02/03/2022
IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 7 di 7 - I commi dal 27 al 37 dell'art. 1 L.D. 206/2021 ovvero gli interventi FUORI DELEGA.
Nella Legge 206/2021 ci sono alcune disposizioni (art. 1 , comma dal 27 al 37) che modificano direttamente alcune norme del codici civile, di procedura civile e loro disposizioni di attuazione, senza delega al Governo e che si applicheranno ai procedimenti istaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge delega ovvero dal 21.06.2022.
Le modifiche riguardano:
a) intervento sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di ALLONTANAMENTO DEI MINORI dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello (art. 1, comma 27);
b) il riparto di COMPETENZE TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (art. 1, comma 28);
c) l'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al CURATORE SPECIALE, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento (art. 1, comma 30);
d) l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
e) la disciplina e i presupposti del procedimento per la revoca del curatore speciale (art. 1, comma 31);
f) la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'articolo
709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che il RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI UN GENITORE nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice (art. 1, comma 33);
g) agli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di
aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli PSICOLOGI DELL'ETA' EVOLUTIVA e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo (art. 1, comma 34);
h) la disciplina della NEGOZIAZIONE ASSISTITA per la soluzione consensuale delle controversie in
materia di separazione dei coniugi, di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere
l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari (art. 1, comma 35).
i) intervento sul foro competente per
l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione (art. 1, comma 29), e sulla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi (art. 1, comma 32).
l) con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, la, i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale
carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma (art. 1, comma 36)
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Infine, per chiudere, tornando alle materie oggetto di delega al Governo, la L.D. 206/21 contiene alcune modifiche alle disposizioni generali al codice di procedura civile attinenti:
a) all'Ufficio del Processo;
b) alla incentivazione della notifica telematica;
c) al dovere di leale collaborazione tra le parti;
d) a misure per conseguire il rispetto della ragionevole durata del processo e per far valere il difetto di giurisdizione.
Nel link sotto potrai visionare il testo legislativo.
— presso Studio Legale Ferri & Maggiore.
Legge 26 novembre 2021, n. 206 – Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti ...