Avvocato Marco Pastore

Avvocato Marco Pastore Avvocato del foro di Siena si occupa di consulenza ed assistenza in materia civile e penale

29/10/2022

Rinviare l’entrata in vigore della cosiddetta ‘Riforma Cartabia’, prevista per il primo novembre. È la richiesta dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati

19/10/2022
15/09/2022

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati AIGA “esprime profondo disappunto in merito alle numerosissime disfunzioni che stanno colpendo, in questi ultimi

24/08/2022

Se il controllo fiscale verso il contribuente ha esito negativo, l’ufficio deve informarlo anche con messaggio sul cellulare.

23/08/2022

Il Messaggero:

"𝐒𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐚𝐛𝐛𝐚𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐧𝐨𝐭𝐭𝐞 𝐢 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐢 𝐯𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐭𝐢: "𝐄̀ 𝐮𝐧 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞"

Se il cane del vicino abbaia tutta la notte e impedisce di riposare agli altri abitanti del quartiere, il proprietario può ve**re condannato a pagare un risarcimento, anche sostanzioso: il mancato riposo notturno può provocare danni alla salute. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui i giudici di secondo grado - la Corte d'appello di Caltanissetta - avevano riconosciuto un risarcimento per i danni provocati dai continui guaiti di due cani lasciati tutte le notti sul terrazzo di un appartamento all'interno di un condominio.
Gli animali, ululando in continuazione, hanno reso impossibili le notti dei vicini, che non riuscivano nemmeno a prendere sonno. Uno dei dirimpettai ha deciso di fare causa, sostenendo che il mancato riposo gli ha provocato danno alla salute. E i giudici gli hanno dato ragione. Nella denuncia si parla di «cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo». C'è un altro dettaglio: i due animali venivano tenuti sia sul terrazzo dell'abitazione, sia «sul terreno comune», nonostante le proteste dei vicini.
La vittima ha anche detto di avere avuto danni pure dal punto di vista lavorativo, tanto da essere stata licenziata perché non era più in grado di concentrarsi e di svolgere al meglio le sue mansioni: ha sostenuto di avere perso il lavoro per avere fatto troppe assenze per malattia, provocate proprio dallo stress causato dal mancato riposo prolungato.
Ma i proprietari dei cani hanno replicato che, sul punto, non è stato in grado di smentire quanto affermato nella sentenza d'appello, "e cioè che non vi è prova che l'uomo sia stato licenziato a causa del superamento del periodo di comporto", piuttosto che per altri motivi. In altre sentenze - riportate come questa dal sito Studio Cataldi - la Cassazione ha sottolineato che, per poter configurare il reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, è necessario il fastidio provocato dal cane del vicino che abbaia superi la normale tollerabilità.
La norma stabilisce che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi, o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità". In questo caso, oltre al risarcimento, i proprietari dei due cani dovranno anche pagare le spese di giudizio: altri 2.700,00 euro".
[📝 Michela Allegri ]

10/01/2022

🔹🔸𝗨𝗡𝗜𝗙𝗢𝗥𝗠𝗜𝗧𝗔̀ 𝗗𝗜 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗣𝗥𝗘𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗔 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗔𝗟𝗟’𝗜𝗡𝗧𝗥𝗢𝗗𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖.𝗗. 𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗣𝗘𝗥 𝗔𝗖𝗖𝗘𝗗𝗘𝗥𝗘 𝗔𝗚𝗟𝗜 𝗨𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜 𝗚𝗜𝗨𝗗𝗜𝗭𝗜𝗔𝗥𝗜 𝗘 𝗥𝗔𝗙𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢𝗟𝗟𝗢🔹🔸

L’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), visto il D.L. 07 gennaio 2022 n. 1 con il quale, tra l’altro, è stato esteso l’obbligo di green pass per accedere agli Uffici Giudiziari a difensori, consulenti e periti, esprime l’urgente necessità di una interpretazione unica, su tutto il territorio nazionale, sul momento in cui tale disposizione debba intendersi in vigore e quindi applicabile.

Tale esigenza si rende necessaria perché il comma 1 dell’art. 3 dello stesso Decreto, in un primo momento prevede l’entrata in vigore della norma dal 20 gennaio 2022 (art. 3, comma 1 ter), mentre successivamente, lo stesso art. 3, modificando l’art. 9 sexies del D.L. 22/04/2021 n. 52, nulla dice circa il momento di inizio della sua applicazione; in questo senso, quindi, quest’ultima disposizione, come stabilito dall’art. 6 del medesimo Decreto, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È di queste ore la notizia che alcuni Uffici Giudiziari, fin dalla giornata di oggi, hanno chiesto di esibire il certificato verde Covid19, mentre altri, in base a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 3, hanno scelto di rimandare ogni verifica a dopo il 20 gennaio.

Appare chiaro che tale libera interpretazione non fa altro che creare immotivate distinzioni tra i vari Uffici, il tutto in palese danno dell’attività dei difensori e dei diritti dei loro assistiti.

“Si auspica, pertanto, una quanto mai celere nota esplicativa da parte del Legislatore che permetta di uniformare l’interpretazione del dettato normativo” ha dichiarato il Presidente Nazionale Avv. Francesco Paolo Perchinunno.

“Vista la scelta operata con il Decreto Legge in esame, sembra quasi scontato prevedere che, dal momento della sua entrata in vigore, sarà necessario un importante rafforzamento del personale di controllo posto all’ingresso degli Uffici, in modo da permettere la regolare verifica dei requisiti per l’accesso senza creare assembramenti che possano risultare rischiosi e costituire una nuova difficoltà all’accesso per i soggetti interessati” - osserva l’Avv. Giacomo Guidoni, Coordinatore Area Nord AIGA Nazionale.

In tale ottica, quindi, suggerisce che il personale di controllo e vigilanza venga immediatamente rafforzato ed aumentato al fine di permettere che l’attività di verifica del green pass possa avve**re con celerità e in completa sicurezza.

🔗https://www.aiga.it/comunicati/uniformita-di-interpretazione-della-norma-relativa-allintroduzione-del-c-d-green-pass-per-accedere-agli-uffici-giudiziari-e-rafforzamento-del-personale-di-controllo/

05/01/2022

🔸🔹𝗔𝗜𝗚𝗔 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗰𝗰𝘂𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹'𝗔𝗴𝗰𝗼𝗺 𝗰𝗵𝗲 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮 𝗶 𝗱𝗼𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝘂𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲.🔸🔹

L’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, esprime preoccupazione sul contenuto del nuovo regolamento emanato dall'Agcom con delibera n. 390/21/Cons, che abilita i dottori commercialisti e gli esperti contabili alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche.

Tali procedure conciliative stragiudiziali, invero, seppur non celebrate innanzi all’Autorità Giudiziaria e sebbene non definite con sentenza, sono sempre state appannaggio pressoché esclusivo degli Avvocati, uniche figure professionali in grado di assicurare la migliore tutela giuridica al cliente-consumatore.

La delibera in oggetto, invece, non sembra tener conto della necessità che a rappresentare il cittadino siano professionisti adeguatamente preparati ad affrontare anche l'eventuale fase processuale successiva alla mancata conciliazione con l'operatore delle comunicazioni elettroniche, di contro appare porre l’accento unicamente sul requisito dell’iscrizione ad un albo.

L’affidamento dei consumatori ad altre categorie professionali in tali rimedi stragiudiziali, infatti, presuppone un’ingiustificata ed inammissibile scissione della fase precontenziosa con quella giurisdizionale, momenti che devono invece essere considerati nel loro insieme, a maggior ragione in considerazione del fatto che il tentativo di conciliazione presso tali camere arbitrali è condizione di procedibilità per la proposizione delle domande giudiziali.

Tale ultimo assunto pone non pochi dubbi sulla legittimità della Delibera Agcom in quanto in contrasto con l’art. 3, comma 6, della L. n. 247/2012, stante la chiara contiguità tra il rimedio arbitrale e il rimedio giudiziario.

Afferma il presidente dell'AIGA, Avv. Francesco Paolo Perchinunno: "L'ampliamento di forme di assistenza non qualificata, perché poste in essere da soggetti estranei al mondo forense, riduce, di fatto, ad un mero dato stilistico la portata dell’art. 24 Cost., e rischia di compromettere seriamente la tutela dei diritti dei cittadini e svilire la professionalità della avvocatura e delle sue competenze esclusive nelle materie giuridiche, nella specie, del diritto dei consumatori già previsto dal D.M. 163/2020 in materia di specializzazioni forensi".

"Va inoltre considerata", continua il Presidente , "l’evidente illegittimità del regolamento dell'Agcom approvato a seguito di una Delibera in aperto contrasto con l'art. 3 della legge professionale forense".

L’Aiga, dunque, auspicando un revirement dell'Agcom e l’immediata revoca della illegittima Delibera n. 390/21/Cons, quanto meno nella parte in cui abilita alla risoluzione delle controversie i dottori commercialisti e gli esperti contabili, sta valutando l’opportunità di impugnare tale delibera dinanzi all’Autorità amministrativa competente, affinché venga garantita ai cittadini una tutela legale professionale e qualificata, dando piena attuazione al fondamentale principio costituzionale del diritto alla difesa.

https://www.aiga.it/comunicati/comunicato-stampa-agcom/

25/11/2021

𝗡𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗲 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗘

L’Assᴏᴄɪᴀᴢɪᴏɴᴇ Iᴛᴀʟɪᴀɴᴀ Gɪᴏᴠᴀɴɪ Aᴠᴠᴏᴄᴀᴛɪ ᴀᴍᴀ, ᴛᴜᴛᴇʟᴀ, ᴠᴀʟᴏʀɪᴢᴢᴀ ᴇ ᴀsᴄᴏʟᴛᴀ ʟᴇ Dᴏɴɴᴇ


https://www.facebook.com/428774633956850/posts/2033948493439448/
15/11/2021

https://www.facebook.com/428774633956850/posts/2033948493439448/

🔸🔹 𝗔𝗜𝗚𝗔: 𝗜𝗡𝗔𝗖𝗖𝗘𝗧𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗢𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗧𝗜𝗭𝗜𝗔 🔹🔸
L’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), esprime forte preoccupazione e profondo disappunto per il testo aggiornato del Disegno di Legge di Bilancio 2022 che approderà in Senato nella giornata di domani, laddove, all’art. 192, è testualmente statuito che «in caso di omesso pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l’importo versato non è corrispondente al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell’art. 15, comma 1 (del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), anche quando sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, 𝗶𝗹 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹 𝗿𝘂𝗼𝗹𝗼».
La proposta di modifica si pone in netto contrasto con il costante orientamento giurisprudenziale, costituzionale e di legittimità che, da ultimo, con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III^, n° 9664/2020 del 26 maggio 2020, ha affermato come: «il deposito con modalità telematica si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. 𝗗𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗱𝗼𝘀𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼, 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶, 𝗮𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟮𝟴𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗗.𝗣.𝗥. 𝟯𝟬 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟬𝟮, 𝗻. 𝟭𝟭𝟱, 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗶𝗲𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮̀ 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝗼𝘃𝘂𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 - 𝗗𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗔𝗳𝗳𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 - 𝗗𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗚𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗖𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲, 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗼𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟭𝟳 𝗻. 𝟭𝟲𝟰𝟮𝟱𝟵».
È, dunque, inaccettabile - commenta il Presidente Perchinunno - subordinare l’accesso alla giustizia e la tutela dei diritti ad adempimenti meramente fiscali, il cui buon esito, peraltro, dipende molto spesso da disfunzioni legate a malfunzionamento dei sistemi di pagamento resi disponibili dal Ministero della Giustizia o da prassi dei singoli Tribunali difformi rispetto alle circolari interpretative emesse dallo stesso Ministero.
L’AIGA, pertanto, confida in un immediato “dietrofront” del Governo al fine di non intaccare oltremodo il diritto di difesa e il conseguente accesso alla giustizia da parte dei cittadini, già clamorosamente compromessi da un sistema giudiziario inidoneo a garantire il pieno rispetto e la completa applicazione dei principi costituzionalmente garantiti, a causa della inefficienza della organizzazione degli uffici giudiziari su cui si dovrebbe tempestivamente interve**re.

19/10/2021

Dopo l'ok definitivo del Senato il testo della riforma del processo penale approda in Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il 19 ottobre 2021. Tutte le novità e il testo

03/10/2021

𝗘𝗟𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗡𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟𝗘 𝗔𝗜𝗚𝗔 𝟮𝟬𝟮𝟭-𝟮𝟬𝟮𝟯

L’Avvocato barese Francesco Paolo Perchinunno è il nuovo Presidente Nazionale dell’Aiga (Associazione italiana giovani avvocati).
L’elezione, avvenuta per acclamazione, si è svolta sabato 2 ottobre durante il XXVI Congresso Ordinario di Roma.
Alla proclamazione del nuovo Presidente ha assistito una folta delegazione di oltre 500 avvocati provenienti da ogni parte d’Italia, appositamente partiti alla volta di Roma, riuniti nell’Auditorium della Conciliazione.
Perchinunno guiderà l’associazione fino al 2023.

Foto di Manuel Adami

Indirizzo

Viale Curtatone N. 7
Siena
53100

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 20:00
Martedì 09:00 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 20:00
Giovedì 09:00 - 20:00
Venerdì 09:00 - 20:00

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