Avvocato Renato D'Isa

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diritto civile
(con particolare riguardo alle problematiche legate al diritto societario, alla materia contrattualistica, condominiale ed al diritto successorio)
diritto penale
dir

itto amministrativo - diritto del lavoro - diritto tributario - diritto fallimentare - diritto della navigazione - diritto dei marchi e brevetti

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     |5 marzo 2024| n. 5961.Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il ...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5961.
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto ai sensi dell’art. 2932 c.c., la sentenza che tiene luogo del contratto definitivo non concluso deve necessariamente riprodurre, nella forma del provvedimento giurisdizionale, il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti quale contenuto del contratto preliminare, senza possibilità di introdurvi modifiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha respinto la domanda ex art 2932 c.c., in ragione della insufficiente indicazione nel preliminare degli estremi del contratto di mutuo – piano di ammortamento contenente i ratei con le relative scadenze e i pagamenti eseguiti – nel quale il promissario acquirente avrebbe dovuto subentrare).

Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto la sentenza deve riprodurre il medesimo assetto di interessi assunto dalle parti

     |5 marzo 2024| n. 5891.La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipataLa promessa di vendita di un im...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5891.
La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata integra un contratto misto, la cui causa è data dalla fusione di quelle di due contratti tipici: il preliminare di compravendita e il comodato precario; pertanto, stante l’unitarietà funzionale che contraddistingue il collegamento negoziale, tale contratto trova la sua disciplina giuridica in quella prevalente del preliminare di compravendita, con conseguente applicazione degli effetti restitutori ex art. 1458 c.c..

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5891.La promessa di vendita di un immobile con consegna anticipata

     |5 marzo 2024| n. 5922.L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitariaL’accertamento del nesso...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5922.
L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un’ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l’evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell’errata esecuzione dell’anestesia nell’ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull’erroneo presupposto che competesse all’attore l’onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso c

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5922.L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

     |5 marzo 2024| n. 5843.La gravità dell’inadempimento per la   va commisurata all’interesse In materia contrattuale,...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5843.
La gravità dell’inadempimento per la va commisurata all’interesse

In materia contrattuale, la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. va commisurata all’interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per tale parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all’adempimento (Nel caso di specie, richiamato l’enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, nel pronunciare risoluzione del di un preliminare di compravendita immobiliare per inadempimento del ricorrente, promittente venditore, aveva omesso di compiere una valutazione circa la gravità dello stesso).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5843.La gravità dell’inadempimento per la risoluzione va commisurata all’interesse

     |5 marzo 2024| n. 5963.Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilitàIn t...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5963.
Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità

In tema di vendita di immobili destinati ad abitazione, la mancanza del certificato di abitabilità configura alternativamente l’ipotesi di vendita di “aliud pro alio” qualora le difformità riscontrate non siano in alcun modo sanabili, l’ipotesi del vizio contrattuale, sub specie di mancanza di qualità essenziali, qualora le difformità riscontrate siano sanabili, ovvero l’ipotesi dell’inadempimento non grave, fonte di esclusiva responsabilità risarcitoria del venditore ma non di risoluzione del contratto per inadempimento, qualora la mancanza della certificazione sia ascrivibile a semplice ritardo nella conclusione della relativa pratica amministrativa.

Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5963.Vendita di immobili destinati ad abitazione e la mancanza del certificato di abitabilità

     |5 marzo 2024| n. 5792.Il travisamento del contenuto oggettivo della provaIl travisamento del contenuto oggettivo d...
13/06/2024

|5 marzo 2024| n. 5792.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, cod. proc. civ., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Nel caso di specie, chiamate a dirimere un conflitto giurisprudenziale insorto in merito alla possibilità o meno di dedurre in sede di legittimità, per il tramite del n. 4 dell’articolo 360 cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 115 cod. proc. civ. determinata dall’essere il giudice di merito incorso nel c.d. “travisamento della prova”, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il suddetto principio di diritto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 27 aprile 2023, n. 11111).

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 marzo 2024| n. 5792. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova

     |4 marzo 2024| n. 5769.Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentaleIn tema di risarcimento del danno da...
11/06/2024

|4 marzo 2024| n. 5769.
Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti; tale presunzione impone al terzo danneggiante l’onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell’aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l’aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell’effettività, della consistenza e dell’intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2024| n. 5769. Risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale

     |28 febbraio 2024| n. 5234.In materia di   e la  In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determin...
11/06/2024

|28 febbraio 2024| n. 5234.
In materia di e la

In materia di contratti, si ha presupposizione quando una determinata situazione di fatto o di diritto – comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere certo e obiettivo – sia stata elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo tale da assurgere a fondamento, pur in mancanza di un espresso riferimento, dell’esistenza ed efficacia del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 febbraio 2024| n. 5234. In materia di contratti e la presupposizione

     |1 marzo 2024| n. 5536.L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indirettiL’identifi...
11/06/2024

|1 marzo 2024| n. 5536.
L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti

L’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei “contrassegni” di identificazione – così i dati catastali – ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale. Il codice civile non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto.

Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5536.L'identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti

     |1 marzo 2024| n. 5574.   di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fattoIn tema di   di una sentenza...
11/06/2024

|1 marzo 2024| n. 5574. di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto

In tema di di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto, ove si deduca che tale errore sia integrato dall’omessa applicazione di una determinata disciplina a una specifica fattispecie, l’errore, a prescindere dalla sua natura, in tanto è configurabile in quanto la parte nell’originario ricorso per cassazione abbia specificamente dedotto la sussistenza di tale fattispecie. (In applicazione del principio la S.C., senza qualificare il dedotto errore quale errore di fatto o di diritto, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con cui era censurata la sentenza che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione, senza fare applicazione della sospensione dei termini prevista dall’art. 49 del d.l. n. 189 del 2016, in un caso in cui, nell’originario ricorso, la parte non aveva dedotto le circostanze di fatto relative alla residenza delle parti e alla sede dello studio professionale nelle date in cui si erano verificati gli eventi sismici in ragione dei quali era stata disposta tale sospensione).

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 marzo 2024| n. 5574. Revocazione di una sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto

     |1 marzo 2024| n. 5525. Il   che agisce per dei danni derivati da vizi o difformità non è tenuto a dimostrare la co...
11/06/2024

|1 marzo 2024| n. 5525.
Il che agisce per dei danni derivati da vizi o difformità non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore

Il committente, il quale agisce nei confronti dell’appaltatore ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. per il risarcimento dei danni derivati da vizi o difformità dell’opera, non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, tale colpa è presunta fino a prova contraria. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte del merito rigettato la domanda risarcitoria sul rilievo che il committente non aveva fornito la prova che i difetti dell’opera erano da attribuire all’appaltatore e non già ad altra causa, astrattamente ipotizzata nel fatto di “terzi o al passare del tempo”)

Il committente che agisce per dei danni derivati da vizi o difformità non è tenuto a dimostrare la colpa dell’appaltatore

Indirizzo

Via Padre Reginaldo Giuliani 24
Sorrento
80067

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