10/11/2023
📚Il condomino che non abbia il televisore deve contribuire alle spese per sostituire l’antenna centralizzata?
✅La risposta è SI ma vediamo il perché.
👉Quando si vive all’interno di un condominio bisogna contribuire alla divisione delle spese relative alle parti comuni di un edificio, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diverso accordo.
👉L’antenna centralizzata non sarà parte comune dell’edificio solo se questa condizione venga specificata nel regolamento condominiale (approvato all’unanimità )oppure se venga specificato nell’atto di acquisto dell’immobile.
👉Quindi anche il condomino che non abbia un televisore è tenuto a contribuire al pagamento delle spese per la sostituzione dell’antenna centralizzata.
👉Non può,quindi, rifiutarsi di partecipare alle spese per la sostituzione dell’antenna centralizzata sostenendo di non usufruire del servizio,perché il servizio è attivo e può utilizzarlo in qualunque momento .
👉L’antenna centralizzata è parte comune dell’edificio e in ragione di ciò le spese per la sua sostituzione vanno ripartite tra tutti i condomini.
👉Il condomino ad esempio non contribuirà a pagare le spese per la sostituzione dell’antenna se all’interno di quel condominio sia proprietario solo di un garage.
👉La norma di riferimento è l’art. 1117 n. 3 del c.c. Parti comuni dell’ edificio :
“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
1. 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio,le fondazioni, i muri maestri,i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili,e le facciate;
2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori,i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.”