12/05/2026
Sentenza Corte di appello di Taranto sezione lavoro. N. 294/2026 obbliga l' Inps a liquidare il TFR maturato quale debitore obbligato estraneo al rapporto di lavoro oltre il termine quinquennale senza possibilità di sollevare eccezioni inerenti il rapporto di lavoro costitutivo dell' obbligazione.
Le prestazioni erogate dal Fondo di Garanzia gestito dall'INPS hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. Civ. nn. 1886 e 1887 del 2020): si tratta, infatti, di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.