettivamente ha commesso la violazione al Codice della Strada, con la conseguenza che oltre all’aggravio della sanzione, il primo risponderà altresì di tutte le conseguenze economiche e della relativa perdita dei punti sulla propria patente.
A confermarlo è stata anche una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la n. 18567/2017, che ha posto l’accento su un principio cardine del Codice della Strada: non sono ammesse infatti comunicazioni generiche, reticenti, errate o incomplete relativamente ai dati obbligatori del conducente del veicolo.
Non può quindi considerarsi adempiuto l’obbligo di comunicazione con la mera elencazione di tutti i soggetti che hanno a disposizione l’autoveicolo; come nel caso oggetto della sentenza sopra menzionata, non è sufficiente dichiarare, come spesso avviene, che “….non può pretendersi il censimento continuo dell’uso del veicolo”, né tanto meno è sufficiente inoltrare alle autorità una raccomandata con dati incompleti in cui si afferma
che il veicolo è guidato indistintamente dal proprietario o da altri componenti della famiglia (nella pronuncia in oggetto si faceva riferimento ai coniugi).
Il proprietario quindi – in quanto responsabile della circolazione del mezzo - è tenuto a conoscere l’identità del soggetto a cui ne affida la conduzione, altrimenti sarà chiamato a rispondere personalmente delle infrazioni commesse in conseguenza della circolazione.
Nel caso in cui la comunicazione non indichi una singola persona, nei confronti del trasgressore sarà emesso un ulteriore e diverso verbale di accertamento per non aver comunicato i dati all’ente accertatore.
Importante è evidenziare che la comunicazione erronea o parziale dei dati comunicati non fa decorrere il termine per la notifica del secondo verbale.
Infatti chi ha comunicato dati imprecisi può sempre, entro i 60 giorni dalla notifica del primo verbale di accertamento, inviare una ulteriore comunicazione in modo da evitare il secondo verbale.
Come impugnare una contravvenzione
Di seguito una breve linea guida.
Le contravvenzioni al codice della strada consentono un doppio ordine di ricorsi: quello amministrativo e quello giurisdizionale, con quest'ultimo che, se presentato, esclude il primo.
In entrambi i casi, è necessario rispettare i termini perentori di decadenza.
E’ quindi essenziale leggere attentamente il verbale e soprattutto rammentare con precisione la data del suo ritiro in caso di notifica, ricordando altresì che viene meno il senso del ricorso se si è già conciliato, ovvero se è già stata pagata la contravvenzione.
Ricorso amministrativo
Se il trasgressore intende impugnare la multa per vizi di forma o di merito si consiglia il ricorso amministrativo gerarchico che va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentato a mano, presso l'ufficio Depenalizzazioni, od anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l'ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto competente.
Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni. decorrenti dalla contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.
Il Prefetto potrà accogliere la richiesta del cittadino conseguentemente annullando la multa con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso, che scatta
quando, decorsi 120 giorni dal deposito del ricorso, il Prefetto non si sia ancora pronunciato.
Diversamente, qualora ritenga infondato il ricorso, nel termine di 120 giorni il Prefetto emetterà un'ordinanza di pagamento di importo superiore a quello contestato, ovvero il doppio, oltre ad una maggiorazione finalizzata a coprire le spese del procedimento.
Contro il Provvedimento del Prefetto, il cittadino potrà proporre impugnazione al Giudice di Pace.
Ricorso giurisdizionale
Questo rimedio ha un termine di decadenza più breve, ovvero 30 giorni dall’avvenuta notifica o contestazione dell'infrazione o dalla notifica del rigetto da parte del Prefetto ed investe in prima istanza il Giudice di Pace competente a conoscere della controversia.
Va depositato a mano nella cancelleria dell'ufficio del Giudice di Pace, od a mezzo posta con raccomandata a/r.
A seguito del deposito si aprirà un contenzioso contro l’autorità che ha emesso il verbale e verrà fissata una prima udienza di comparizione delle parti.
Il cittadino potrà promuovere la causa in proprio oppure avvalendosi di un legale.
Contro il rigetto del ricorso da parte del Giudice di Pace, è invece possibile agire, in secondo grado, presso il Tribunale del circondario relativo.
Autotutela
Una terza via – a seconda della tipologia della contestazione è anche la più rapida - è poi quella di contestare l'addebito presso lo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione, affinché il verbale venga annullato in autotutela.
La via dell’autotutela non esclude né il ricorso amministrativo né quello giudiziario: infatti, se non si otterrà il provvedimento richiesto, si potrà sempre decidere di tentare il ricorso al Prefetto od al Giudice di Pace.
Per quanto concerne gli esborsi, il ricorso giurisdizionale - presso il Giudice di Pace ed eventualmente dinanzi al Tribunale - è evidentemente più costoso di un mero ricorso al Prefetto. Andranno infatti anticipati i costi relativi al Contributo Unificato ed eventualmente l’onorario professionale del legale qualora incaricato. Viceversa il ricorso amministrativo non contempla spese eccettuate quelle postali derivanti dall’invio della raccomandata.
Il ricorso giudiziario costituisce tuttavia la soluzione migliore qualora la sanzione sia economicamente più rilevante e, soprattutto, se da tale sanzione deriva la sottrazione di punti dalla patente di guida.
E’ comunque doveroso precisare che sia per il ricorso amministrativo che per quello giudiziario non è necessaria l'assistenza di un avvocato, mentre si rende obbligatoria nell’eventuale impugnazione del provvedimento davanti al Tribunale.
Come redigere il ricorso
Il ricorso amministrativo o quello giudiziario devono essere redatti in forma scritta.
Devono imprescindibilmente contenere i seguenti elementi essenziali:
1. l’autorità adita;
2. generalità del ricorrente;
3. breve riassunto dei fatti con indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata;
4. motivazioni del ricorso;
5. richiesta di annullamento;
6. eventuali atti allegati che supportino le proprie motivazioni:
7. data e firma;
8. altri atti allegati che diano supporto alla richiesta di annullamento della contravvenzione;
9. domicilio legale per il ricorso al Giudice di Pace.
E’ poi bene conoscere alcuni errori materiali più frequenti che possono determinare la nullità della contravvenzione:
 Omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato;
 Omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione;
 Omessa o non completa identificazione del veicolo;
 Omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione;
 Omessa o erronea indicazione dell'autorità presso cui presentare ricorso;
 Mancata esposizione dei fatti;
 Errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata.
Gli errori più "gravi" nell’elevazione della contravvenzione possono così di seguito essere individuati:
o Errore nell’identificazione della persona;
o Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo;
o Errata rilevazione della targa del veicolo;
o Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell'infrazione

05/07/2017

Il MANTENIMENTO DELL’EX CONIUGE DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO: ECCO COSA CAMBIA CON LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CIVILE N. 11504 DEL 10/5/2017

Per comprendere la reale portata di questa innovativa pronuncia della Suprema Corte, destinata a lasciare dietro di se una lunga serie di ricorsi e di inevitabili polemiche, occorre preliminarmente fare un passo indietro per capire come la materia sia stata sino ad oggi regolata e decisa nella aule di Tribunale.
L’art. 156 del Codice Civile prevede “…il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.” e che “L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”
Il concetto di “adeguatezza” è sempre stato dalla giurisprudenza associato al tenore di vita in costanza di matrimonio, a fronte del fatto che, come noto, con la separazione dei coniugi, permangono e sussistono pur sempre gli obblighi di solidarietà reciproca fra i medesimi.
Le “circostanze” invece costituiscono tutti quegli elementi di carattere patrimoniale che devono essere tenuti in considerazione dal Giudice per ricostruire la capacità economica delle parti.
Superata la prima fase della separazione, trascorsi i necessari 6 mesi decorrenti dall’omologa, così come previsto dalla recente Legge 55/2015, si giunge alla fase divorzile, per la quale l’art. 5, comma 6 della legge 898/70, statuisce che, presupposto per il riconoscimento dell’assegno sia la mancanza di mezzi adeguati (intesi come sostanze patrimoniali personali) e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Proprio i mezzi adeguati cui la norma fa riferimento venivano parametrati, sino all’uscita della pronuncia in esame, al tenore di vita che i coniugi godevano durante il matrimonio.
Per quanto poi concerne la concreta liquidazione dell’assegno divorzile, al fine di procedere alla sua determinazione il Giudice doveva tener conto dei seguenti parametri:
1. Condizione dei coniugi;
2. Contributo personale ed economico alla conduzione familiare;
3. Contributo personale ed economico alla formazione del patrimonio familiare;
4. Reddito dei coniugi;
5. Durata del matrimonio.
Con la sentenza del maggio 2017 la Corte di Cassazione imprime una svolta decisiva alla valutazione sino a quel momento data dell’assegno di divorzio nonché ai requisiti necessari per la sua determinazione.
I Giudici di Roma affermano a chiare lettere che con il divorzio ciascun coniuge diventa una persona singola, svincolata da quei doveri di assistenza morale e materiale che l’art. 143 del Codice Civile riconduce al matrimonio.
Ne consegue che la Corte finisce per disassociare il parametro del “tenore di vita” ai fini del riconoscimento all’assegno di mantenimento, optando invece per il criterio dell’indipendenza ed autosufficienza economica del coniuge richiedente ed indicando quindi gli indici dai quali desumere suddetta autosufficienza:
1. Il possesso di redditi di qualunque specie;
2. Il possesso di rendite patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
3. Le capacità e possibilità effettive di lavoro personale;
4. La disponibilità di una casa di abitazione (spesso coincidente con quella assegnata dal Giudice in presenza di figli).
La pronuncia in esame, pur costituendo un precedente importante, per quanto non riconducibile alle ben più autorevoli Sezioni Unite, dovrà necessariamente passare attraverso le inevitabili interpretazioni che i Giudici dei singoli Tribunali, chiamati a recepirla, sapranno e vorranno dare del concetto di autosufficienza, che, allo stato, appare alquanto vago e comunque bisognoso di una adeguata e doverosa contestualizzazione al caso singolo onde evitare di distruggere quel castello giurisprudenziale che sino ad oggi ha consentito, nel bene o nel male, di dirimere questioni familiari assai complesse.

Indirizzo

Tesero
38038

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