Studio Legale Ferri & Maggiore

Studio Legale Ferri & Maggiore Patrocinio in Cassazione

Siamo uno studio legale che si occupa del diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro, assistenza e consulenza per le società anche in materia di appalti pubblici, assistenza e consulenza nelle vendite giudiziarie.

10/04/2023

L’amicizia è un dono raro, e per questo prezioso. È nutrimento, orizzonte, complicità, promessa reciproca, incontro profondo, sguardo intimo, respiro simultaneo.
A differenza della parentela, non è sangue, ma libertà.
A differenza dell’amore, non è vorace, ma dolce.
A differenza dei rapporti di lavoro, non è interesse, ma condivisione.
A differenza degli altri incontri sulla strada della vita, non è temporaneo ma immortale.
Per queste e mille altre ragioni, penso con gioia e gratitudine al destino che mi ha fatto incontrare ognuno di voi, cari amici miei, donandomi una ricchezza che non conosce il graffio del tempo.
Auguri di cuore a tutti voi

oggi Tar Bari
19/10/2022

oggi Tar Bari

Diritto del LAVORO - E' il DATORE di lavoro che deve fornire la PROVA di aver adottato le MISURE DI SICUREZZA previste d...
11/03/2022

Diritto del LAVORO - E' il DATORE di lavoro che deve fornire la PROVA di aver adottato le MISURE DI SICUREZZA previste dalla legge e tutte le CAUTELE NECESSARIE suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica necessaria ad evitare il danno (Cassazione civile, Sez. lav, sentenza 3 marzo 2022, n. 7058).
Il Tribunale di Sulmona accoglieva la domanda proposta dal lavoratore (impiegato dal luglio 1975 al 30 giugno 2008), volta all'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a lui causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta valutazione e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
La Corte d'Appello de L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, rigettava la domanda del lavoratore in quanto lo stesso non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno.
La Suprema Corte, con la sentenza 7058/2022, cassa con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, in quanto "sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno mentre il lavoratore ha l'onere di provare
la nocività dell'ambiente di lavoro, l'esistenza del danno nonchè il nesso tra l'una e l'altra".


Incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre...

10/03/2022

Diritto INTERNAZIONALE - Con il Decreto Legge n.
14 del 25.02.2022 il Governo italiano adotta le misure, e prevede i relativi stanziamenti economici, a supporto dell'Ucraina e della sua popolazione nella guerra decisa dalla Russia nonchè per la sicurezza dell'Europa e dell'Italia. In sintesi, le misure riguardano a) la partecipazione del personale militare italiano alla Forza di Elevata Prontezza della NATO denominata VJTF (Very High Readlness Joint Task Force) con un contingente di 1.350 unità, 77 mezzi terrestri, 5 mezzi aerei e 2 navali; b) la cessione a titolo gratuito di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari non letali di protezione alle autorità governative ucraine;
Gli obiettivi di tali misure sono: 1) il potenziamento della sorveglianza dello spazio aereo e delle acque sotto il controllo NATO; 2) il potenziamento della presenza nato in Lettonia; 3) protezione delle Ambasciate e delle sedi consolari italiane maggiormente esposte al conflitto con l'invio di 10 militari dei Carabinieri.
Colpisce molto come tanto nel testo di legge quanto nella relazione illustrativa si utilizzi il termine di "crisi ucraina" e non di "guerra" soprattutto alla luce delle immagini che abbiamo visto scorrere in TV negli ultimi 10 giorni.
Sotto il link del centro studi della Camera dei Deputati che contiene descrizione, riassunto e testo del provvedimento.


Diritto TRIBUTARIO - Tagli alle BOLLETTE per ENERGIA elettrica e GAS naturale. Ecco il DECRETO LEGGE n. 17 del 01.03.202...
09/03/2022

Diritto TRIBUTARIO - Tagli alle BOLLETTE per ENERGIA elettrica e GAS naturale. Ecco il DECRETO LEGGE n. 17 del 01.03.2022 contenente misure per alleggerire il costo di famiglie ed imprese.


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 17/2022 con misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia...

Diritto del LAVORO - LAVORATORE NON VACCINATO, il TAR Lazio pone un limite: bisogna pagargli un ASSEGNO ALIMENTARE pari ...
08/03/2022

Diritto del LAVORO - LAVORATORE NON VACCINATO, il TAR Lazio pone un limite: bisogna pagargli un ASSEGNO ALIMENTARE pari alla META' degli emolumenti retributivi in caso di SOSPENSIONE dal LAVORO e dalla RETRIBUZIONE.
Il Giudice amministrativo romano, nell'ordinanza cautelare del 25.02.2022, n. 1234, ritiene che l'istanza del ricorrente (pubblico dipendente del Ministero della Giustizia in qualità di agente di polizia penitenziaria) richieda un approfondimento nel merito e, pertanto, ha accolto la domanda cautelare del provvedimento che lo sospendeva dal lavoro e dalla retribuzione, disponendo il pagamento, per il periodo di sospensione dal lavoro, di un assegno alimentare pari al 50% delle proprie spettanze retributive.
La motivazione dell'ordinanza consiste nel "doveroso bilanciamento di valori costituzionali, tra la tutela della salute come interesse collettivo - cui è funzionalizzato l’obbligo vaccinale - e l’assicurazione di un sostegno economico vitale - idoneo a sopperire alle esigenze essenziali di vita, nel caso di sospensione dell’attività di servizio per mancata sottoposizione alla somministrazione delle dosi e successivi richiami, c.d. booster - tenuto conto che la sospensione è dichiaratamente di natura non disciplinare e implica la privazione integrale del trattamento retributivo".
L'ordinanza cautelare, e quindi momentanea, vale sino all'udienza in cui si discuterà del merito della questione, fissata dal Tar per il giorno 06.05.2022.


Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro

I PARAMETRI cui occorre attenersi per decidere sia sull'ATTRIBUZIONE che sulla QUANTIFICAZIONE dell'ASSEGNO DIVORZILE (C...
03/03/2022

I PARAMETRI cui occorre attenersi per decidere sia sull'ATTRIBUZIONE che sulla QUANTIFICAZIONE dell'ASSEGNO DIVORZILE (Cassazione civile, sez. VI – 1, sentenza 23 febbraio 2022, n. 6002).
Il giudizio deve essere volto ad accertare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, tenuto anche conto delle aspettative professionali sacrificate, al fine non già di assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come ritenuto in passato, ma, conformemente ai principi richiamati, il mantenimento di un livello reddituale proporzionato all'impegno profuso nella vita familiare.
Uno stato di bisogno che esclude la necessità di una condizione d'indigenza dell'istante, reputando, invece, sufficiente un apprezzabile deterioramento della sua situazione economica, tale da imporre un riequilibrio con quella dell'ex coniuge, al fine del mantenimento di un livello reddituale proporzionato all'impegno profuso nella vita familiare.
Studio Legale Ferri & Maggiore.

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 7 di 7 - I commi dal 27 al 37 dell'art. 1 L.D. 206/2021 ovvero gli interventi FUORI...
02/03/2022

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 7 di 7 - I commi dal 27 al 37 dell'art. 1 L.D. 206/2021 ovvero gli interventi FUORI DELEGA.
Nella Legge 206/2021 ci sono alcune disposizioni (art. 1 , comma dal 27 al 37) che modificano direttamente alcune norme del codici civile, di procedura civile e loro disposizioni di attuazione, senza delega al Governo e che si applicheranno ai procedimenti istaurati a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge delega ovvero dal 21.06.2022.
Le modifiche riguardano:
a) intervento sull'articolo 403 del codice civile, che disciplina il provvedimento di ALLONTANAMENTO DEI MINORI dall'ambiente familiare, per modificare i presupposti per l'adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all'intervento della pubblica autorità, che coinvolge il pubblico ministero, il tribunale per i minorenni e – eventualmente – la corte d'appello (art. 1, comma 27);
b) il riparto di COMPETENZE TRA TRIBUNALE ORDINARIO E TRIBUNALE PER I MINORENNI, di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, concentrando le competenze in ragione della natura dei procedimenti, con conseguente attribuzione al tribunale ordinario della competenza su tutti i procedimenti de potestate quando sia pendente tra le stesse parti un giudizio di separazione e divorzio (art. 1, comma 28);
c) l'articolo 78 del codice di procedura civile, relativo al CURATORE SPECIALE, al fine di estendere la possibilità per il giudice di procedere alla nomina del curatore speciale del minore; tale nomina, in alcuni specifici casi, è da considerarsi obbligatoria, pena la nullità degli atti del procedimento (art. 1, comma 30);
d) l'articolo 80 del codice di procedura civile, sempre in tema di curatore speciale del minore, per prevedere che egli debba procedere all'ascolto del minore e che possano essergli attribuiti specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
e) la disciplina e i presupposti del procedimento per la revoca del curatore speciale (art. 1, comma 31);
f) la disciplina relativa alla soluzione delle controversie insorte tra genitori, di cui all'articolo
709-ter del codice di procedura civile, per consentire al giudice di disporre, oltre che il RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI UN GENITORE nei confronti dell'altro, anche il pagamento di una somma di denaro dovuta per ciascun giorno di inottemperanza da parte del genitore ai provvedimenti del giudice (art. 1, comma 33);
g) agli articoli 13 e 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, al fine di
aggiungere, nell'albo dei consulenti tecnici tenuto da ciascun tribunale la categoria dei neuropsichiatri infantili, degli PSICOLOGI DELL'ETA' EVOLUTIVA e degli psicologi giuridici o forensi, individuando le specifiche caratteristiche richieste al professionista per accedere all'albo (art. 1, comma 34);
h) la disciplina della NEGOZIAZIONE ASSISTITA per la soluzione consensuale delle controversie in
materia di separazione dei coniugi, di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 132 del 2014, per estendere
l'applicazione di questo istituto anche per la soluzione consensuale delle controversie tra genitori relative all'AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI naturali, al mantenimento di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e agli obblighi alimentari (art. 1, comma 35).
i) intervento sul foro competente per
l'espropriazione forzata di crediti, quando debitore sia una pubblica amministrazione (art. 1, comma 29), e sulla procedura di pignoramento nell'espropriazione presso terzi (art. 1, comma 32).
l) con riferimento alle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza italiana, la, i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l'attuale
carico della sezione specializzata istituita presso il Tribunale di Roma (art. 1, comma 36)
***
Infine, per chiudere, tornando alle materie oggetto di delega al Governo, la L.D. 206/21 contiene alcune modifiche alle disposizioni generali al codice di procedura civile attinenti:
a) all'Ufficio del Processo;
b) alla incentivazione della notifica telematica;
c) al dovere di leale collaborazione tra le parti;
d) a misure per conseguire il rispetto della ragionevole durata del processo e per far valere il difetto di giurisdizione.
Nel link sotto potrai visionare il testo legislativo.

— presso Studio Legale Ferri & Maggiore.

Legge 26 novembre 2021, n. 206 – Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti ...

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 6 di 7 - La REVISIONE DEL PROCESSO PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI.I punti, gli obiet...
28/02/2022

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 6 di 7 - La REVISIONE DEL PROCESSO PER LA FAMIGLIA E I MINORENNI.
I punti, gli obiettivi e i principi che, seguendo la delega ricevuta (L.206/21), il Governo dovrà normare ed attuare con il Decreto Legislativo sono:
a) istituzione del TRIBUNALE PER LE PERSONE, PER I MINORENNI E PER LE FAMIGLIE con una sezione DISTRETTUALE (per ogni sede d Corte d'Appello) e delle sezioni CIRCONDARIALI (per ogni sede di Tribunale ordinario). Tale Tribunale avrà tanto le competenze oggi riservate ai Tribunale per i Minorenni quanto quelle del Tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità delle persone e della famiglia; entrerà in funzione trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi;
b) introduzione di un rito unico da applicare a tutti i processi relativi a famiglia, minorenni e status delle persone (attualmente attribuiti al Tribunale per i Minorenni, Tribunale ordinario e Giudice tutelare); verrà anche prevista una NORMATIVA TRANSITORIA da applicare ai processi pendenti.
c) criteri di competenza del Giudice;
d) modalità di svolgimento dell'udienza comparizione parti;
e) domanda riconvenzionale del convenuto;
f) tentativo obbligatorio di conciliazione alla prima udienza;
g) invito del Giudice ad esperire il tentativo di mediazione familiare;
h) razionalizzazione dei tempi della fase istruttoria e decisoria;
i) provvedimenti cautelari del Giudice in costanza di lite;
l) riduzione dei termini processuali;
m) provvedimenti concreti nell'interesse deI minore in presenza di COMPORTAMENTI tenuti da un genitore TALI DA OSTACOLARE il mantenimento di UN RAPPORTO EQUILIBRATO e continuativo CON L'ALTRO GENITORE;
n) regolamentare la figura del MEDIATORE FAMILIARE e di un CONSULENTE TECNICO PSICOLOGICO che coadiuvi il Giudice negli interventi per il nucleo familiare;
o) riordinare le disposizioni in materia di ascolto del minore, di nomina del curatore speciale e del tutore (nel corso e/o all'esito dei procedimenti sulla responsabilità genitoriale);
p) regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali ed educativi nelle situazioni in cui sono coinvolti minori; le cause di incompatibilità con l'incarico di consulente tecnico; i divieti di affidamento del minore ad alcune categorie di persone;
***
Il Parlamento ha puntato su queste modifiche per cercare di immettere speditezza e specifica professionalità nei processi in cui sono coinvolti i nostri figli, al fine di preservare il loro equilibrio e la loro serenità; se da un lato, infatti, queste delicatissime cause necessitano di professionisti preparatissimi che vadano in fondo al problema, dall'altro lato la soluzione, affinchè sia positiva, necessita di tempi brevi che tolgano subito il minore dalla situazione nociva.
Importantissimo in questo ambito l'impegno del governo nell'attuazione della delega.
Il prossimo post riguarderà la riforma del processo per quelle norme che non sono oggetto di delega ma che modificano immediatamente la legislazione e per alcune modifiche alle disposizioni generali.
Nel link sotto potrai visionare il testo legislativo.

Legge 26 novembre 2021, n. 206 – Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti ...

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 5 di 7 - La REVISIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.I punti, gli obiettivi e i principi ch...
27/02/2022

IL NUOVO PROCESSO CIVILE 2022: parte 5 di 7 - La REVISIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO.
I punti, gli obiettivi e i principi che, seguendo la delega ricevuta (L.206/21), il Governo dovrà normare ed attuare con il Decreto Legislativo sono:
a) sostituzione dell'apposizione della formula esecutiva con l'attestazione di conformità della copia al titolo esecutivo (viene meno, quindi, tutto l'iter per richiedere la formula esecutiva);
b) sospensione dei termini di efficacia del precetto quando si deposita l'istanza al Tribunale per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni del debitore da pignorare;
c) riduzione dei termini per richiedere la sostituzione del custode giudiziario dei beni, nominato in sede di pignoramento;
d) riduzione dei termini per depositare la documentazione ipotecaria e catastale;
e) ACCELERAZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA VOLTA A LIBERARE L'IMMOBILE QUANDO E' OCCUPATO;
f) modifica dell'istituto della delega al DELEGATO ALLA VENDITA, in modo da consentire al Giudice un controllo effettivo sull'operato dell'ausiliario;
g) introduzione della VENDITA PRIVATA ovvero della vendita diretta da parte del debitore ad un prezzo non inferiore a quello di mercato;
h) individuazione dei termini di durata delle misure di coercizione indiretta;
i) estensione degli obblighi antiriciclaggio anche agli aggiudicatari ai fini dell'emissione del decreto di trasferimento;
l) istituzione di una BANCA DATI PER LE VENDITE GIUDIZIARIE.
***
Il Parlamento ha puntato su queste modifiche per cercare di abbreviare il tempo intercorrente tra LA SENTENZA ed la sua CONCRETA ed IMMEDIATA ATTUAZIONE.
Evidenziamo, tuttavia, perplessità sulla reale introduzione di alcune di tali misure; ad esempio per la ricerca telematica dei beni del debitore, per il controllo sui tempi del delegato da parte del Giudice ecc ecc, occorrono, oltre che personale formato, SOFTWARE SPECIFICI in dotazione alle cancellerie ed hardware performante. Alcune norme simili, infatti, già esistono nel nostro codice di procedura civile ma sono di fatto inattuate a causa di dotazioni software inesistenti ovvero obsolete e lente e piattaforme sempre diverse e cangianti da Giudice a Giudice, da un ambito del diritto ad un altro, dal Tribunale civile a quello penale, dal Tribunale al Giudice di Pace, al Tar, alla CTP, alla Corte dei Conti; per non parlare della totale assenza di uniformità tra i software della Giustizia con quelli di altri rami della pubblica amministrazione, totalmente diversi ed incomunicabili tra di loro.
Speriamo quindi che il Governo adotti insieme ai Decreti Legislativi attuativi della delega, una vera e propria RIFORMA INFORMATICA E TELEMATICA della GIUSTIZIA di tipo UNIFORME tra i suoi vari organi ed ambiti (Tribunale Civile, Penale, GdP, Corte d'Appello, Cassazione, TAR, Consiglio di Stato, CTP, CTR, Corte dei Conti ecc ecc) e tra questi e gli altri ambiti della pubblica amministrazione (INPS, Inail, AdE, Uffici del Territorio ecc.).
Una riforma che sia inoltre 4.0 con software affidabili, intuibili e VELOCI come quelli adottati da operatori privati (Amazon, Facebook, ecc ecc.). Anzi ancor più performanti atteso che i privati con i loro software realizzano i loro diritti individuali mentre lo Stato deve, tramite i suoi software, realizzare, in nome del popolo, il proprio dovere di garantire il diritto di tutti i cittadini di richiedere ed ottenere Giustizia.
In caso contrario molti punti della riforma del processo civile rimarranno solo delle novità scritte sulla carta senza incidere positivamente nella vita reale dei cittadini e senza incidere sulla pesante situazione economica dell'Italia che questa LEGGE DELEGA si ripromette di risollevare.
Il prossimo post riguarderà la riforma del processo per la famiglia ed i minorenni.
Nel link sotto potrai visionare il testo legislativo.

Legge 26 novembre 2021, n. 206 – Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti ...

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