Studio Legale Fillioley

Studio Legale Fillioley Viale Scala Greca n. 301 - 96100 SIRACUSA

20/06/2025
È una lunga storia…
15/05/2023

È una lunga storia…

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO AD IMPRESA IN CRISI ...
01/10/2021

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021
ABUSIVA CONCESSIONE DI CREDITO AD IMPRESA IN CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA - RESPONSABILITA' BANCA . CONCORSO CON GLI ORGANI SOCIALI - LEGITTIMAZIONE DEL CURATORE

Abusiva concessione di credito ad impresa in crisi economico-finanziaria - Responsabilità banca - Concorso con gli organi sociali - Legittimazione curatore- La Corte di Cassazione, Sezione Prima, in tema di concessione del credito da parte della banca ad impresa in crisi e della conseguente respons...

GARANTE PRIVACY - VERIFICA GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO - PARERE FAVOREVOLEIl Garante per la protezione dei dati pers...
31/08/2021

GARANTE PRIVACY - VERIFICA GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO - PARERE FAVOREVOLE
Il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l’uso dell’App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.
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Con parere del 31 agosto, il Garante per la protezione dei dati personali, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico, alterna...

COVID 19 - OBBLIGO VACCINALE IN FRANCIA - CEDU- RICORSO VIGILI DEL FUOCO - RESPINTO
28/08/2021

COVID 19 - OBBLIGO VACCINALE IN FRANCIA - CEDU- RICORSO VIGILI DEL FUOCO - RESPINTO

In data 24/8/2021 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha respinto il ricorso avanzato, con richiesta protocollata con numero 41950/21 (Abgrall e 671 altri v. Francia) il 19 agosto 2021, dai Vigili del Fuoco Francesi che chiedevano in via principale sospendere l'obbligo di vaccinazione di cui all'...

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO - ACCORDO DEI CONIUGI COMPRENSIVO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI ...
28/08/2021

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO - ACCORDO DEI CONIUGI COMPRENSIVO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI

SEPARAZIONE CONSENSUALE E DIVORZIO CONGIUNTO - ACCORDO DEI CONIUGI COMPRENSIVO DEL TRASFERIMENTO DI DIRITTI IMMOBILIARI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI Le Sezioni Unite, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato i seguenti principi di diritto: le clausole del...

TAR LAZIO, SEZ. I, DEC., 24 AGOSTO 2021, n. 4453 – Pres. StanizziCOVID 19 - GREEN PASS - PER INSEGNANTI E STUDENTI - ART...
24/08/2021

TAR LAZIO, SEZ. I, DEC., 24 AGOSTO 2021, n. 4453 – Pres. Stanizzi
COVID 19 - GREEN PASS - PER INSEGNANTI E STUDENTI - ART. 9 TER, D.L. N. 52 DEL 2021 - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - RIGETTO ISTANZA TUTELA CAUTELARE

Covid-19 – Green pass – Per insegnanti e studenti – Art. 9 ter, d.l. n. 52 del 2021 – Inammissibilità del ricorso Il Tar Lazio, con il Decreto sopra indicato ha respinto l’istanza di sospensione cautelare monocratica dell'art. 1, comma 6, d.l. n. 111 del 6 agosto 2021, che aggiunge l'art....

23/08/2021

TAR PUGLIA LECCE, DECRETO N. 480/2021 del 5/8/2021
MEDICO - MANCATO ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE- SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE- RIGETTO ISTANZA CAUTELARE

Il TAR Puglia Lecce, con il provvedimento in epigrafe indicato ha deciso rigettato l’istanza cautelare avanzata da un medico con il ricorso promosso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi avente ad oggetto la sospensione dell'esercizio professionale e dell'assorbita comunicazione /sospensione della ASL di Brindisi, con la quale si sospendeva dal servizio senza retribuzione la ricorrente per non essersi la stessa sottoposta alla vaccinazione obbligatoria anti COVID 19.
Il TAR ha preliminarmente rilevato che gli atti sopramenzionati risultano diretta conseguenza delle disposizioni legislative richiamate e, in specie, del D.L. n.44 dell’1/4/2021 convertito in L. n.76/2021 “ Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19…”.
La normativa richiamata riveste carattere eccezionale e derogatorio e si inscrive dunque nell’ambito della legislazione connessa all’emergenza e finalizzata al contenimento della diffusione del contagio da SARS-COVID-19.
In particolare l’art. 4 del D.L. citato prevede una dettagliata articolazione del solo procedimento volto all’accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione), determinando viceversa in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità dell’amministrazione datoriale di riferimento, salvo che con riferimento all’eventuale adibizione del dipendente a diverse mansioni.
Il TAR ha quindi riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo, anche con riferimento alla sospensione dall’esercizio della professione, per difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 DL citato), essendo tale sospensione del tutto atipica ed estranea a finalità disciplinari o sanzionatorie (per le quali ricorre invece speciale giurisdizione della C.C.E.P.S.).
Sotto l’aspetto della sospensione dall’esercizio della professione, infatti, la normativa di cui trattasi si configura come legge-provvedimento, determinandosi ex lege l’effetto lesivo della posizione della ricorrente direttamente ed in via automatica, come peraltro reso evidente dalla natura degli atti impugnati, meramente ricognitivi o di presa d’atto della sospensione ex lege.
I giudici a tal proposito richiamano l’orientamento giurisprudenziale in tema di mezzi di tutela offerti al cittadino avverso leggi-provvedimento, già condiviso dallo stesso Tribunale secondo cui
“Secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, deve escludersi l’impugnabilità diretta della legge provvedimento dinanzi al Giudice amministrativo, atteso che i mezzi di tutela predisposti dall’ordinamento sono ancorati al criterio formale e, quindi, risultando riservata solo al giudice della leggi la possibilità di determinare la caducazione della norma di legge; correlativamente, il giudizio di costituzionalità deve conservare il proprio carattere incidentale e quindi muovere pur sempre dall’impugnazione di un atto amministrativo.
Sulla base delle chiare indicazioni della Corte, la giurisprudenza amministrativa è pervenuta da tempo ad una differente e peculiare qualificazione con riferimento all’ammissibilità dell’impugnazione, al fine di realizzare un sistema coerente con i principi costituzionali a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale, affermando chiaramente che – nell’ ipotesi di legge provvedimento - l’unica possibilità di tutela per i cittadini è quella consiste nella possibilità impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato e privi di autonoma lesività, deducendo tuttavia - a motivo di impugnazione - l’incostituzionalità della norma presupposta” (ex multis: C.d.S Sezione Sesta 8.10.2008 n. 4933; C.d.S Sezione Quarta 22.3.2021 n. 2409).
Ciò posto, il TAR ha statuito che con riferimento alla fattispecie concretamente in esame e al periculum in mora prospettato, ovvero alla omessa ricollocazione lavorativa della ricorrente, che l’art. 4 co. 10 del citato D.L. 44/2021 riserva l’adibizione d’ufficio ad altre e diverse mansioni solo all’ipotesi di soggetto per il quale sia stata dichiarata ed accertata l’esenzione o il differimento della vaccinazione, ipotesi del tutto differente dal quella in esame, in quanto caratterizzata da atteggiamento di leale collaborazione da parte del dipendente.
Nella specie la ricorrente aveva viceversa tenuto una condotta dilatoria e certamente non collaborativa, tale da precludere all’amministrazione la possibilità di accertare eventuali situazioni non compatibili con l’obbligo vaccinale.
Peraltro la circostanza che l’attestazione dell’incompatibilità sia attribuita al medico di medicina generale, non esclude ma anzi presuppone il potere dovere dell’amministrazione sanitaria di verificarne l’attendibilità e l’effettività.
In ogni caso, rilevano i Giudici, nella specie l’Amministrazione ha espressamente valutato la possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente con adibizione della stessa ad altre e diverse mansioni non comportanti contatti con gli utenti e con restante personale sanitario, concludendo in senso negativo con una motivazione condivisibile e supportata da adeguata istruttoria.
Conclude il TAR che è comunque in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli adempiendo all’obbligo vaccinale, adempimento espressamente previsto dalla legge come presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione ex art. 4 comma 1 D.L. citato.
Per queste ragioni l’istanza cautelare avanzata dal medico sospeso è stata rigettata.

MEDICO - MANCATO ADEMPIMENTO OBBLIGO VACCINALE- SOSPENSIONE SENZA RETRIBUZIONE ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE- RIGETTO ISTANZA CAUTELARE Il TAR Puglia Lecce, con il provvedimento in epigrafe indicato ha deciso rigettato l’istanza cautelare avanzata da un medico con il ricorso promosso per l'annullame...

11/08/2021

GREEN PASS- LEGITTIMA LA VERIFICA E IDENTIFICAZIONE DA PARTE DEGLI ESERCENTI DI BAR E RISTORANTI

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito ieri in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar. 👇🏻
“l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, introdotto dall’art.3 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, preveda- ai fini della regolamentazione delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni verdi- l’applicazione, anche nelle nuove ipotesi di ostensione introdotte dal d.l. n. 105, della disciplina procedurale prevista dal dPCM attuativo dell’art. 9, c.10, del d.l. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
Tale disciplina procedurale (oggi riconducibile al dPCM 17 giugno 2021) comprende, del resto - oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde - anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato dPCM.
Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell'intestatario della certificazione, in qualunque forma (art. 13, c.5, del suddetto dPCM).
Entro questi termini, pertanto e nei sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del citato d.P.C.M., è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità”.

Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito oggi in seduta straordinaria per esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispo...

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Martedì 09:00 - 13:30
16:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:30
Giovedì 09:00 - 13:30
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Venerdì 09:00 - 13:30
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