Studio Legale Melli - Monticelli

Studio Legale Melli - Monticelli Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Studio Legale Melli - Monticelli, Avvocato e studio legale, Suzzara.

Lo Studio Legale Melli - Monticelli di Suzzara vanta di svariate competenze giuridiche: diritto bancario, societario, del lavoro, diritto di famiglia, recupero crediti, diritto civile e penale e contrattualistica in inglese e francese giuridico.

15/05/2025

Lo Studio Legale si è trasferito in via Dante 6 - Suzzara .

Buongiorno dal nostro Studio.Ci trovate in ufficio, in via Alessandro Manzoni 1 a Suzzara, dal lunedì al venerdì mattino...
05/06/2020

Buongiorno dal nostro Studio.
Ci trovate in ufficio,
in via Alessandro Manzoni 1 a Suzzara,
dal lunedì al venerdì
mattino: dalle 9.00 alle 12.30
pomeriggio: dalle 15.00 alle 19.00.

Per ogni esigenza,
il numero di telefono dello Studio è
0376 1372960
e l’indirizzo mail è
[email protected]

Avvisiamo i nostri clienti e l’utenza che lo studio rimarrà chiuso lunedì 1 e martedì 2 giugno.Ci ritroverete operativi ...
29/05/2020

Avvisiamo i nostri clienti e l’utenza
che lo studio rimarrà chiuso
lunedì 1 e martedì 2 giugno.
Ci ritroverete operativi da mercoledì 3 giugno:
nei prossimi giorni Vi aggiorneremo
sui nuovi orari d’ufficio.

In attesa della conversione del ‪Dl 19‬/2020In attesa della conversione del ‪Dl 19‬/20, superato l'iniziale richiamo quo...
08/04/2020

In attesa della conversione del ‪Dl 19‬/2020

In attesa della conversione del ‪Dl 19‬/20, superato l'iniziale richiamo quod poenam all'articolo 650 del Codice civile, le diverse fattispecie di inosservanza alle misure anticontagio progressivamente emanate con Dpcm (l'ultimo l'1° aprile) continuano a destare non poche perplessità in termini di legalità e soprattutto di efficienza.
A differenza di altri Paesi (es. Inghilterra), manca, anzitutto, una disciplina legale su presupposti, contenuti e procedimento di applicazione della “quarantena” nei confronti di chi sia risultato positivo al Covid-19 o con lo stesso abbia intrattenuto “contatti stretti” la quale, per quanto limitativa di libertà costituzionalmente garantite, non appare tuttavia riconducibile ai trattamenti sanitari obbligatori sinora previsti nella legge sul servizio sanitario nazionale (articolo 35 legge 833/78).
A oggi, poi, la sanzione amministrativa, principale (da 400 a 3mila euro) come accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività), stranamente non risulta prevista nel caso di violazione delle ordinanze urgenti e contingibili nel tempo adottate dal ministero della Salute, nonostante se ne disponga l'applicazione, sia pur in misura ridotta, anche alle violazioni commesse prima del 25 marzo sulla base di una norma transitoria in linea con gli orientamenti assunti dalla giurisprudenza costituzionale più recente (‪196/2010; 223‬/2018; 63/2019). Né, per quella pecuniaria, sono stabiliti criteri ad hoc per il pagamento in misura ridotta.
Quanto poi ai delitti di falso, l'applicazione dell'articolo 495 del Codice penale (anziché dell'articolo 483 del Codice penale), cui si rinvia nel modulo di autodichiarazione, potrebbe non rivelarsi così scontata, sia per il principio del nemo tenetur se detegere in virtù del quale ciascuno potrebbe legittimamente mentire per evitare contestazioni da parte dell'agente accertatore, sia perché riguarda solo gli stati, le qualità o i fatti elencati nell'articolo 46 Dpr 445/00 e non potrebbe pertanto estendersi, se non al costo di indebite analogie in malam partem, a qualsiasi ulteriore circostanza eventualmente invocata per giustificare uno spostamento o un'attività.
Dubbia, infine, nonostante i proclami governativi diffusi a margine del Consiglio dei ministri del 24 marzo, la configurabilità, se non in situazioni del tutto eccezionali, del delitto di epidemia colposa. Ciò in quanto le medesime forme di contagio del Covid-19, sebbene di per sé non estranee alla nozione di “diffusione di agenti patogeni”, non sembrano, almeno di regola, idonee a generare quella malattia contagiosa a diffusività incontrollabile in cui si fa tuttora consistere l'evento di fattispecie (Cassazione, sezione I, 48014/2019).
Quanto a “ogni altro più grave reato” dovrebbe comunque accertarsi l'effettiva causazione di un contagio per far scattare fattispecie di evento (lesioni o omicidio, dolosi o colposi) tali da determinare anche una responsabilità della società ex Dlgs 231/01 per infortunio sul lavoro, ove ad esempio non siano state attuate le misure di prevenzione concordate con le organizzazioni sindacali nel Protocollo del 14 marzo scorso.
Ma è soprattutto quanto ad effettività che, così congegnato, il sistema sanzionatorio rischia di non funzionare nel lungo periodo. Da un lato, infatti, tanto in sede penale quanto di contestazione dell'illecito amministrativo peserà, dal punto di vista oggettivo, l'indeterminatezza delle locuzioni con cui si esprimono gli elementi negativi fattispecie (“assoluta urgenza”, “situazioni di necessità”, “motivi di salute”, “comprovate esigenze lavorative”), come dimostra pure il continuo succedersi di chiarimenti a mezzo circolare del ministero degli Interni (l'ultima del 31 marzo scorso).
Dall'altro, ci si dovrà confrontare con situazioni di ignoranza o errore sul precetto che, nelle more del rapido succedersi degli innumerevoli provvedimenti emergenziali, degli esiti incerti o contraddittori delle “valutazioni di merito” o delle “verifiche caso per caso” comunque rimesse alle autorità competenti, potrebbe integrare gli estremi scusanti dell'inevitabilità in linea con le casistiche prospettate nella, ormai datata ma sempre attuale, Corte costituzionale 364/1988.
A fortiori, ciò varrà per la violazione degli obblighi di quarantena da parte di chi abbia avuto contatti stretti con casi conclamati di malattia infettiva i quali potrebbero legittimamente dubitare sull'idoneità, per tipologia e durata, dei rapporti intrattenuti o persino non essere a conoscenza per causa a loro non imputabile della positività altrui.

Informiamo che riapriamo lo studio con orari di ufficio. Per il momento i contatti continueranno comunque ad essere escl...
07/04/2020

Informiamo che riapriamo lo studio con orari di ufficio. Per il momento i contatti continueranno comunque ad essere esclusivamente via telefono e via mail.

Tel 0376 1372960
Mail [email protected]

Anche in tempo di emergenza sanitaria da Covid-19 è garantito il diritto di visita e di frequentazione dei figli da part...
30/03/2020

Anche in tempo di emergenza sanitaria da Covid-19 è garantito il diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte dei genitori separati e divorziati. Lo stabilisce un decreto della IX sezione del Tribunale di Milano (giudice Gasparini) dell’11 marzo 2020, che chiarisce che gli spostamenti effettuati dai genitori separati o divorziati non collocatari dei figli, nell’esercizio del proprio diritto di visita, rientrano tra le situazioni di necessità previste dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.

LA VICENDA
Un padre, separato consensualmente, non collocatario dei figli, e in regime di affidamento condiviso, deposita un ricorso in via d’urgenza, in base all’articolo 709 - ter del Codice di procedura civile, per chiedere al giudice di dichiarare inalterato, nonostante l’emergenza sanitaria da Covid-19, il suo diritto di visita e di frequentazione dei figli nonché di ordinare il loro rientro presso il domicilio di Milano.
La richiesta è dovuta al fatto che la moglie, insieme ai figli, si è trasferita temporaneamente in un altro Comune, ledendo così il suo diritto di visita.
Il Tribunale si pronuncia con decreto inaudita altera parte, disponendo che i genitori si attengano alle prescrizioni incluse nel verbale di separazione consensuale omologato, evidenziandone così i contenuti vincolanti relativi al collocamento dei figli e ai diritti del padre di frequentarli.
Nell’udienza del 3 marzo, infatti, i coniugi avevano concordato il mantenimento delle attuali condizioni di affido e di collocamento dei minori, con indicazione di un preciso e dettagliato calendario di frequentazioni degli stessi con il padre, in linea con gli accordi separativi.

I LIMITI AGLI SPOSTAMENTI
Il Tribunale assume tale decisione tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm dell’8 marzo 2020, che non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e di collocamento dei figli minori e consente gli spostamenti finalizzati ai rientri presso la residenza o il domicilio, «sicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti».
Il Tribunale rileva anche che la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, il 13 marzo 2020, cristallizza al punto 13 del documento contenente le risposte alle Faq che «gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».
La decisione del Tribunale è precedente al Dpcm del 22 marzo, che ha limitato ulteriormente gli spostamenti, impedendo sia l’uscita dal Comune in cui ci si trova, sia il rientro presso il luogo di residenza o di domicilio. Si ritiene comunque che anche le regole più stringenti non mettano in discussione il diritto di visita del genitore non collocatario.
Il genitore che vuole esercitare il proprio diritto di visita ai figli potrà, pertanto, recarsi, munito di autocertificazione e di provvedimento di separazione o di divorzio, presso il comune di residenza o di collocamento dei figli minori, potendo così mantenere inalterati i tempi di permanenza riconosciuti ovvero concordati in sede separativa o divorzile.

da Il Sole 24Ore del 30/03/2020

DELUCIDAZIONI in merito agli ultimi aggiornamenti a tema Covid-19Con il decreto legge approvato ieri pomeriggio il Gover...
25/03/2020

DELUCIDAZIONI in merito agli ultimi aggiornamenti a tema Covid-19

Con il decreto legge approvato ieri pomeriggio il Governo rivede in maniera un po' più sistematica le sanzioni a presidio dei più significativi obblighi di condotta imposti dall'emergenza sanitaria. E lo fa abbandonando un controverso binario penale per puntare in maniera più decisa su quello amministrativo. Così, la bozza di decreto legge introduce una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 400 euro e un massimo di 3.000 euro che andrà a colpire, non appena il testo sarà entrato in vigore, una pluralità di comportamenti. Tra questi, come ovvio, cruciale la limitazione della circolazione delle persone, con l'ormai canonica eccezione rappresentata dagli spostamenti individuali per ragioni di necessità o lavoro. Esclusa espressamente l'applicazione di quello che sinora era stato il perno penale dei divieti, l'articolo 650 del Codice.
In caso di violazione del divieto di circolazione commessa con un veicolo, la multa non sarà accompagnata dal fermo del mezzo, ma sarà aumentata di un terzo.
La bozza di decreto, che abroga quello precedente del 23 febbraio, il n. 6, poi convertito in legge, e l'articolo 35 del decreto legge n. 9, prende atto delle difficoltà applicative dell'articolo 650 sull'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità. Quest'ultimo prevede infatti di punire i trasgressori, a titolo di contravvenzione, con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. Importo quest'ultimo dimezzato in caso di pagamento per oblazione con cancellazione della rilevanza penale della condotta. Troppo poco e troppo complesso per il Governo. E non solo, visto che in questi giorni alcune Procure, la prima Milano, ma poi anche Genova, avevano pensato di fare ricorso ad altre disposizioni come l'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie per escludere almeno la possibilità dell'oblazione, conservando invece il profilo penale della violazione.
Ora, invece, la svolta è tutta sull'amministrativo, considerato forse più gestibile, anche per la possibilità di pagamento immediato. Il penale contravvenzionale è espressamente escluso. Resta invece la possibilità di punire a titolo di delitto le condotte più gravi, e il decreto ne evidenza una, quella di circola, malgrado la positività al virus, infrangendo l'obbligo di quarantena. In questo caso, la pena può andare da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni.

Da “Quotidiano del Diritto”, in Il Sole24Ore
del 25/03/2020

Decreto Cura Italia. Ai tempi del Coronavirus, teniamoci aggiornati. Ricordiamo che l’ufficio è chiuso, ma ci potete tro...
18/03/2020

Decreto Cura Italia.
Ai tempi del Coronavirus, teniamoci aggiornati.

Ricordiamo che l’ufficio è chiuso, ma ci potete trovare ugualmente ai recapiti lasciati negli scorsi post.

E’ possibile tenere le adunanze della Commissione speciale del Consiglio di Stato da remoto con conferenza telefonica o con modalità telematiche. Alla...

A causa delle restrizioni dovute ai provvedimenti per arginare il covid 19:
16/03/2020

A causa delle restrizioni dovute ai provvedimenti per arginare il covid 19:

13/03/2020
Una delle tematiche su cui più ci interrogate in questo periodo: la gestione dei figli per genitori divorziati, ai tempi...
12/03/2020

Una delle tematiche su cui più ci interrogate in questo periodo: la gestione dei figli per genitori divorziati, ai tempi del Coronavirus.

Per altre esigenze e/o maggiori informazioni,
rimaniamo a disposizione tramite
numero di telefono 03761372960
email [email protected]

07/02/2020

Quando il saggio indica l'irragionevole durata del processo, lo stolto guarda la prescrizione e se la prende con gli avvocati.

1) il processo penale italiano NON riguarda le vittime, le quali sono parti marginali al suo interno. Il protagonista è l'imputato. La parte civile (la cd vittima) partecipa al processo per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento del danno. A parte i soldini, tutto ció che puó e deve pretendere è che si accerti quanto prima se la persona imputata è responsabile o no (tradotto: se è colpevole o no).
Non é giusto? Certamente, ma é così.

2) prima del dibattimento, la fase delle indagini preliminari é appannaggio completo del pm (tradotto: comanda il pm). I difensori non solo non possono incidere sui tempi, ma non hanno neanche idea di cosa ci sia nel fascicolo delle indagini. In certi casi, apprendono tutto dai giornali.
Anzi, il più delle volte, l'indagato non sa neppure di esserlo, figuriamoci se puó "pagare" un legale per puntare alla prescrizione.

3) una volta chiuse le indagini, l'indagato ha 20 GIORNI dalla notifica del relativo avviso per:
prendere visione del fascicolo, estrarre copia degli atti e per "presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonchè di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi" (tra le virgolette ho riportato il terzo comma dell'art.415 bis c.p.p.)

4) terminata questa fase, si passa al dibattimento e, spesso, la data di prima udienza è fissata, da un altro magistrato, a oltre un anno dalla richiesta del pm. Nel corso del dibattimento, ogni volta che il difensore chiede un rinvio, di qualsiasi natura, la prescrizione SI SOSPENDE (vuol dire che non decorre, resta ferma. In pratica il tempo che passa tra una data e l'altra d'udienza si somma al termine di legge per la prescrizione. Per esempio, se il reato si prescrive in 12 anni, e ci sono stati due rinvii su richiesta della difesa, uno di 4 mesi e l'altro di 5, la prescrizione scatta a 12 anni e 9 mesi!).

Quindi, se per la prescrizione minima, che è di sette anni e mezzo, non si è ancora pervenuti a una sentenza (di assoluzione o di condanna), chiedete spiegazioni ai magistrati.
Quelli dotati di onestà intellettuale vi elencheranno una serie di problemi che nulla hanno a che vedere con le attività del difensore.

Appena smetto di ridere, vi spiego pure la st*****ta detta da Davigo sulla condanna a tre/quattro anni per l'omicidio del coniuge. (Avv. Antonella Matrisciano)

Indirizzo

Suzzara
46029

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 12:30
15:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
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Giovedì 09:00 - 12:30
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Venerdì 09:00 - 12:30
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