Avv. Laura Megale

Avv. Laura Megale Lo studio vanta esperienza nel diritto di famiglia, occupandosi di separazioni, divorzi e minori.

17/06/2026

Corte di Cassazione ordinanza n. 13981 pubblicata il 13 maggio 2026.

Affido al Servizio sociale se il rapporto tra i genitori è troppo conflittuale e ostacola il diritto alla bigenitorialità.

In tema di affidamento e collocamento prevalente dei figli minori, il superiore interesse del minore non può essere identificato in modo automatico con la sola volontà da questi espressa. Il Giudice, una volta esaminate le dichiarazioni dei figli, deve valutare in maniera complessiva e non atomistica tutti gli elementi a sua conoscenza per determinare il loro concreto interesse, specialmente qualora le volontà manifestate appaiano decontestualizzate rispetto a fattori critici, quali un elevato conflitto genitoriale o il rischio di condotte manipolative. In presenza di una conflittualità troppo accesa, il Giudice può disporre l’affidamento del minore ai Servizi Sociali proprio al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità.

Il diritto del minore alla bigenitorialità e la sua concreta declinazione rappresentano ancora una volta i temi su cui è stata chiamata a pronunciarci la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13981 pubblicata il 13 maggio 2026.

Il caso oggi oggetto di commento trae origine dal complesso conflitto tra due genitori relativo all’affidamento e al collocamento prevalente della figlia minore. La controversia giungeva dinanzi agli Ermellini dopo un iter processuale tortuoso, segnato da una precedente cassazione con rinvio del provvedimento che aveva disposto l’affido condiviso della minore ed il di lei collocamento dalla madre, in quanto ritenuto dalla Corte Suprema caratterizzato da una visione troppo parziale dell’interesse della minore, basatesulle sole dichiarazioni della figlia, che aveva espresso di voler stare insieme alla madre, senza un vaglio complessivo delle criticità relazionali e delle condotte manipolative messe in atto.

Il principio innovativo che emergeva dalla lettura del provvedimento chiariva che il diritto alla bigenitorialità costituisceun pilastro fondamentale dell’identità personale e che la sua negazione integra di per sé un illecito civile.

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio, riformava la decisione di primo grado e disponeva il collocamento della minore presso la madre, ma affidava la piccola ai Servizi Sociali del Comune. I giudici di merito motivavano tale scelta con la necessità di arginare un conflitto genitoriale che appariva ancora acceso e dannoso per lo sviluppo armonico della personalità della figlia, delegando al Servizio Sociale le decisioni su istruzione, salute ed educazione in caso di persistente disaccordo tra le parti.

La decisione inoltre, si fondava sul rilievo che le condotte ostruzionistiche della madre, pur accertate e documentate in passato, non risultavano più reiterate nell’attualità. Veniva infatti evidenziato che il diritto di visita del padre veniva regolarmente esercitato senza frapposizione di ostacoli nel periodo successivo al trasferimento della minore presso la residenza materna. Questo mutamento delle circostanze di fatto induceva i giudici a ritenere che non vi fossero elementi ostativi alla conferma della collocazione presso la madre, valorizzando anche la volontà manifestata dalla minore di vivere in quel contesto. Veniva inoltre, previsto un calendario di incontri da svolgere con l’assistenza di un neuropsichiatra infantile al fine di evidenziare ogni anomalia relazionale e individuare i provvedimenti più consoni all’interesse della minore.

Avverso tale provvedimento il padre proponeva nuovamente ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la quale, esaminate le doglianze difensive, ne dichiarava il rigetto. Il ricorrente lamentava, in particolare, la scelta circa l’affido della minore al Servizio Sociale e, contestualmente, il suo collocamento prevalente presso la madre, ritenendo tali decisioni pregiudizievoliper la figlia oltre che per il proprio ruolo genitoriale.

Gli Ermellini, tuttavia, ripercorrendo l’intero iter istruttorio compiuto dalla Corte d’Appello in sede di rinvio, evidenziavano come i giudici di merito avessero operato una valutazione estremamente scrupolosa e aggiornata. La Cassazione chiariva che l’affidamento all’ente pubblico non costituiva una limitazione punitiva, bensì una misura necessaria per assicurare un valido sostegno alla genitorialità, indispensabile per superare i gravi conflitti ancora esistenti tra le parti.

Secondo la Suprema Corte, la decisione impugnata risultava pienamente funzionale a garantire proprio quella continuità e assiduità della frequentazione padre-figlia che il ricorrente temeva di perdere. I giudici di legittimità sottolineavano inoltre, come la Corte territoriale avesse correttamente bilanciato il desiderio della minore di vivere con la madre con la necessità di un monitoraggio costante, delegando ai Servizi Sociali e al supporto specialistico (tra cui l’ausilio di un neuropsichiatra infantile) il compito di vigilare affinché le passate condotte ostruzionistiche materne non si ripetessero, tutelando così, nei fatti, l’effettività del legame paterno.

In conclusione, la Suprema Corte riafferma che la tutela del minore richiede una valutazione globale, capace di bilanciare il diritto alla bigenitorialità con le esigenze concrete di protezione in contesti di alta conflittualità. L’accento posto sul monitoraggio istituzionale e sull’intervento specialistico rappresenta un monito contro le decisioni che riducono i diritti del figlio a un mero calcolo contabile o a una statuizione formale.

Fonte: Studio Legale Di Nella
Avv. Cecilia Gaudenzi

16/06/2026

L'erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario in cui, quindi, non rientrano quelli usciti mediante precedenti "donazioni"...

16/06/2026

Cassazione: la scelta della scuola, anche in altro comune, non è di regola modifica sostanziale dell’affidamento: le contestazioni vanno proposte nel merito, non con reclamo.

16/06/2026

Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve: il chiarimento delle Sezioni Unite
Cassazione civile, SS.UU., sentenza 04/03/2019 n° 6278

E’ quanto chiarito dalla Cassazione, SS. UU., nella sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019.

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un rilevante contrasto processuale, relativo all’individuazione del termine di decorrenza per la proposizione dell’impugnazione della parte che notifica la sentenza nel c.d. termine breve di cui all’art. 326 c.p.c., stabilendo che, anche per il notificante vale lo stesso momento di decorrenza previsto per il destinatario della notifica, ovvero quello del perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo.

Nello specifico, la Seconda Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 10507 del 2018, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente affinché considerasse la possibilità di chiedere un intervento regolatore delle Sezioni Unite sul contrasto sorto su tale questione processuale. Pertanto, è stato richiesto alla Suprema Corte, a Sezioni Unite, di stabilire se, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione operi anche con riferimento alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione; e se, la notifica della sentenza eseguita ex art. 285 cod. proc. civ. abbia efficacia bilaterale “sincronica” oppure “diacronica”. Nel primo caso, il termine di impugnazione decorrerebbe a partire da un unico momento sia per il notificante che per il destinatario della notifica, mentre, nel secondo caso, il termine di impugnazione, per le parti, decorrerebbe in momenti diversi.

Il Consesso ha chiarito che non può trovare applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui va affermata l’efficacia bilaterale “sincronica” della notifica della sentenza e la “unicità” del termine per impugnare, decorrendo, quest’ultimo, per entrambe le parti, dalla medesima data.

Diverse argomentazioni risultano a sostegno di tale conclusione.

Innanzitutto, l’art. 326, primo comma, cod. proc. civ. collega la decorrenza del termine breve di impugnazione alla «notificazione della sentenza», ovvero all’evento della notificazione considerato oggettivamente, senza effettuare una distinzione tra la posizione del notificante e quella del destinatario della notifica.

A ciò si aggiunga, che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, detta disposizione normativa richiede che il procedimento notificatorio si sia perfezionato nel suo complesso. Orbene, il perfezionamento della notificazione va individuato nella consegna dell’atto notificando al destinatario oppure al soggetto abilitato a riceverlo, mentre, prima del compimento di tale attività, non si ha notificazione e, dunque, neanche per il notificante può decorrere il termine per impugnare.

Inoltre, nel caso di termine di impugnazione della sentenza, con decorrenza unica sia per il notificante che per il destinatario della notifica, non può essere applicato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enucleato dalla Corte costituzionale, che, con la nota sentenza n. 477 del 2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, «nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario».

Con tale pronuncia, la Consulta ha affermato, che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario restando fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione si verifica solo alla data di ricezione dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con conseguente decorrenza solo da quella data, di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Questa ratio non può trovare applicazione al caso in esame, ovvero alla notificazione della sentenza su iniziativa della parte, in quanto, nel momento in cui provvede alla notificazione della sentenza, allo scopo di far decorrere il termine breve di impugnazione, la parte non è soggetta al termine breve di impugnazione; ma vi sarà soggetta solo dopo che il procedimento di notificazione potrà dirsi perfezionato. Il perfezionamento della notifica rileva, quindi, non già per verificare il rispetto di un termine perentorio pendente, ma per far decorrere un termine dapprima inesistente; dunque, la notificazione della sentenza serve al notificante non per evitare decadenze processuali, ma per abbreviare il tempo della formazione del giudicato.

E allora, se si facesse operare il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non solo la parte notificante non ne trarrebbe un effetto favorevole, ma ne subirebbe un pregiudizio, perché per essa il termine breve decorrerebbe prima rispetto a quanto previsto per il destinatario della notifica.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha più volte affermato che vada escluso il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, da cui scaturirebbe, per il notificante, l’anticipazione del dies a quo del termine di costituzione dell’attore, trattandosi di un effetto a lui pregiudizievole.

A ciò si aggiunga che, una diversificazione della decorrenza del termine breve per impugnare, tra notificante e destinatario della notificazione della sentenza, porterebbe ad una disparità di trattamento nei confronti del notificante, il quale se, parzialmente soccombente, vedrebbe decorrere il proprio termine breve per impugnare prima della decorrenza del medesimo termine per il destinatario della notifica e prima ancora di avere la possibilità di verificare se tale notifica si sia perfezionata. Ne deriverebbe una grave disarmonia sistematica, priva di ragioni ordinamentali giustificative. Al contrario, l’unicità del decorso del termine, tutela la parità processuale fra le parti, garantendo, anche la certezza dei rapporti giuridici, in quanto il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di tutte le parti.

In conclusione, la Suprema Corte, ai sensi dell’art. 384, primo comma, c.p.c., ha enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325, decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, quale la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti».

Alla luce delle suesposte argomentazioni, le Sezioni Unite hanno, rigettato il ricorso, compensando tra le parti le spese della fase di legittimità.

(Altalex, 26 marzo 2019. Nota di Maria Elena Bagnato)

Cass. Civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2026 n. 18230Opposizione agli atti esecutivi e intervento del coniuge divorziato: cr...
15/06/2026

Cass. Civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2026 n. 18230

Opposizione agli atti esecutivi e intervento del coniuge divorziato: credito da quantificare tempestivamente e privilegio limitato alla sola quota alimentare degli ultimi tre mesi -

Il privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751, n. 4, c.c. non assiste automaticamente l’intero assegno divorzile in favore del coniuge, poiché tale credito non coincide integralmente con gli alimenti in senso proprio, avendo funzione più ampia di solidarietà post-coniugale e non essendo limitato al solo soddisfacimento delle esigenze primarie di vita. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del rango privilegiato, è necessario accertare in concreto la sola quota strettamente alimentare dell’assegno, con privilegio comunque limitato alle ultime tre mensilità; resta inoltre necessario, ai fini dell’intervento nella procedura esecutiva, che il creditore specifichi e quantifichi tempestivamente le mensilità scadute e insolute, non potendo concorrere al riparto un credito genericamente indicato come dovuto “vita natural durante” o esteso a voci ulteriori non previamente liquidate.

Opposizione agli atti esecutivi - Natura rescindente - Giudice dell’esecuzione - Assegnazione delle somme pignorate - Espropriazione presso terzi - Intervento del creditore - Assegno divorzile - Privilegio generale sui mobili - Credito alimentare

Cass sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18556L’assegnazione dell’immobile di cui sia provata la natura pertinenziale all...
15/06/2026

Cass sez. I civ. ord. 8 giugno 2026, n. 18556

L’assegnazione dell’immobile di cui sia provata la natura pertinenziale alla casa familiare deve avvenire nell’esclusivo interesse dei figli.

In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo di cui abbia accertato il carattere pertinenziale, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell'ambito di quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell'interesse di costoro, di talché l'assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. E’ pertanto estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.

Va pertanto cassata la sentenza della corte d’appello che ha erroneamente escluso la possibilità di dimostrare l’insussistenza dei presupposti applicativi di cui all'art. 817 c.c., anche in relazione all'eventuale eccezione di non operatività dell'automatismo previsto dall'art. 818 c.c., e, pur avendo affermato che la valutazione andava compiuta tenendo conto dell'ambito del giudizio di separazione in cui la controversia si colloca, non ha compiuto la doverosa valutazione concernente la ricorrenza dell'habitat familiare e lo specifico interesse della prole in relazione all'assegnazione dell'immobile de quo.

casa

12/06/2026

Assegno unico e genitore collocatario: la Cassazione chiarisce quando può essere attribuito interamente a un solo genitore

Assegno unico: spetta sempre al 50% tra i genitori separati?
Una delle questioni che genera più controversie nelle separazioni e nei divorzi riguarda la destinazione dell’assegno unico universale per i figli.

Molti genitori ritengono che, in presenza di affidamento condiviso, l’assegno debba essere automaticamente ripartito al 50% tra madre e padre. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha però chiarito che la questione è più complessa e che il giudice può attribuire l’intero assegno al genitore collocatario, anche quando entrambi esercitano la responsabilità genitoriale.

La decisione assume particolare rilievo perché interessa migliaia di famiglie nelle quali i figli sono affidati congiuntamente ma convivono prevalentemente con uno dei due genitori.

Cosa prevede la legge sull’assegno unico
L’assegno unico universale è disciplinato dal D.Lgs. n. 230 del 2021.

La misura è stata introdotta con una duplice finalità: semplificare il sistema delle prestazioni economiche a favore dei figli e rafforzare gli strumenti di sostegno alla natalità e alla genitorialità.

L’articolo 6 del decreto prevede che il beneficio possa essere erogato in pari misura tra i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

In caso di affidamento esclusivo, la legge stabilisce espressamente che l’assegno spetti al genitore affidatario, salvo diverso accordo.

La norma, tuttavia, non disciplina in modo espresso l’ipotesi più frequente nella pratica giudiziaria, cioè quella dell’affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori.

Proprio su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione.

La decisione della Cassazione
Con una importante ordinanza del 2025, la Suprema Corte ha affermato che l’articolo 6 del D.Lgs. 230/2021 regola principalmente il rapporto tra i genitori e l’ente erogatore della prestazione.

Secondo la Cassazione, tale disposizione non limita il potere del giudice della famiglia di adottare soluzioni differenti quando deve disciplinare concretamente i rapporti economici relativi ai figli minori.

In altre parole, il giudice conserva la facoltà di valutare caso per caso quale sia la soluzione più conforme all’interesse del minore.

Di conseguenza, anche in presenza di affidamento condiviso, può essere disposto che l’intero assegno unico venga percepito dal genitore collocatario.

Chi è il genitore collocatario
Per comprendere la portata della decisione è necessario distinguere tra affidamento e collocamento.

L’affidamento condiviso riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale e rappresenta oggi il modello ordinario previsto dall’ordinamento.

Il collocamento, invece, individua il genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente.

Nella maggior parte dei procedimenti di separazione e divorzio il minore trascorre tempi significativi con entrambi i genitori, ma mantiene una residenza prevalente presso uno di essi.

È proprio questo genitore che viene normalmente definito collocatario.

Perché la Cassazione valorizza il collocamento prevalente
La Suprema Corte ha posto l’attenzione sulla concreta gestione quotidiana del minore.

Secondo i giudici, il genitore collocatario è generalmente quello che affronta in via immediata e continuativa le esigenze ordinarie del figlio.

Si tratta delle spese e delle necessità che emergono quotidianamente: alimentazione, trasporti, materiale scolastico, attività sportive, cure ordinarie e organizzazione della vita domestica.

In questa prospettiva, attribuire l’intero assegno unico al genitore convivente con il minore può risultare maggiormente coerente con la funzione stessa della prestazione.

La Corte richiama infatti la finalità pubblicistica dell’assegno, che deve essere utilizzato nell’esclusivo interesse dei figli.

L’assegno unico non è automaticamente del collocatario
La sentenza non introduce però alcuna regola automatica.

Questo è probabilmente l’aspetto più importante da comprendere.

La Cassazione non ha affermato che l’assegno unico debba sempre essere attribuito integralmente al genitore collocatario.

Ha invece riconosciuto che il giudice può adottare tale soluzione quando la ritenga più aderente all’interesse concreto del minore.

Resta quindi possibile anche una diversa regolamentazione.

In presenza di tempi di permanenza sostanzialmente paritari, di un mantenimento diretto effettivamente condiviso o di particolari accordi tra i genitori, il giudice potrebbe continuare a disporre la ripartizione dell’assegno in quote uguali.

La valutazione rimane strettamente legata alle caratteristiche del singolo caso.

Quali conseguenze per i genitori separati
La decisione della Cassazione avrà inevitabilmente un impatto significativo sul contenzioso familiare.

I genitori collocatari potranno richiamare questo precedente per sostenere la richiesta di attribuzione integrale dell’assegno unico.

Dall’altro lato, il genitore non collocatario potrà contestare tale richiesta dimostrando un concreto coinvolgimento nella gestione quotidiana del figlio, una distribuzione equilibrata dei tempi di permanenza o l’esistenza di modalità di mantenimento che giustifichino una diversa soluzione.

La sentenza non elimina quindi il conflitto potenziale, ma fornisce ai tribunali un criterio interpretativo più chiaro.

Conclusioni
La recente pronuncia della Corte di Cassazione rappresenta uno dei più importanti interventi giurisprudenziali in materia di assegno unico universale e genitori separati.

Il principio affermato può essere sintetizzato in modo semplice: l’articolo 6 del D.Lgs. 230/2021 non impedisce al giudice di attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario, anche in presenza di affidamento condiviso.

La decisione valorizza l’interesse concreto del minore e riconosce il ruolo del genitore che provvede quotidianamente ai suoi bisogni.

Non si tratta però di una regola assoluta. Ogni situazione dovrà essere valutata singolarmente dal giudice, tenendo conto dell’organizzazione familiare, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e delle modalità effettive di mantenimento.

Per questo motivo, nei procedimenti di separazione, divorzio o regolamentazione della responsabilità genitoriale, la questione dell’assegno unico dovrà essere affrontata con particolare attenzione, evitando automatismi e valorizzando gli elementi concreti del caso.



FAQ – Assegno unico e genitori separati
L’assegno unico spetta sempre al 50% tra i genitori separati?
No. Sebbene l’art. 6 del D.Lgs. n. 230/2021 preveda normalmente l’erogazione dell’assegno unico in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, la giurisprudenza ha chiarito che il giudice della famiglia può disporre una diversa attribuzione quando ciò risulti maggiormente conforme all’interesse del minore.

Il giudice può attribuire l’intero assegno unico al genitore collocatario?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, l’intero assegno unico può essere attribuito al genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente, qualora tale soluzione sia ritenuta più adeguata a garantire la copertura delle esigenze quotidiane del minore.

Affidamento condiviso e collocamento prevalente sono la stessa cosa?
No. L’affidamento condiviso riguarda le decisioni relative alla responsabilità genitoriale, che continuano a essere esercitate da entrambi i genitori. Il collocamento prevalente individua invece il genitore presso il quale il figlio vive abitualmente.

Il genitore non collocatario perde automaticamente il diritto all’assegno unico?
No. Non esiste alcun automatismo. Il giudice deve valutare le caratteristiche concrete del caso, i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e le modalità effettive di mantenimento.

Se i figli trascorrono tempi simili con entrambi i genitori, l’assegno unico può essere diviso al 50%?
Sì. Quando la gestione del minore e le spese ordinarie risultano sostanzialmente condivise, il giudice può confermare la ripartizione paritaria dell’assegno unico tra i genitori.

L’assegno unico sostituisce l’assegno di mantenimento?
No. L’assegno unico universale è una prestazione pubblica erogata dallo Stato a sostegno dei figli. Esso non sostituisce automaticamente l’assegno di mantenimento disposto dal giudice, che continua a essere determinato in base alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.

È possibile modificare la ripartizione dell’assegno unico dopo la separazione?
Sì. Se cambiano le condizioni di fatto, come i tempi di permanenza dei figli o l’organizzazione della vita familiare, ciascun genitore può chiedere una revisione delle modalità di attribuzione dell’assegno unico.

L’assegno unico appartiene al genitore che lo riceve?
No. La funzione dell’assegno unico è esclusivamente quella di contribuire al mantenimento, all’educazione e alla crescita dei figli. Le somme devono essere utilizzate nell’interesse del minore e non costituiscono una disponibilità personale del genitore beneficiario.



Fonte: Avv. Piergiorgio Rinaldi

11/06/2026

La reciprocità delle offese non esclude il reato a condizione che le parti si pongano su un piano di generale prevaricazione dell'una sull'altra (Cassazione n. 9773/2026)

11/06/2026

Sentenza n. 47057 del 20 dicembre 2024

Quale reato commette l’ex coniuge che non restituisce i beni mobili dell’ex?

Introduzione
Una sentenza della Cassazione affronta la questione della mancata restituzione di beni appartenenti ad uno dei due coniugi e presenti nella casa coniugale, dopo la separazione e/o divorzio.

Il caso
Nel 2009 due coniugi instauravano un giudizio per la separazione personale e un uomo, una volta abbandonata la casa coniugale senza mai più riprendere la convivenza con la moglie, rivendicava la proprietà dei beni mobili.

La donna non li restituiva e lui la quereleva per appropriazione indebita di oggetti di pregio appartenenti al suo ex coniuge e dei quali aveva il possesso in quanto costituenti parte dell’arredamento della casa coniugale.

Il Tribunale di Ragusa prima e la Corte di appello di Catania poi condannavano la donna.

Il ricorso
La condannata ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione per non aver rilevato la tardività della querela e per non aver adeguatamente valutato le risultanze processuali.
In particolare la persona offesa sarebbe stata perfettamente consapevole, fin dal 2009, dell’intenzione della moglie di non restituire i beni, tanto da aver intrapreso una causa civile anche a questo scopo, con conseguente tardività della querela sporta nel 2017, solo dopo il rigetto della domanda civile.

Nel 2017 sarebbe stato posto in essere “solo un ulteriore comportamento di dominio sui beni, successivo alla consumazione del reato”, che ha natura istantanea.

Inoltre, la ricorrente sostiene che le risultanze processuali documenterebbero la circostanza che il giudizio civile per la separazione personale tra i coniugi, aveva avuto inizio nel 2012. Pertanto l’appropriazione indebita si sarebbe verificata in epoca in cui ancora vigeva il matrimonio, con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod.pen..

La sentenza della Cassazione
La Cassazione definisce il ricorso inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Non è contestata dalla ricorrente la proprietà, in capo alla parte civile dei beni che formano oggetto del reato.
La sentenza alla quale si fa riferimento nel ricorso, è di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed attesta che l’imputata ed la parte divile divorziarono nel 2015.

Da quel provvedimento risulta che neanche nel giudizio civile si era mai fatta questione in ordine alla proprietà dei beni mobili, pacificamente riconducibili alla persona offesa ma il cui possesso, all’esito del giudizio, era stato attribuito alla ricorrente. Infatti si trattava di oggetti facenti parte della casa coniugale a lei in un primo momento assegnata.

In più la persona offesa non aveva mai rivolto alla ricorrente una espressa e specifica diffida alla restituzione dei beni, venendo rigettata dal Tribunale civile la domanda restitutoria, tenuto conto della sua genericità e del fatto che i beni erano a corredo della casa coniugale.

La ricorrente durante il corso del giudizio civile non aveva voluto appropriarsi, ma mantenere il possesso delle cose altrui in attesa dell’esito del giudizio. Questo comportamento, fino a quel momento penalmente irrilevante, non poteva generare alcuna velleità di punizione in capo alla parte civile da veicolare attraverso una querela.

Al contrario, dopo due anni dal divorzio, nell’estate del 2017 – in concomitanza con un provvedimento del Tribunale civile che, modificando le precedenti statuizioni, aveva assegnato la casa coniugale alla parte civile – la ricorrente
aveva compiuto il primo e decisivo atto di appropriazione indebita dei beni mobili di proprietà dell’ex marito, asportandoli dalla casa coniugale ed affidandoli per la vendita ad un antiquario.

La persona offesa lo aveva saputo solo ad agosto 2017 e, quindi, la querela, sporta il 16 agosto 2017, era tempestiva.

Inoltre la condotta illecita era stata posta in essere dall’imputata dopo il divorzio dal marito: è inapplicabile l’art. 649 cod.pen..

Conclusioni
La ex moglie che non restituisce i beni mobili di proprietà dell’ex marito commette il reato di appropriazione indebita.



Fonte: Avv. Stefania Crespi

in:Diritto di famiglia

Indirizzo

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Sora
03039

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