10/10/2026
Il tribunale di LECCE con sentenza numero 4820 del 2/10/26 , decidendo su una articolata contestazione disciplinare irrogata ad un avvocato dipendente di ente pubblico, sfociata in sanzione di sospensione dal soldo e del servizio per la durata di mesi cinque, esprime, condividendo la tesi difensiva, il suo orientamento in tema di di attestazione della presenza in servizio da parte dell’avvocato dipendente di ente pubblico, stabilendo che il mandato professionale può essere esercitato in modo libero, ed anche presso il proprio domicilio, in attività di studio, senza perdere il diritto alle indennità connesse alla presenza, quale il buono pasto, non essendo in tal caso configurabile illecito di falsa attestazione servizio. Ciò’ premesso, la sanzione viene ridotta alla multa di euro 500, riconoscendo limitata fondatezza , ma sproporzione, all’ulteriore capo di sanzione concernente la pretesa illecita acquisizione di copie di atti, sia pure a fine difensivi: accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’ente, non si trattasse di atti coperti dal segreto, il giudice rileva che l’avvocato ,commettendo illecito di minore gravità, non aveva formalmente richiesto accesso al fascicolo. Pertanto la sanzione viene ridotta ad euro cinquecento, con condanna dell’ente alla restituzione in favore del mio assistito dei cinque mesi di stipendio trattenuti per la sospensione, con gli oneri contributivi.