Studio Legale Avv. Filippo Liti

Studio Legale Avv. Filippo Liti Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia. Iscritto all’Albo degli Avv

20/10/2023

Cass. civ. Ordinanza Sez. II num. 28090/2023 Data pubblicazione 5 Ottobre 2023

Notificazione - Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio - Consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, allo ufficio o all'azienda – Onere della prova

In caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione, l'onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l'inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass. n. 27587 del 2018; Cass. n. 8418 del 2018; Cass. 12181 del 2013)

28/02/2023

Cessioni in blocco e onere della prova del cessionario

Tribunale Prato, 03 Febbraio 2023. Est. Sirgiovanni.

Contratti bancari – Cessione credito ex art. 58 Tub – Mancato deposito contratto – Difetto legittimazione cessionario – Sussistenza – Contestazione legittimazione con note ex art. 183 cpc – Ammissibilità – Revoca decreto ingiuntivo – Condanna spese cessionario

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

È ammissibile la contestazione della carenza di legittimazione del cessionario nelle memorie ex art. 183 c.p.c. n.1, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito e non nell’originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

In presenza di contestazioni in merito alla legittimazione attiva, il creditore cessionario ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta con condanna alle spese di lite.

17/11/2022

Separazione e Divorzio, sì alla restituzione dell'assegno se mancavano i presupposti.

Le Sezioni Unite Civili, sentenza 32914 depositata il 9/11/2022, aprono al ristoro di quanto indebitamente versato ove si accerti l'insussistenza «ab origine» delle condizioni per il mantenimento. No al diritto di ripetere le somme nel caso di semplice rimodulazione al ribasso

04/11/2022

Atto di precetto: nessuna conseguenza dall’omissione dell’avviso al debitore circa l’opportunità di accedere alla procedura di sovraindebitamento

Cassazione civile, sez. III, 26 Luglio 2022, n. 23343. Pres. De Stefano. Est. Saija.

Esecuzione forzata - Atto di precetto - Avvertimento al debitore dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

L'omissione dell’avvertimento di cui all'art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) - che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”

03/11/2022

Fideiussione omnibus conforme al modello ABI e clausola di pagamento a semplice richiesta

Tribunale Cremona, 18 Ottobre 2022. Est. Moro.

Fideiussione omnibus conforme al modello ABI - Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art.1957 c.c. - Clausola di pagamento a semplice richiesta scritta

Fideiussione - Decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art.1957 c.c. - Solidarietà passiva del fideiussore

In una fideiussione omnibus, quand'anche la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c. sia nulla in quanto manifestazione di un accordo anticoncorrenziale, pur tuttavia, se il fideiussore si è impegnato a pagare "a semplice richiesta scritta" quanto dovuto dal soggetto garantito, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1957 c.c., di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza del credito deve ritenersi soddisfatto con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, senza necessità di proporre entro lo stesso termine un'azione giudiziale.

Nel termine semestrale di decadenza previsto dall'art.1957 cod. civ., il creditore può promuovere le proprie istanzenei confronti del debitore principale o del fideiussore, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta a lui spettante in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.

13/07/2022

La messa alla prova fa il bis. Per reati contestati in più procedimenti ma unica azione.

La messa alla prova dell'imputato che sospende il processo, può essere concessa una seconda volta quando i reati sono contestati in procedimenti diversi, ma risultano commessi con un'unica azione o omissione - oppure - in esecuzione di un solo disegno criminoso.

Lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza 174/22 del 12 luglio, che dichiara illegittima la disposizione in cui non consente il bis alla messa alla prova quando si procede per reati connessi, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) c.p.p., con altri illeciti per i quali il beneficio risulta già concesso.

23/06/2022

LA CORTE DI GIUSTIZIA ATTRIBUISCE AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE IL POTERE-DOVERE DI VERIFICARE IL CARATTERE ABUSIVO DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO POSTO ALLA BASE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

TITOLO ESECUTIVO;
Corte di giustizia UE, 17 maggio 2022
Corte giustizia Unione Europea, Grande Sez., Sent., 17/05/2022, cause riunite C-693/19, C-831/19

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo.

23/06/2022

Dovere di pronta chiusura del conto corrente

ABF Roma, 23 Febbraio 2022, n. 3289. Pres. Sirena. Est. Sarzana di S. Ippolito.

Conto corrente – Recesso del cliente – Chiusura del conto

In materia di rapporti di conto corrente, la banca è tenuta a dare pronta esecuzione al recesso del cliente e alla conseguente richiesta di chiusura del conto, non potendo disattendere tale richiesta né ritardarne l’esecuzione in considerazione dell’esistenza di un credito nei confronti del recedente (nel caso di specie, è stata ritenuto illegittimo il comportamento dell’intermediario che aveva chiuso il conto a distanza di circa tre mesi dalla richiesta del cliente).

23/06/2022

Responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, rischio professionale e controllo degli estratti conto

Cassazione civile, sez. I, 20 Maggio 2022, n. 16417. Pres. Acierno. Est. Caiazzo.

Strumenti elettronici - Responsabilità della banca - Rischio professionale - Colpa grave dell'utente - Controllo degli estratti conto

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente (Cass., n. 2950/17).

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

23/06/2022

Sent. num. 27528 - pubb. 22/06/2022

Accettazione di eredità con beneficio di inventario e condanna al pagamento delle spese di lite

Tribunale Nocera Inferiore, 26 Maggio 2022. Est. Bobbio.

Accettazione eredità - Beneficio di inventario - Condanna alle spese di lite - Limiti

Il limite alla responsabilità dell’erede che abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario (il quale non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti) riguarda anche le eventuali spese di lite, quale che sia il tenore letterale della formula adoperata dal giudice nel pronunciare la condanna al pagamento delle spese, sia che la condanna contenga la formula “limitatamente a quanto ereditato” sia che consista in una generica pronuncia di condanna.

31/05/2022

Responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, rischio professionale e controllo degli estratti conto.

In tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente (Cass., n. 2950/17).

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto.

26/04/2022

L'opposizione a precetto non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata

Cassazione civile, sez. III, 26 Gennaio 2022, n. 2347. Pres. De Stefano. Est. Guizzi.

Opposizione a precetto – Sospensione del termine di efficacia del precetto – Impossibilità di iniziare l’esecuzione oltre il termine di cui all'art. 481 c.p.c. – Esclusione – Ragioni

L'opposizione a precetto determina la sospensione del termine di efficacia dello stesso ma non impedisce al creditore di procedere all'esecuzione forzata, anche dopo il decorso del termine di cui all'art. 481 c.p.c. e senza necessità di attendere la definizione del giudizio di opposizione, in tal modo bilanciandosi il vantaggio di poter avviare l'esecuzione in qualsiasi momento con il rischio connesso all'eventuale accoglimento dell'opposizione medesima.

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