La mediazione:
RAPIDA: durata massima 3 mesi;
ECONOMICA, costi nettamente inferiori rispetto all’arbitrato;
RISERVATA, nulla di quanto verrà detto al mediatore potrà essere divulgato;
VOLONTARIA, le parti sono libere di aderire se lo ritengono opportuno;
ED EFFICACA, l’eventuale accordo può ottenere efficacia esecutiva. La mediazione è RAPIDA
Dal deposito della istanza di mediazione, il procedime
nto si deve concludere entro massimo 4 mesi. Dal deposito dell’istanza di mediazione il primo incontro di mediazione viene fissato entro 15 giorni
Niente sorprese finali: le parti, sin dall’inizio, sanno qual è il costo complessivo dell’intera procedura per porre fine alla lite. La mediazione è VOLONTARIA
Le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie. Le parti, non il mediatore, stabiliscono i contenuti dell’accordo. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa. Nei tentativi di conciliazione, con l’aiuto del mediatore, le parti possono concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali e dar vita ad accordi, anche “creativi”, che li soddisfino al meglio. La mediazione è RISERVATA
Durante l’incontro di mediazione le parti sono libere di esprimersi liberamente, senza timore che ciò che dicono possa essere divulgato all’esterno. Infatti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nell’eventuale successivo giudizio. Sempre a maggiore tutela, sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale. Sia le parti, sia il mediatore che il personale dell’Organismo di Mediazione, sono tenuti a non rivelare alcuna informazione ottenuta nel corso della procedura. Agli incontri di mediazione la parte può – se lo ritiene opportuno - farsi assistere da un avvocato o un commercialista. Se l’altra parte non aderisce alla convocazione o non si presenta all’incontro di mediazione, la segreteria della Camera di Conciliazione a cui Lei si è rivolto, le consegnerà un verbale di fallita conciliazione per mancanza di adesione della sua controparte. Il suo avvocato, nel caso in cui Lei volesse adire le vie legali, allegherà detto verbale all’atto di citazione o al ricorso. La mediazione è ECONOMICA
Si risparmia tempo e denaro. Attualmente, in Italia, una causa civile richiede in media 2 anni e 3
mesi per essere conclusa in primo grado e 3 anni e 4 mesi in secondo grado; ognuna delle due parti può pagare fino a 8 mila euro per una richiesta danni di 100 mila euro. Con la conciliazione, invece, sempre per una richiesta danni di 100 mila euro, l’intero procedimento si conclude, in media, in 32 giorni ed ognuna delle parti paga solo 1.330 euro. in alcuni casi la Mediazione OBBLIGATORIA
Come previsto dal D.Lgs n°28 del 04.03.2010, a partire dal 20 marzo 2011 sarà obbligatorio, prima di rivolgersi al Giudice, effettuare un tentativo di conciliazione nei seguenti casi:
• CONDOMINIO
• DIRITTI REALI
• DIVISIONE
• SUCCESSIONI EREDITARIE
• PATTI DI FAMIGLIA
• LOCAZIONE
• COMODATO
• AFFITTO DI AZIENDE
• CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI
• RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA:
- CIRCOLAZIONE DI VEICOLI O NATANTI
- RESPONSABILITA’ MEDICA
- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA’
Per qualsiasi informazione, o ulteriore chiarimento, visitate:
WWW.CONCILIAZIONEJONICA.IT