Studio Legale Avv. Simona Pimpinicchio

Studio Legale Avv. Simona Pimpinicchio Diritto Civile - Commerciale- Societario - Famiglia - Lavoro

Aree di attività prevalenti:
Consulenza e contenzioso commerciale e societario
Diritto di famiglia - Separazioni - Divorzi - Affidamento figli minori
Istituti di Volontaria Giurisdizione: Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione di Sostegno
Successioni
Responsabilità civile e risarcimento danni
Recupero crediti
Violazioni del Codice della Strada
Procedimenti conseguenti ad accertamento di giuda in stato di ebbrezza

06/11/2021

Una sentenza della Supresa Corte che fa giurisprudenza | Meloni: l'Umbria si adegui e ripristini il fondo per i risarcimenti agli automobilisti

ACQUISTARE UN IMMOBILE ALL'ASTA: I VANTAGGI Sempre più persone scelgono di acquistare un immobile all'asta, approfittand...
13/10/2021

ACQUISTARE UN IMMOBILE ALL'ASTA: I VANTAGGI

Sempre più persone scelgono di acquistare un immobile all'asta, approfittando di prezzi appetibili e della possibilità di acquistare il bene libero da iscrizioni pregiudizievoli che lo renderebbero altrimenti non vendibile per il medesimo importo.

La convenienza tuttavia deve essere sempre valutata in relazione all'effettivo stato di fatto e di diritto del bene, che deve essere attentamente verificato.

Il primo documento da analizzare è la perizia, che ne evidenzia la conformità urbanistica e rileva eventuali abusi, ed è generalmente corredata da elaborati planimetrici e fotografici.

Sarà poi necessario verificare se l'immobile è libero al momento dell'asta, o occupato dall'esecutato o da eventuali aventi causa dallo stesso, e verificarne il titolo di detenzione .

Nella maggior parte dei casi è possibile visitare l'immobile nei giorni antecedenti alla vendita, al fine di verificarne l'effettivo stato di manutenzione e conservazione.

Dopo detta necessaria verifica preliminare, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione all'asta, versando una somma generalmente pari al 10% del prezzo offerto e indicando il termine (ricompreso tra quello massimo concesso) nel quale si intenderà provvedere al saldo .

La procedura di presentazione della domanda e partecipazione all'asta si svolge ormai nella quasi totalità dei casi in via telematica, e richiede che l'offerente possieda una pec e la firma digitale; in alternativa è possibile farsi rappresentare da un procuratore munito di apposita procura.

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IN ASSENZA DI FIGLI IL GIUDICE NON PUO' ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE PIU' DEBOLEIn ge...
19/04/2021

SEPARAZIONE DEI CONIUGI: IN ASSENZA DI FIGLI IL GIUDICE NON PUO' ASSEGNARE LA CASA CONIUGALE AL CONIUGE PIU' DEBOLE

In generale, in sede di separazione il Giudice assegna la casa al coniuge con cui il figlio o i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti convivono o a quello a cui sono affidati, in quanto la preminente finalità perseguita è quella di preservare, per quanto possibile, le abitudini e l'equilibrio della prole.

Tanto è vero che se il coniuge presso cui i minori sono collocati decide di andare a vivere altrove (per esempio a casa dei genitori, ossia dei nonni dei bambini) l’assegnazione della casa coniugale viene revocata e l’immobile torna nella disponibilità piena del suo titolare.

In mancanza di figli o nel caso in cui i figli siano maggiorenni e autosufficienti la tesi giurisprudenziale prevalente ritiene che non si possa assegnare la casa familiare al coniuge non proprietario, neanche a titolo di mantenimento, essendo a tal fine previsto, ove ne ricorrano i presupposti, l’assegno di mantenimento mensile.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con più pronunce, hanno ribadito che, in mancanza di figli, il giudice non può assegnare la casa al coniuge più debole come forma di contributo al mantenimento: solo la tutela dell’interesse dei figli può infatti giustificare la limitazione dei diritti del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) che determina il provvedimento di assegnazione

CONDOMINIO E DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA - Chi è il responsabile?I danni da infiltrazioni d'acqua spesso rappresentan...
03/03/2021

CONDOMINIO E DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA - Chi è il responsabile?

I danni da infiltrazioni d'acqua spesso rappresentano motivo di aspri scontri, soprattutto in ambito condominiale, perché non è sempre così facile individuare le relative responsabilità e svolgere le conseguenti azioni per chiedere il risarcimento del danno.

Le modalità attraverso le quali si manifesta una infiltrazione sono diverse e possono essere riconducibili a a cause altrettanto diverse, quali ad esempio umidità, gocciolamento continuo, stillicidio .

L'art. 2051 c.c dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito e detto articolo si applica anche ai rapporti in ambito condominiale nelle ipotesi in cui i difetti o guasti delle parti comuni danneggino una proprietà esclusiva e, ovviamente, viceversa.

In ambito condominiale, l’individuazione del custode responsabile ex art. 2051 c.c. tenuto al risarcimento del danno non è sempre di immediata risoluzione.

Il custode è essenzialmente il soggetto tenuto ad esercitare il controllo sulla cosa dalla quale si genera il danno. In tale categoria si annovera il proprietario del bene, quando l'infiltrazione deriva da una tubatura o da un lastrico dello stesso.
Quando tuttavia il danno sia stato cagionato da un bene comune, come ad esempio, la tubatura condominiale o la facciata esterna tenuta in pessimo stato attraverso la quale si sia insinuata l'acqua causa della infiltrazione il responsabile è il Condominio.

E' comunque necessario valutare distintamente ciascun caso, per analizzare le specifiche responsabilità alla luce dello stato dei luoghi e delle condotte delle parti coinvolte

Pubblicare le foto dei figli minori sui social network: è necessario il consenso di entrambi i genitori Per pubblicare l...
25/01/2021

Pubblicare le foto dei figli minori sui social network: è necessario il consenso di entrambi i genitori

Per pubblicare le foto di minori su internet (su Facebook ad esempio) è necessario il consenso di entrambi i genitori. Non solo: la pubblicazione dovrà rispettare il decoro, la reputazione e l’immagine del minore. Infine per i minori di età superiore ai 14 anni conta anche il loro parere.
Alla luce della nuova disposizione comunitaria, il consenso richiesto per il trattamento dei dati personali del minore, e dunque anche per le immagini che possano identificarlo, potrà – a seconda dell’età del minore interessato – essere validamente prestato o dallo stesso minore oppure dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.
Il legislatore Italiano ha consentito ai minori dai 14 anni in su di poter scegliere se prestare o meno il consenso al trattamento. Mentre per minori che non rientrino nella fascia di età sopra indicata il consenso, per essere valido, dovrà essere prestato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L.n. 633/41).
Numerose pronunce di vari Tribunali Italiani hanno disposto la rimozione delle immagini dei figli minori di 14 anni dai social network in ipotesi di mancato consenso dell’altro genitore o, in ipotesi di adolescenti ultra quattordicenni, di consenso degli stessi.

IL DIRITTO DI VISITA DI NONNI E NIPOTIA seguito del D. Lvo n. 154/2013 è stato espressamente sancito il diritto dei nonn...
18/01/2021

IL DIRITTO DI VISITA DI NONNI E NIPOTI

A seguito del D. Lvo n. 154/2013 è stato espressamente sancito il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti.
Nel libro I, Titolo IX, capo I, rubricato “Dei diritti e doveri del figlio”:
• 315bis co. 2 cc: “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”;
• 317bis cc: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336 co. 2”.
• 336 co. 2: disciplina il procedimento esperibile dai nonni per ottenere la tutela dei propri diritti verso il nipote.
• 337ter co. 1 cc: “Il figlio minore ha diritto […] di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
In ogni caso, il diritto prevalente è sempre e solo quello del minore.
Infatti, se il rapporto ascendente/nipote risulta pregiudizievole per il minore, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però vincere la presunzione secondo la quale il rapporto nonni / nipoti è positivo per la personalità del minore.
Nel caso in cui, invece, il genitore del minore si opponga immotivatamente, gli ascendenti potranno agire dinanzi al Tribunale per i Minorenni; il minore, se ha compiuto 12 anni, può essere sentito dal Tribunale.
Si evidenzia, tuttavia, che il diritto di visita dei nonni, seppur riconosciuto, potrebbe di fatto estrinsecarsi nella possibilità di stare con il nipote nel tempo in cui lo stesso si trova con l’uno o l’altro genitore; viceversa, rilievo autonomo assurge senz’altro il diritto dei nonni se il minore – per qualsivoglia motivo– non trascorra del tempo con il genitore di riferimento degli stessi.

Quando e perché chiedere la nomina di un Amministratore di SostegnoL’amministrazione di sostegno è una misura di protezi...
05/01/2021

Quando e perché chiedere la nomina di un Amministratore di Sostegno

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e ha la specifica finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone maggiorenni prive parzialmente o totalmente di autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana.

La legge prevede la nomina di un amministratore di sostegno per la persona che si trovi in uno stato di infermità o di menomazione fisica o psichica che non gli consenta, anche solo parzialmente o temporaneamente, di provvedere alla cura di sé e dei propri interessi.

E’ possibile richiedere l’amministrazione di sostegno, però, anche quando la persona (beneficiario) appaia e si dichiari autonoma, ma sia dimostrabile che non è in grado di prendersi cura di sé e compia atti che danneggiano sé, i propri interessi e il proprio patrimonio.

Per ulteriori approfondimenti e dettagli: www.simonapimpinicchio.it

PERCHE' SCEGLIERE LA COMUNIONE DEI BENI O LA SEPARAZIONE DEI BENI La legge consente agli sposi di scegliere tra il regim...
05/01/2021

PERCHE' SCEGLIERE LA COMUNIONE DEI BENI O LA SEPARAZIONE DEI BENI

La legge consente agli sposi di scegliere tra il regime patrimoniale della comunione dei beni e quello della separazione dei beni.
Tale scelta potrà essere effettuata sia in sede di rito civile che di rito del matrimonio cattolico: al termine della cerimonia il sacerdote o l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale potrà essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.

Cosa è la comunione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi.
In particolare, si intende che saranno di proprietà comune:

-Tutte le proprietà comprate dopo il matrimonio, anche se acquistate separatamente dai due coniugi. Si intende quindi case, terreni, negozi, automobili, fatta eccezione di beni personali.-I rendimenti dei beni propri di ciascun coniuge, ad esempio quelli bancari.-Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.-Gli utili e gli incrementi dell'azienda di proprietà di uno dei due precedentemente alle nozze, ma gestita da entrambi dopo il matrimonio.
Saranno parte del patrimonio comune anche i debiti, sia quelli contratti congiuntamente dai coniugi che quelli contratti separatamente, nonché gli oneri che gravano sui singoli beni al momento dell'acquisto, ad esempio un'ipoteca sulla casa.

Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge:

-I beni posseduti da prima delle nozze.-Eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio.-Beni personali e i loro accessori.-Beni necessari all'esercizio della propria professione.-Risarcimenti per danni fisici subiti, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità.-Il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.

Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica in caso di:

- separazione, divorzio e annullamento del matrimonio;

- morte di uno dei coniugi;

-decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale;

- fallimento di uno dei coniugi;- separazione giudiziale dei beni.Cosa è la separazione dei beni
Scegliere come regime patrimoniale la separazione dei beni vuol dire che ciascuno dei due sposi ha la proprietà esclusiva dei beni acquistati sia prima che dopo il matrimonio, anche se fruiti in comune.
Il regime di separazione dei beni produce l'effetto di attribuire al coniuge che effettua l'acquisto il diritto esclusivo sul bene: i patrimoni di marito e moglie restano quindi separati durante il matrimonio, salvi i diritti di successione.

Per ottenere la cointestazione di un bene, una volta optato per il regime di separazione, occorrerà esplicitamente dichiarare all'atto dell'acquisto tale volontà, specificando anche la quota di comproprietà da assegnare.

La scelta del regime di separazione dei beni non comporta in ogni caso il venir meno dell'obbligo di assistenza e mantenimento del coniuge

Stop alla notifica delle cartelle fino a marzo 2021 ed agli sfratti per morosità ed alle procedure esecutive sulla prima...
31/12/2020

Stop alla notifica delle cartelle fino a marzo 2021 ed agli sfratti per morosità ed alle procedure esecutive sulla prima casa fino a Giugno 2021

Un rinvio degli atti fiscali a marzo 2021 in attesa della nuova rottamazione (la quarta) con una parte di nuovo saldo e stralcio. Mentre l’avvio della...

Indirizzo

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Spoleto
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