29/03/2024
TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N.4158/2024DEL 5 MARZO 2024
Art. 1138 c.c. – B&B – Divieti inseriti nel regolamento condominiale – Regolamento condominiale – Regolamento contrattuale
I limiti e i divieti alla proprietà esclusiva, inseriti nei regolamenti condominiali, devono essere tali da «escludere ogni possibilità di equivoco in una materia che attiene alla compressione di facoltà inerenti alle proprietà esclusive dei singoli condomini» ed essere quindi connotati dalla massima chiarezza con riferimento «alle attività ed ai correlati pregiudizi che la previsione regolamentare intende impedire» (Cass. civ. n. 19229/2014). Nel caso in esame il divieto di destinare gli appartamenti ad affittacamere ammobiliate è chiaro ed esclude ogni possibilità di equivoco. L’appartamento della convenuta è stato dalla stessa acquistato, come specificamente indicato dalla acquirente oggi convenuta, unitamente alle servitù attive e passive già esistenti derivanti dal vigente regolamento di condominio, come risulta al punto n.2 dall’atto di acquisto del 26/06/2006 Notaio Omissis, regolamento accetto nell’atto dalla convenuta. Avendo palesemente accettato il regolamento condominiale trascritto non vi è necessità di ulteriori trascrizioni in quanto la giurisprudenza prevalente inquadra i divieti contenuti nei regolamenti condominiali come vere e proprie servitù sulle singole proprietà. Affinché producano effetti nei confronti dei singoli proprietari e dei nuovi acquirenti, è sufficiente che tali clausole siano richiamate, nell’atto di acquisto o che, comunque, il regolamento sia stato oggetto di approvazione da parte dell’acquirente/proprietario. In questo caso, il vincolo scaturisce dalla accettazione delle disposizioni che limitano i diritti dominicali dei singoli (Cass. civ. n. 22582/2016. Con specifico riferimento ai B&B, cfr. anche Trib. Roma 30/03/2021, n. 5492). Va inoltre segnalato che, secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti, il regolamento di condominio, anche quando non sia materialmente inserito nel testo del contratto di compravendita dei singoli appartamenti dell’edificio condominiale, fa corpo con esso, purché sia nell’atto espressamente richiamato ed approvato. In questo modo, infatti, le clausole del regolamento rientrano, sia pure per relationem, nel testo dei singoli contratti di compravendita, ciò grazie al riferimento che ad esse hanno fatto entrambe le parti del contratto di compravendita. Perciò, trascrivendo il singolo contratto di compravendita, si trascrive anche il regolamento che con esso fa corpo, anche se non materialmente inserito nell’atto, con la conseguenza di renderlo opponibile ai terzi. La convenuta contesta però che il regolamento di condominio sia alla stessa inopponibile ma tale regolamento è invece da ritenersi opponibile alla parte convenuta.
Il regolamento contrattuale può imporre limiti alla proprietà individuale, con riguardo all’ipotesi di norme limitative del diritto di proprietà si pone il problema della loro opponibilità nei confronti dei terzi acquirenti a titolo particolare della proprietà stessa, relativamente al quale assume valenza centrale la trascrizione del regolamento. La trascrizione assolve alla funzione di portare a conoscenza dei terzi le norme che limitano il diritto di disposizione e di godimento del diritto di proprietà. Il regolamento contrattuale, per sua stessa natura, non è opponibile verso i terzi perché è un contratto e come tale vincola le sole parti stipulanti ciò implica che per rendere opponibile il regolamento ai terzi è necessaria la trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Nel caso de quo il regolamento contrattuale è stato trascritto ed è opponibile alla parte attrice. La Cassazione con sentenza n. 2546 del 17/3/1994, ha sostenuto che il regolamento di condominio predisposto dal costruttore contenente vincoli su tutte le unità immobiliari dell’intero fabbricato, quando sia stato da questi trascritto nei registri immobiliari è opponibile non solo a coloro che acquistano le unità immobiliari da proprietari che abbiano accettato il regolamento, ma anche a coloro, che successivamente alla trascrizione, per la prima volta acquistino piani dell’edificio o loro porzioni direttamente dal costruttore anche in mancanza di una espressa previsione, in tal senso, nei singoli atti di acquisto. Ciò perché anche se questi ultimi non hanno partecipato all’approvazione del regolamento sono terzi rispetto ai quali opera ai fini dell’opponibilità dei vincoli suddetti, quale forma di pubblicità, la trascrizione nei pubblici registri. “Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari, assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti non solo con riferimento alle clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni… (Cassazione, Sez. 2, Sent. n. 3749 del 15/04/1999). “Il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e regolarmente trascritto nei registri immobiliari assume carattere convenzionale e vincola tutti i successivi acquirenti, non solo per le clausole che disciplinano l'uso o il godimento dei servizi o delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. Ne consegue che qualora il regolamento di condominio faccia divieto di svolgere determinate attività non occorre accertare, al fine di ritenere l'attività stessa illegittima, se questa costituisca oppur non immissione vietata a norma dell'art. 844 cod. civ., con le limitazioni ed i temperamenti in tale norma indicati, in quanto le norme regolamentari di natura contrattuale possono legittimamente imporre limitazioni al godimento della proprietà esclusiva anche diverse o maggiori di quelle stabilite dalla citata norma, e l'obbligo del condominio di adeguarsi alla norma regolamentare discende in via immediata e diretta "ex contractu" per il generale principio espresso dall'art. 1372 cod. civ.. (Cassazione sentenza n.49 del 07/01/1992). “Il regolamento di un supercondominio, predisposto dall'originario unico proprietario del complesso di edifici, accettato dagli acquirenti nei singoli atti di acquisto e trascritto nei registri immobiliari, in virtù del suo carattere convenzionale, vincola tutti i successivi acquirenti senza limiti di tempo, non solo relativamente alle clausole che disciplinano l'uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche per quelle che restringono i poteri e le facoltà sulle loro proprietà esclusive, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca. L'attribuzione in comproprietà di cose non ricomprese nell'art. 1117 c.c. avvenuta attraverso il predetto regolamento non costituisce un atto di liberalità, essendo tale regolamento idoneo a modificare gli effetti giuridici traslativi derivanti dal contratto di acquisto delle unità immobiliari comprese nel supercondominio.” (Cassazione sent. n. 30246 del 20/11/2019 – Cassazione sent. n.14898 del 2013). Con il regolamento di condominio predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio, ove sia trascritto nei registri immobiliari, può essere attribuita la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 cod. civ., a tutti i condomini o soltanto a quelli cui appartengono alcune determinate unità immobiliari; in tal caso colui al quale sia trasferita la proprietà di uno di tali immobili, diviene comproprietario della cosa in base al regolamento condominiale anche se di essa non vi sia alcun accenno nel titolo d'acquisto e tale qualità è opponibile a tutti coloro che acquistino successivamente le varie unità immobiliari. (Cass. Sez. 2, sent. n. 15794 del 11/11/2002 e conformi Cass. n. 49 del 1992, Cass.n.395 del 1993; Cass. n. 3749 del 1999; Cass. n. 13164 del 2001). La Suprema Corte di Cassazione infine ha più volte ribadito che qualora l’acquirente abbia acquistato l’unità immobiliare da un precedente condomino e pertanto il dante causa sia un altro condomino, è necessario che le limitazioni alla proprietà esclusiva, se non esplicitate nell’atto di compravendita, risultino trascritte contro la proprietà in data anteriore all’acquisto da parte del ricorrente. In presenza di trascrizione, non è indispensabile la riproduzione delle clausole nel contratto di acquisto. Pertanto il divieto indicato dal regolamento condominiale vigente è opponibile alla parte convenuta e l’attività di ricezione dalla stessa effettuata nell’immobile oggetto di causa deve essere vietata.
Eventuali altre violazioni del regolamento, da parte di altri condomini, non autorizzano in alcun modo la possibilità di violare i dettami del regolamento contrattuale. Infine è evidente che un attività di ricezione, in particolare una struttura come quella in oggetto con otto vani, per sua natura dedita all’accoglienza di molte e diverse persone, consista in un uso contrario alla tranquillità dello stabile e pertanto comunque vietata dal regolamento di condominio, disposizione questa che non è classificabile come servitù ma come semplice regola da rispettare e che non necessita di alcuna trascrizione. Con la sentenza n. 109 del 7 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si può destinare un appartamento ad attività alberghiera, affittacamere o utilizzi similari se il regolamento di condominio vieta destinazioni ad uso diverse da quella abitativa. Nel caso sottoposto al vaglio dei Giudici, l’assemblea condominiale aveva autorizzato una società ad adibire gli immobili locati ad uso di affittacamere: alcuni condomini avevano, però, lamentato una violazione del regolamento contrattuale (redatto nel 1920 e mai modificato) e impugnato la delibera. Il regolamento in questione disponeva: “E’ vietato di destinare gli appartamenti ad uso di qualsivoglia industria o di pubblici uffici…come pure di concedere in affitto camere vuote od ammobiliate o di farne, comunque un uso contrario al decoro, alla tranquillità, alla decenza ovvero al buon nome del fabbricato”.
La società interessata sosteneva che la norma regolamentare non fosse più applicabile e che, in ogni caso, precedentemente, altri condomini avessero intrapreso attività vietate dal regolamento. La Cassazione ha però rigettato le richieste della società, confermando il divieto di adibire l’immobile ad attività ricettiva, ritenendo valido il regolamento condominiale, anche se datato e non ritenendo rilevante la condotta precedente tenuta dagli altri inquilini; in particolare la Suprema Corte ha sottolineato che “ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile – in contrapposto all’uso abitativo – a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast” e pregiudica comunque la tranquillità degli altri condomini.