22/05/2025
🔴 TRIBUNALE DI BOLOGNA - Interessante udienza stamattina avanti la terza sezione civile, G.I. dott.ssa Paola Matteucci per discutere di una Opposizione Tardiva a Decreto Ingiuntivo ex art. 650 cpc. Lo strumento processuale (anche se sono pochi a saperlo) è da un po' di tempo a disposizione degli esecutati e rappresenta un valido strumento difensivo per quanti stanno subendo - ai loro danni - una procedura esecutiva immobiliare, il cui titolo esecutivo è rappresentato da un Decreto Ingiuntivo, a suo tempo non opposto nel termine decadenziale di 40 giorni. Dal 2023 in forza del noto arresto giurisprudenziale della Cassazione a sezioni unite, è possibile che l'esecutato che si trovi nelle condizioni processuali ut supra, possa presentare una Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e chiedere al giudice del monitorio di verificare se il mutuo oppure la fideiussione (che la banca intende fare valere nei confronti dell'esecutato) presenti o meno le cd. clausole abusive. Tutto ciò in quanto, le Sezioni Unite della Cassazione, con la Sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023, hanno stabilito che la clausola del contratto di mutuo/fideiussione resta abusiva anche se il consumatore non si è opposto all'ingiunzione e quindi può essere presentata una opposizione tardiva anche a termini scaduti. Spetta quindi al giudice del "monitorio" accertare la presenza delle clausole vessatorie e per l'effetto dichiarare improcedibile e nullo il decreto ingiuntivo opposto, quindi annullarlo e revocarlo, con la conseguenza che, in caso positivo, è possibile presentare al GE. l'Istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare.
[Prof.Avv. Mauro D'Amico]