Studio Legale MAZZA

Studio Legale MAZZA Lo studio legale Mazza si occupa di diritto civile e penale. Gratuito patrocinio a spese dello stato in materia civile e penale.

18/12/2025


Riforma donazioni immobiliari e successioni – nuove tutele per acquirenti e operatori dal 18 dicembre 2025

Dal 18 dicembre 2025 entra in vigore la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (c.d. “Legge Semplificazioni”, art. 44), che modifica in modo significativo la disciplina delle donazioni e della circolazione degli immobili di provenienza donativa, con impatto diretto su compravendite, mutui e pianificazione successoria.​

Nuovo assetto per immobili donati
La riforma elimina, per l’acquirente di buona fede, il rischio di dover restituire l’immobile donato a seguito di azione dei legittimari del donante. In presenza di una donazione lesiva della quota di legittima, il diritto del legittimario assume natura esclusivamente creditoria e si esercita nei confronti del donatario, non più sul bene in mano al terzo acquirente.​

Questa scelta legislativa rafforza la certezza dei traffici giuridici e rende gli immobili di provenienza donativa pienamente commerciabili, favorendo anche l’accettazione di tali beni a garanzia da parte degli istituti di credito. Le nuove regole contribuiscono quindi a ridurre il contenzioso e a sbloccare operazioni prima ritenute “a rischio” da acquirenti e banche.​

Termini ridotti per l’azione di riduzione
Viene modificato l’art. 2652, n. 8, c.c., con riduzione da dieci a tre anni del termine entro il quale il legittimario deve trascrivere la domanda di riduzione per renderla opponibile ai terzi. Decorso tale termine dall’apertura della successione, l’acquirente che abbia regolarmente trascritto il proprio titolo non potrà essere pregiudicato dall’azione di riduzione.​

L’impostazione avvicina la disciplina degli immobili a quella dei beni mobili registrati, allineandosi al modello di tutela già previsto dall’art. 2690 c.c. per tali beni. La stessa logica temporale si riflette dunque anche sulla circolazione di beni quali autoveicoli e imbarcazioni di provenienza donativa.​

Soggetto obbligato e tutela del terzo
L’obbligazione risarcitoria grava sul donatario, tenuto a reintegrare in denaro la quota di legittima lesa. Il terzo acquirente viene strutturalmente escluso dal perimetro della tutela restitutoria, che non può più colpire il bene ormai fuoriuscito dalla sfera giuridica del donante.​

In caso di insolvenza del donatario, il soddisfacimento del credito del legittimario potrà avvenire attingendo alla massa ereditaria o mediante gli ordinari strumenti di responsabilità patrimoniale, ferma restando l’intangibilità del diritto del terzo acquirente di buona fede. Questo assetto ridisegna l’equilibrio tra tutela dei legittimari e stabilità delle contrattazioni immobiliari.​

Ambito temporale di applicazione
La nuova disciplina si applica alle successioni che si aprono dopo l’entrata in vigore della legge. Per le successioni e le donazioni pregresse è previsto un regime transitorio, che in alcuni casi consente la permanenza della precedente tutela restitutoria se azionata entro termini specifici tramite domanda di riduzione o atto di opposizione trascritti nei modi di legge.​

È pertanto opportuno valutare caso per caso le donazioni già effettuate e le successioni in corso, per verificare se e come la riforma incida sulle posizioni di eredi, donatari e terzi acquirenti. Una corretta analisi temporale e documentale assume rilievo decisivo per evitare decadenze o contenziosi futuri.​

Lo Studio è a disposizione per:

-verificare la “provenienza donativa” degli immobili e i relativi profili di rischio residuo;​

-assistere nella predisposizione di operazioni di compravendita e nei rapporti con gli istituti di credito;​

-aggiornare piani di pianificazione patrimoniale e successoria alla luce della nuova disciplina.​

Per ogni chiarimento o per un’analisi personalizzata della vostra situazione, è possibile contattare lo Studio ai consueti recapiti per fissare un appuntamento o un confronto da remoto.

03/09/2025

Consulenza Preventiva per il Riconoscimento dell’Invalidità Civile
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02/10/2024

Entra oggi in vigore il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”.

Più in particolare, il decreto-legge prevede:

l’inserimento di un nuovo comma terzo* nell’art. 635 del codice penale, che recita: “Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro”;

l’introduzione di una nuova circostanza aggravante a efficacia comune per il reato poc’anzi menzionato, per il caso in cui “il fatto è commesso da più persone riunite” (art. 635, comma terzo, 2° periodo, c.p.);

l’obbligo di procedere all’arresto in flagranza del “delitto** [...] previsto dall’art. 583-quater, secondo comma, del codice penale” (art. 380, comma 2, lett. a-ter c.p.p.);

l’obbligo di procedere all’arresto in flagranza del nuovo delitto previsto dall’articolo 635, comma terzo, del codice penale (art. 380, comma 2, lett. a-quater c.p.p.).

la possibilità di ravvisare la flagranza cd. differita anche a fronte di delitti non colposi, per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno dei soggetti ivi operanti e delle cose ivi esistenti, sul modello previsto per le ipotesi di violenza di genere o in tema di reati commessi durante manifestazioni sportive (art. 382-bis, comma, 1-bis c.p.p.).

* Il riferimento all’art. 635, comma terzo, c.p. contenuto nell’art. 550, comma 2, c.p.p. (in materia di procedimento a citazione diretta) deve pertanto oggi intendersi riferito all’art. 635, quarto comma, c.p. (Danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico); il legislatore, infatti, si è verosimilmente dimenticato di intervenire anche sull’art. 550, comma 2, c.p.p.

** In realtà, si tratta di una circostanza aggravante e non di un reato, come chiaramente indicato dall’art. 582, secondo comma, c.p., recentemente modificato, proprio durante questa legislatura, e proprio al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alla natura della fattispecie.

14/09/2024

BUONI FRUTTIFERI POSTALI

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del D.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

Cassazione Civile ordinanza n. 24569 del 13/09/2024

http://www.salvisjuribus.it/musica-e-diritto/Lo sostengo da sempre (anche per studi da me effettuati). Il problema è che...
09/02/2024

http://www.salvisjuribus.it/musica-e-diritto/

Lo sostengo da sempre (anche per studi da me effettuati). Il problema è che esistono pochi avvocati musicisti. Quando due avvocati che hanno studiato musica si incontrano in Tribunale, inevitabilmente si riconoscono: sanno leggere "a prima vista" senza inutili orpelli e collegamenti ipertestuali. Poi ci sono i tromboni: li riconosci subito.

L’interpretazione della legge è paragonabile a quella di uno spartito musicale. Il testo deve acquisire nuova vita, in quanto la partitura musicale e/o il testo normativo possono presentare aspetti di ambiguità e vaghezza. Ovviamente, occorre tener conto delle differenze, in quanto il linguaggio...

28/04/2023

Si abbassa la soglia di reddito che consente l’accesso al gratuito patrocinio, l’assistenza legale a carico dello Stato.

Il nuovo limite è ora pari a 11.734,93 euro, una leggera diminuzione rispetto a quello precedente, fissato nel 2020 a 11.746,68 euro.

⭕Errore diagnostico e responsabilità medica ⤵️🔷L 'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o ...
20/04/2023

⭕Errore diagnostico e responsabilità medica ⤵️
🔷L 'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre dei controlli ed accertamenti necessari ai fini di una corretta formulazione della diagnosi.
🔷Risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che rimane convinto, della sua diagnosi inesatta, senza valutare altre notizie o segnali pervenutegli.
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 15876/2023.

22/03/2023
⭕ CONDANNATO PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO ITALIANO CON VITTORIA DELL' ASSISTITO DALL' AVV. GIUSEPPE ANTONIO MAZZA A SEGUIT...
22/03/2023

⭕ CONDANNATO PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO ITALIANO CON VITTORIA DELL' ASSISTITO DALL' AVV. GIUSEPPE ANTONIO MAZZA A SEGUITO DELLA NON OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE PER OLTRE DIECI ANNI DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE AI RAPPORTI IN ESSERE⤵️

11/01/2023
09/01/2023

🔴OBBLIGO NOTIFICHE TELEMATICHE CON LA RIFORMA CARTABIA (entrata in vigore 28.2.2023).🔴
Dopo l'articolo 3-bis e' inserito il seguente:
«Art. 3-ter. - 1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziali in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
a) e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non e' possibile o non ha esito positivo:
a) se il destinatario e' un'impresa o un professionista iscritto dell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento;
b) se il destinatario e' una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalita' ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non e' possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalita' ordinarie.»

Indirizzo

Via Lupo Donato Bruno, 23/74024 Manduria (TA)
Taranto
74121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

Telefono

+393389685984

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