Studio Legale Di Buono

Studio Legale Di Buono Titolare dello Studio Legale Di Buono apportando, nel corso degli anni, competenze, in particolare, nell'ambito del diritto penale.

Mai sottovalutando, tuttavia, altri aspetti della materia giuridica, come il diritto di famiglia ed il diritto civile.

Alienazione parentale: che cos'è e cosa comportaL’alienazione parentale o alienazione genitoriale, è un fenomeno che può...
30/01/2023

Alienazione parentale: che cos'è e cosa comporta

L’alienazione parentale o alienazione genitoriale, è un fenomeno che può verificarsi in caso di separazioni conflittuali.
Si verifica quando un figlio minore, senza motivo plausibile, rifiuta di incontrare uno dei genitori con cui non vive abitualmente, accompagnando spesso il rifiuto con comportamenti denigratori nei confronti del genitore respinto.

Condotte come il mancato rispetto delle visite programmate dal Giudice, frasi denigratorie, insulti o false accuse di violenze o trascuratezza, possono essere alcuni degli esempi che il genitore "alienante", in alcuni casi convinto erroneamente di agire nel miglior interesse del figlio, utilizza per allontanare il minore creando una realtà distorta agli occhi del bambino o del ragazzo che, a questo punto, di sua volontà sviluppa il rifiuto di avere contatti di qualsiasi tipo con l'altro genitore.

L'alienazione parentale è molto rischiosa per i minori.
Dal punto di vista psicologico può creare danni enormi ed è per questo che viene considerato un reato perseguibile per legge.

Il genitore alienante può subire delle conseguenze sia civili che penali:
Civili: in caso di alienazione parentale il genitore che viola l'affidamento condivido può ricevere un ammonimento, può essere sanzionato, può essere condannato ad un risarcimento e, non da ultimo, gli può anche essere tolto l'affidamento;
Penali: l'alienante può essere querelato e condannato secondo i termini previsti dalla legge.

In conclusione, l’alienazione parentale non è una patologia o una malattia psicologica del bambino o dell’adulto, ma è conseguenza di un rapporto disfunzionale tra i membri della famiglia separata è, dunque, un disturbo della relazione dovuto ad una situazione creata da uno dei membri della famiglia che dovrebbe, al contrario, tutelare l'integrità fisica e morale del minore.

Cos'è il Contratto di Convivenza?       Con la Legge 76/2016, il legislatore ha dato il legislatore ha dato una veste gi...
25/01/2023

Cos'è il Contratto di Convivenza?


Con la Legge 76/2016, il legislatore ha dato il legislatore ha dato una veste giuridica alla cosiddetta “convivenza more uxorio”, che nella prassi si sta affiancando il modo sempre più deciso al rapporto matrimoniale, infatti, la stessa legge, prevede che "I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza".

Il contratto di convivenza è quel contratto attraverso il quale due conviventi, non coniugati né uniti civilmente, possono disciplinare gli aspetti patrimoniali della loro vita di coppia.

I requisiti di fatto per la stipula di un valido contratto di convivenza sono quelli individuati dal comma 57 della legge citata.
I conviventi devono essere tali, non coniugati, uniti civilmente o in un altro contratto di convivenza. Devono inoltre essere maggiorenni, non interdetti, ed uniti stabilmente da legami affettivi e di coppia nonché reciproca assistenza morale e materiale. Non devono, l’un l’altro, essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o precedente unione civile. La sopravvenienza di una delle circostanze sopra evidenziate, ove sia possibile, estingue il contratto di convivenza con efficacia dal momento del verificarsi della stessa.

I conviventi avranno la possibilità di optare per la comunione legale che, null’altro è che la comunione legale dei beni per i coniugi, ma potranno optare anche per una separazione legale dei beni o per una comunione convenzionale.
Ai conviventi è tuttavia possibile modificare in qualsiasi momento le convenzioni in ordine al regime patrimoniale scelto.

Ai conviventi è data la possibilità di recedere (unilateralmente) dal contratto di convivenza. Il convivente a cui dunque “non vada più bene” questa convivenza, avrà la possibilità di scioglierla con dichiarazione unilaterale resa al notaio o all’avvocato.

I contratti di convivenza hanno la forma minima di scrittura autenticata da un avvocato od un notaio.

Applicabilità alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.In ...
24/01/2023

Applicabilità alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c.

In tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, la terza sezione penale, con ordinanza n. 38068 del 2021, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, e in quali eventuali termini, si applichino, alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato, i limiti di impignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ.“.

Con la sentenza n. 26252, depositata il 7 luglio 2022, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato“.

Assegno di mantenimento e Nascita di nuovo figlioLa Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'assegno di mante...
24/01/2023

Assegno di mantenimento e Nascita di nuovo figlio

La Suprema Corte di Cassazione è tornata sul tema dell'assegno di mantenimento, affermando, con la Sentenza 13 Gennaio 2023, n.952, che
La formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, devono essere valutate dal giudice come circostanze sopravvenute che possono portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite, in quanto comportano il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico.
Occorre, afferma la Corte, verificare se questi sopravvenuti oneri possono determinare un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato, tale da richiedere una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti, o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dello stesso non sia, comunque, di consistenza così ingente da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

Il 2022 ci ha dato l'opportunità di affrontare tante sfide. Da tutte ne siamo usciti vittoriosi perché ricchi di nuovo s...
30/12/2022

Il 2022 ci ha dato l'opportunità di affrontare tante sfide. Da tutte ne siamo usciti vittoriosi perché ricchi di nuovo sapere e nuova consapevolezza.
Dall'anno che sta per cominciare ci aspettiamo altrettante nuove sfide da affrontare e vivere con i valori che dovrebbero appartenere ad ogni persona e ad ogni Avvocato: PASSIONE, UMILTÀ, VERITÀ e RISPETTO.
Con gli stessi valori vi auguriamo di percorrere il nuovo anno, migliorandoci con l'intento di migliorare.

Buon Anno dallo
Studio Legale Di Buono

Diritto di critica e diffamazione ai dannidi un libero professionistaCon sentenza n. 22119/2022, depositata il 07.06.202...
14/09/2022

Diritto di critica e diffamazione ai danni
di un libero professionista

Con sentenza n. 22119/2022, depositata il 07.06.2022, la
quinta sezione penale della Corte di cassazione ha escluso la sussistenza del delitto di diffamazione ai danni di un
avvocato destinatario di una lettera di revoca del mandato
nella quale cui il cliente censurava la linea difensiva adottata dal professionista nel corso di un giudizio civile.
La questione -portata prima all’attenzione del giudice di
pace e poi del tribunale- si era risolta in entrambi i precedenti gradi di giudizio con la dichiarazione di colpevolezza
per diffamazione, posto che la missiva contenente la revoca del mandato era stata ritenuta lesiva dell’onore e della reputazione e posto che la missiva era stata portata a
conoscenza dell’Ordine degli Avvocati, di un collaboratore
della persona offesa e delle controparti, con ciò integrando il requisito della pluralità dei destinatari necessario per
la configurazione del delitto di cui all’art. 595 c.p.21.
La Corte di Cassazione, ribaltando le valutazioni precedenti, si è espressa in senso contrario svolgendo valutazioni sia sul tenore della comunicazione di revoca sia sul
requisito della pluralità di destinatari e ritenendo che:
• la comunicazione inoltrata dal cliente a soggetti terzi
(Ordine avvocati, collaboratore, controparti) era esclusivamente finalizzata a portare a conoscenza di questi
soggetti le ragioni della revoca;
• i soggetti destinatari della comunicazione si possono
considerare interlocutori istituzionali del professionista in quanto coinvolti nella medesima vicenda giudiziaria nella quale si inserisce la condotta che ha determinato la revoca;
• dall’analisi della comunicazione di revoca vengono in
rilievo esclusivamente le personali doglianze dell’esponente su scelte processuali non condivise e che, per
questo motivo, non è ravvisabile nella missiva alcun
contenuto critico né aggressioni della reputazione;
• l’avvocato è un libero professionista e il rapporto con il
cliente “è fondato sulla fiducia”, ragione per cui laddove la fiducia venga meno – per le più disparate ragioni
– nulla osta alla revoca del mandato.
Per tutti questi motivi, a giudizio della Cassazione, non
integra delitto di diffamazione la condotta di colui che
con espressione congrua rappresenti la verità del fatto,
segnali il proprio dissenso e la perdita della fiducia riposta, mancando in questa situazione l’elemento materiale
dell’offesa alla reputazione altrui.

Parere di congruità del compenso:natura, funzione ed impugnabilità.Secondo il T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 329/2022 l...
14/09/2022

Parere di congruità del compenso:
natura, funzione ed impugnabilità.

Secondo il T.A.R. Piemonte, sez. II, sent. 329/2022 l’impugnazione proposta dal cliente contro il parere di congruità
di una parcella rilasciato dal competente ordine professionale in vista di una eventuale procedura monitoria non
può essere ammissibile per difetto d’interesse; seguendo
la dominante e consolidata giurisprudenza, infatti, il parere di congruità ha la sola funzione di precostituire la prova
scritta necessaria al professionista per proporre ricorso
per decreto ingiuntivo e non ha alcun effetto vincolante
per il giudice civile (cfr. T.A.R. Milano, Sez. III, 1° settembre 2020, n. 1626; T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019,
n. 782; T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 7 marzo 2018, n. 580;
T.A.R. Firenze, Sez. II, 5 luglio, 2012, n. 1268).
Sempre secondo il T.A.R. Piemonte il cliente (del professionista) potrà contestare la congruità della parcella redatta dal professionista solo promuovendo opposizione
all’eventuale decreto ingiuntivo, se e quando questo verrà
emesso (T.A.R. Catania, Sez. IV, 10 aprile 2019, n. 782)
e questo a prescindere dal parere di congruità reso dal
Consiglio dell’Ordine.

Indirizzo

Via Benedetto Croce, 12
Spezzano Albanese
87019

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Legale Di Buono pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi