Antonella.Papetti

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20/08/2025

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LE SEPARAZIONI E I DIVORZI NON SONO FALLIMENTI 💔

′′ Un giorno ci sposiamo, formiamo una famiglia, siamo felici qualche anno... e all'improvviso tutto cambia, senza rendercene conto, l'amore finisce.
E poi la gente mormora, ti giudica e alla fine condanna:
′′ hanno fallito nel loro matrimonio ".
e non è vero.
Fallire è giocare ad essere ′′ la famiglia felice ".
Fallire è ingannare il tuo partner, i tuoi figli e te stesso...
Fallire è rimanere per convenienza.
Fallire significa manipolare il tuo partner con i figli.
Fallire è vivere una vita grigia.
Fallire è non arrivare felice a casa tua ogni sera.
Fallire è elemosinare l'amore di chi non ti ama più.
Fallire è fingere di amare. Fallire è rimanere per paura della solitudine.
Fallire è vivere con qualcuno per paura di ′′ cosa diranno ".
Fallire è non lottare per essere felici.. fallire è credere che l'amore non esista...
Il mio rispetto per tutti coloro che hanno avuto il coraggio di non vivere nel fallimento.
E il più grande applauso a tutti coloro che sono ancora felici e innamorati dopo tanti anni
Combatti per il tuo matrimonio, ma quando non c'è più motivo di lottare... combatti per la tua felicità ".

(Nataly Vivanco)

28/02/2024

Per stabilire chi è il soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa automobilistica "bollo auto", in caso di passaggio di proprietà di autovetture tra privati, ...

03/12/2023
💚
13/08/2023

💚

https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9597
23/05/2023

https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=9597

Il presente contributo si propone di offrire un quadro, certamente non esaustivo, delle novità normative introdotte dal d.lgs. n. 150/22 in tema di processo “in absentia”, con particolare riferimento ad alcune questioni interpretative sorte, nei primi mesi

https://renatodisa.com/divisione-giudiziale-e-la-produzione-dei-certificati-relativi-alle-trascrizioni-e-iscrizioni-sull...
21/05/2023

https://renatodisa.com/divisione-giudiziale-e-la-produzione-dei-certificati-relativi-alle-trascrizioni-e-iscrizioni-sullimmobile-da-dividere/

2 marzo 2023| n. 6228.
Divisione giudiziale e la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell’interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi

2 marzo 2023| n. 6228.
Divisione giudiziale e la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere

Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull’immobile da dividere, imposta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell’immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell’interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi

Cassazione, 2 marzo 2023| n. 6228.Divisione giudiziale e la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere

21/05/2023

Nell'ordinanza n. 12172 dell'8 maggio 2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla ammissibilità dell'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell' ...

18/04/2023

ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 9433/2023
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che nel procedimento di espropriazione di crediti di cui agli articoli 543 e ss. c.p.c. laddove il terzo pignorato dichiari la sussistenza della propria obbligazione nei confronti del debitore esecutato, precisando però che il relativo credito risulta già vincolato in virtù di precedenti pignoramenti, egli ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 550 c.p.c., di indicare gli estremi di detti pignoramenti (precisando, quindi, quanto meno i creditori pignoranti, la data della notifica dei pignoramenti, gli importi pignorati, nonché il contenuto delle dichiarazioni di quantità già rese e gli eventuali pagamenti già effettuati in base ai provvedimenti di assegnazione emessi), onde consentire al giudice dell'esecuzione di disporre eventualmente, nella presenza dei necessari presupposti, la riunione delle procedure, ai sensi dell'articolo 524 c.p.c.; nel caso in cui tali indicazioni non siano fornite dal terzo, la dichiarazione dovrà ritenersi incompleta e il giudice dell'esecuzione dovrà chiedere la sua integrazione allo stesso terzo, fissando una nuova udienza ai sensi dell'articolo 548 c.p.c. e concedendogli, nell'ipotesi in cui i pignoramenti in questione siano in numero tale da rendere necessaria una complessa attività di recupero dei dati necessari, un adeguato termine; nel caso in cui, peraltro, nonostante il termine all'uopo concesso, l'integrazione non sia resa dal terzo, la dichiarazione non potrà intendersi regolarmente resa, ai sensi dello stesso articolo 548 c.p.c. con la conseguenza che, se le allegazioni del creditore o anche la stessa dichiarazione comunque resa dal terzo consentano l'individuazione del credito pignorato, potrà procedersi all'assegnazione di esso in favore del creditore procedente.
(Ntp plus fonte)

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Cristoforo Colombo N. 43 Martinsicuro (TE)
Teramo
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