Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale

Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale Lo studio legale offre consulenza ed assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale in materia civile L'Avv.

Lo studio legale offre consulenza ed assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale, prevalentemente in materia civile:
- Risarcimento del danno (da sinistro stradale, per responsabilità di terzi ...)
- Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendita, usufrutto, servitù, ...)
- Diritto di famiglia (separazione, divorzio, affidamento, interdizione, inabilitazione, amministrazione di sosteg

no...)
- Recupero del credito
- Esecuzioni mobiliari e immobiliari
- Diritto del lavoro e della previdenza sociale con l'appoggio di un legale esperto in materia. Barbara Nincheri è iscritta presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ed opera come libera professionista in Toscana direttamente su Firenze, Prato, Pistoia e con collaborazioni in ogni altro foro. Presta inoltre la propria attività anche con il gratuito patrocinio. Si riceve su appuntamento telefonando al n. 0553852008 o al cell 3703334661 o scrivendo all'indirizzo mail [email protected]
PEC [email protected]

04/05/2026

Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate se rispondenti all’interesse dei figli. Tribunale di Bologna, sent. 9 aprile 2026

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non collocatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Indiscussa la diversità di presupposti e funzioni dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, in pendenza del giudizio di divorzio, i rapporti patrimoniali tra i coniugi continuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, decorrendo l'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a meno che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo "status" ed il giudice ne disponga l'anticipazione alla data della domanda oppure qualora vengano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti che sostituiscono quelli adottati nel giudizio di separazione.

Nel caso di specie, appare pienamente accoglibile la domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla statuizione definitiva sull'assegno di divorzio, il tutto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sul vincolo, in considerazione della funzione non meramente alimentare dell'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione.

https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17523403/le-spese-straordinarie-non-previamente-concordate-vanno-rimb.html

23/04/2026

𝐑𝐈𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐓𝐄𝐓𝐈𝐂𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐈 𝐃𝐈 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐀𝐍𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐃𝐄𝐈 𝐅𝐈𝐆𝐋𝐈: 𝐐𝐔𝐀𝐋𝐈 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐍𝐃𝐎𝐍𝐎 𝐃𝐀𝐕𝐕𝐄𝐑𝐎 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄?

Negli ultimi anni il tema della ripartizione paritetica dei tempi di permanenza dei figli dopo la separazione è diventato centrale.

Più che chiedersi se sia “giusto” o “sbagliato”, è utile spostare l’attenzione sui presupposti concreti che possono renderla una scelta davvero adeguata per il benessere del bambino.

Questa modalità organizzativa prevede una suddivisione equilibrata dei tempi tra mamma e papà, ma non può essere ridotta a una semplice questione numerica.

Il punto centrale resta sempre la responsabilità genitoriale.

Responsabilità che non nasce con la separazione, ma che si costruisce nel tempo e si esprime nella capacità di entrambi i genitori di:

➡️ prendersi cura concretamente dei figli

➡️ partecipare alle decisioni educative

➡️ essere presenti nella quotidianità (scuola, salute, relazioni, routine)

Questo, nella vita quotidiana, si traduce in aspetti molto concreti:

➡️ accompagnare e riprendere i figli da scuola in modo condiviso

➡️ partecipare entrambi ai colloqui scolastici e alle scelte educative

➡️ occuparsi in prima persona di compiti, visite mediche, attività extrascolastiche

Non si tratta quindi solo di “dividere il tempo”, ma di condividere concretamente la cura.

Quando questa responsabilità è stata condivisa e praticata già prima, una distribuzione equilibrata dei tempi può rappresentare una soluzione coerente, perché:
✔ il bambino riconosce entrambi i genitori come figure di riferimento attive
✔ esiste una base organizzativa già sperimentata
✔ la comunicazione tra i genitori è sufficientemente funzionale

La collaborazione quotidiana, infatti, non si costruisce improvvisamente al momento della separazione, ma si consolida nel tempo, attraverso una presenza attiva e una partecipazione concreta alla vita dei figli.

In questo senso, una gestione paritetica dei tempi non può essere considerata solo una soluzione “equilibrata” sul piano formale, ma deve poggiare su un equilibrio reale: genitori che sanno occuparsi direttamente dei figli, che riescono a comunicare in modo chiaro e rispettoso e a coordinarsi nelle decisioni quotidiane, anche quando non sono d’accordo.

Quando questi elementi sono presenti, il bambino può beneficiare di una continuità affettiva e relazionale con entrambi i genitori, senza vivere il passaggio tra le due case come una frattura, ma come parte di una quotidianità stabile e prevedibile.

Al contrario, in assenza di questi presupposti o in presenza di elevata conflittualità, è importante interrogarsi su quale assetto possa garantire al minore:
🔸 stabilità
🔸 continuità delle cure
🔸 serenità nelle relazioni

In alcune situazioni, può essere utile avere uno spazio in cui questi aspetti possano essere pensati e costruiti insieme, così da individuare soluzioni realmente sostenibili per tutti, e in particolare per i bambini.

Il criterio guida non è l’equilibrio dei tempi tra gli adulti, ma l’equilibrio emotivo e quotidiano del bambino.

Per questo motivo, ogni scelta relativa all’organizzazione della vita dei figli dopo la separazione dovrebbe essere valutata non in termini astratti o ideologici, ma alla luce della storia familiare concreta, delle capacità dei genitori e, soprattutto, dei bisogni evolutivi dei bambini.

Ogni famiglia ha una storia diversa.
Per questo, più che cercare soluzioni standard, è fondamentale costruire scelte su misura, che tengano conto dei bisogni concreti dei figli e delle reali risorse genitoriali.

💬 Una suddivisione equilibrata dei tempi può funzionare quando si inserisce in una genitorialità già condivisa e responsabile.
La separazione non crea la genitorialità: la mette alla prova.


Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiar...
22/04/2026

Il raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia maggiorenne non giustifica l’assegnazione della casa familiare se non previo accertamento delle circostanze concrete da parte del giudice del merito. Cass. sez. I civ. sent. 20 aprile 2026, n. 10301

limiti

L'assegno di divorzio - che deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrifi...
22/04/2026

L'assegno di divorzio - che deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge - presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.

dedizione

22/04/2026

🔴 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐎𝐋𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐂𝐀 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐎 𝐋𝐄 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐄 𝐈 𝐋𝐎𝐑𝐎 𝐅𝐈𝐆𝐋𝐈

La violenza economica è una forma di abuso spesso invisibile, ma estremamente paralizzante.
Ci sono varie modalità di agire violenza economica e quella che analizziamo di seguito è quella meno considerata e analizzata.

Nel contesto delle madri separate con figli minorenni, essa si manifesta frequentemente attraverso l'uso del denaro come strumento di controllo e coercizione post-separazione.

𝟭. 𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗘𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮
La violenza economica non consiste solo nel sottrarre denaro, ma nell'impedire l'autonomia finanziaria o nel creare uno stato di indigenza per mantenere un legame di potere.
𝑰𝒍 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒆 "𝒂𝒓𝒎𝒂":
Il versamento dell'assegno non viene percepito dal debitore come un dovere verso i figli, ma come un "regalo" o un "trasferimento di ricchezza" all'ex partner.
𝑳'𝒊𝒎𝒑𝒂𝒕𝒕𝒐 𝒑𝒔𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒐:
La madre si trova in uno stato di costante ansia e precarietà, costretta a "elemosinare" ciò che è legalmente dovuto, subendo una svalutazione del proprio ruolo genitoriale.

𝟮. 𝗜𝗹 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
Il mancato pagamento della quota ordinaria è la forma più diretta di inadempimento. Le conseguenze ricadono interamente sulla madre, che deve sopperire alle carenze per garantire il benessere dei figli.

𝑷𝒓𝒐𝒇𝒊𝒍𝒊 𝒅𝒊 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒕𝒂̀:
𝑳'𝒐𝒄𝒄𝒖𝒍𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒊 𝒓𝒆𝒅𝒅𝒊𝒕𝒊:
Molti padri ricorrono al lavoro in nero, a intestazioni fittizie di beni o a dimissioni volontarie per risultare "nullatenenti" davanti al giudice.
𝑰𝒍 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆 𝒐 𝒊𝒓𝒓𝒆𝒈𝒐𝒍𝒂𝒓𝒆:
Versare somme inferiori o in ritardo costante è una strategia per mantenere la donna in uno stato di incertezza, impedendole una pianificazione economica serena.

𝟯. 𝗟𝗼 𝘀𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗦𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗲
Le spese straordinarie (salute, istruzione, sport, attività ludiche) sono spesso il terreno di scontro principale.
A differenza dell'assegno ordinario, queste richiedono solitamente una rendicontazione e, nei casi previsti, una previa concertazione.

𝑰𝒍 𝒗𝒆𝒕𝒐 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒄𝒐:
Il padre nega il consenso a spese necessarie (es. apparecchio ortodontico o gita scolastica) non per mancanza di fondi, ma per ostacolare le scelte della madre.

𝑰𝒍 𝒓𝒊𝒎𝒃𝒐𝒓𝒔𝒐 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒐:
Anche quando la spesa è sostenuta, il rimborso della quota (solitamente il 50%) viene rimandato sine die, costringendo la madre ad anticipare capitali che spesso non ha, erodendo i suoi risparmi.

𝟰. 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗚𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶
In Italia, il sistema di tutela è presente ma spesso lento e costoso per chi è già in difficoltà economica.

𝟱. 𝗜𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 "𝗣𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗮̀"
Molte donne rinunciano a intraprendere azioni legali per recuperare il pregresso a causa di:
1. 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍𝒊 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒕𝒊: Spesso superiori alla somma da recuperare.
2. 𝑷𝒂𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒊 𝒓𝒊𝒕𝒐𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊: Timore che l'azione legale scateni ulteriore "conflittualità" o richieste di modifica dell'affidamento.
3. 𝑺𝒇𝒊𝒏𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐: La scelta di "mettersi l'anima in pace" per preservare la propria salute mentale e quella dei figli, accettando di farsi carico di tutto il peso economico.

𝗜𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲:
Il mancato mantenimento non è un semplice "inadempimento contrattuale", ma una violazione dei diritti umani e dei minori.
È una forma di 𝒂𝒃𝒖𝒔𝒐 𝒗𝒊𝒄𝒂𝒓𝒊𝒐:
colpire la madre attraverso il depauperamento delle risorse destinate ai figli.

Una soluzione efficace richiederebbe automatismi nel recupero crediti (come il prelievo alla fonte semplificato) per sollevare la vittima dall'onere di una battaglia legale continua ma pare che nessuno sia effettivamente interessato a fare proposte legislative chiare in tal senso probabilmente ritenendo più "conveniente", per gli addetti ai lavori, che si instaurino continui e costosi procedimenti giudiziari.

C𝐨m𝐢t𝐚t𝐨 𝐌a𝐝r𝐢 𝐔n𝐢t𝐞 𝐜o𝐧t𝐫o l𝐚 𝐕i𝐨l𝐞n𝐳a I𝐬t𝐢t𝐮z𝐢o𝐧a𝐥e

PS. I COMMENTI DI SOGGETTI VIOLENTI SARANNO CANCELLATI E I PROFILI BANNATI. RISPARMIATEVI LA FATICA DI VE**RE AD INFESTARE LA NOSTRA PAGINA.

18/04/2026

𝐂𝐢 𝐬𝐢𝐚𝐦𝐨 𝐬𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢… 𝐧𝐨𝐧 𝐩𝐮ò 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐨 𝐟𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐨𝐥𝐭𝐫𝐞 𝐢 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨.

Quante volte ho sentito questa frase.
E quante volte non c’era un reale impedimento, ma solo un richiamo rigido a ciò che era scritto.

“È così perché lo ha deciso il giudice.”
“È così perché è stato stabilito.”

Gli accordi sono fondamentali.
Servono a dare stabilità, chiarezza, confini.
E sì, vanno rispettati.

Ma…

cosa prova un bambino quando gli viene negato un momento con l’altro genitore, non per un reale impedimento, ma per una presa di posizione?

Prova a metterti nei suoi panni:

“Papà è libero oggi, ma non posso andarci.”
“Mamma mi vorrebbe vedere, ma non è il suo giorno.”
“Meglio non chiedere, così evito problemi.”

Un bambino non legge queste situazioni come “regole”.
Le vive come rifiuto, confusione, perdita.

Eppure basterebbe poco.

➡️ Tuo figlio ha finito prima scuola. L’altro genitore è disponibile.
Ma tu dici: “No, oggi non è possibile.”

➡️ Tuo figlio ha una partita, un saggio, un momento importante.
L’altro genitore vorrebbe esserci.
Ma tu ostacoli, ritardi, crei tensione.

➡️ Tuo figlio chiede spontaneamente:
“Posso vedere mamma/papà anche oggi?”
E tu rispondi con un silenzio pesante o con un “non è previsto”.

Non è una questione di diritti tra adulti, ma di bisogni dei figli.

Come mediatrice familiare, accompagno le coppie a costruire accordi.
Come coordinatrice genitoriale, lavoro perché quegli accordi vengano rispettati anche quando la conflittualità è alta.

Ma c’è una cosa che viene prima di tutto questo: il buon senso.

Perché nessun accordo scritto potrà mai funzionare davvero se è guidato dalla rabbia invece che dalla responsabilità.

Parlo di queste situazioni perché sono reali e accadono ogni giorno.
Forse non a tutti, ma a molti.
E allora parlarne diventa un dovere.

Gli accordi non dovrebbero mai diventare un modo per regolare i conti tra adulti.
Dovrebbero essere uno strumento da cui partire… con flessibilità.

Rispettare un accordo è importante, ma lo è anche chiedersi:

Quello che sto scegliendo…
aiuta mio figlio a sentirsi libero di amare entrambi i genitori?
Oppure lo sta mettendo nel mezzo?

Parliamo di vite, non di clausole.
Parliamo di bambini che non dovrebbero mai pagare il prezzo delle nostre ferite.

Teniamolo a mente. Sempre.

Il caso trae origine dalla domanda restitutoria avanzata da un ex convivente per somme erogate all’altro durante la conv...
11/04/2026

Il caso trae origine dalla domanda restitutoria avanzata da un ex convivente per somme erogate all’altro durante la convivenza.

Per anni la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c. ha operato solo “tra i coniugi”, escludendo le coppie conviventi, anche se legate da relazioni stabili e da autentici vincoli familiari.

Con la Sentenza n. 7/2026 la Corte costituzionale cambia rotta: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941, primo comma, n. 1, c.c. «nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto».
Secondo la Corte oggi la famiglia di fatto è una vera e propria formazione sociale a piena dignità
costituzionale, nella quale l’affectio, la solidarietà e il progetto di vita comune meritano protezione analoga a quella riconosciuta alla famiglia fondata sul matrimonio.
La ratio della sospensione della prescrizione non è il “pezzo di carta” del matrimonio, ma la tutela del legame affettivo di coppia: non si può pretendere che chi vive una relazione familiare debba, per non
perdere il proprio credito, avviare atti giudiziari o diffide formali contro il partner, mettendo a rischio la
stabilità e la serenità del rapporto.

Per la Corte porre il convivente di fatto davanti all’alternativa tra:
salvaguardare il rapporto affettivo rinunciando di fatto al proprio diritto, oppure
tutelare il proprio credito incrinando la relazione con atti contenziosi,
è irragionevole e contrario sia al principio di eguaglianza, sia alla tutela delle formazioni sociali familiari.

Il caso trae origine dalla domanda restitutoria avanzata da un ex convivente per somme erogate all’altro durante la convivenza. Per anni la sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 1, c.c. ha operato solo “tra i coniugi”, escludendo le coppie conviventi, anche se legate da ...

🚔 LA CASSAZIONE SULL' AUTOVELOX 🤖E conferma che senza omologazione la multa e’ illegittima. Una nuova ordinanza CASSAZIO...
11/04/2026

🚔 LA CASSAZIONE SULL' AUTOVELOX 🤖
E conferma che senza omologazione la multa e’ illegittima.
Una nuova ordinanza CASSAZIONE. Civ. Sez. II, 8 aprile 2026, nr. 8797 conferma il principio che boccia il sistematico ricorso ad apparecchiature di rilevamento non omologate.
Con una precisazione: Circolari o Pareri del MIT non possono assurgere a rango di legge ne’ derogare alla lettera della norma (art. 142 comma 6) al fine di legittimarne l’uso.
👋 Ringraziamo per la segnalazione!

AUTOVELOX E CASSAZIONE: si conferma, senza omologazione la multa e’ illegittima.Una nuova ordinanza (Cass. Civ. Sez. II,...
11/04/2026

AUTOVELOX E CASSAZIONE: si conferma, senza omologazione la multa e’ illegittima.
Una nuova ordinanza (Cass. Civ. Sez. II, 8 aprile 2026, nr. 8797) conferma l’indirizzo ed il principio che boccia il sistematico ricorso ad apparecchiature di rilevamento non omologate.

Con un particolare: Circolari o Pareri del MIT non possono assurgere a rango di legge ne’ derogare alla lettera della norma (art. 142 comma 6) al fine di legittimarne l’uso.

Acquisto immobiliare in costanza di matrimonio, art. 179 c.c. e conto corrente cointestato: onere della prova sulla natu...
10/04/2026

Acquisto immobiliare in costanza di matrimonio, art. 179 c.c. e conto corrente cointestato: onere della prova sulla natura personale delle somme e comunione del bene - Corte d'Appello Bologna, Sez. I, sent. 7 ottobre 2025 n. 1687

In tema di comunione legale tra coniugi, l’acquisto di un bene immobile da parte di uno solo dei coniugi dopo il matrimonio non è escluso dalla comunione ai sensi dell’art. 179, comma 1, lett. f), c.c. per il solo fatto che nell’atto di acquisto sia resa la dichiarazione, con la partecipazione dell’altro coniuge, di impiego di denaro personale, ove tale dichiarazione non contenga l’indicazione specifica e puntuale della provenienza del prezzo dalla vendita o dal trasferimento di beni personali.
In presenza dell’utilizzo di somme provenienti da conto corrente cointestato, opera la presunzione di pari appartenenza delle giacenze ex art. 1298, comma 2, c.c., superabile solo mediante prova rigorosa contraria, gravante sul coniuge che rivendichi la proprietà esclusiva del bene; in difetto, il bene deve ritenersi acquistato in comunione, con applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 c.c. ai fabbricati edificati sul suolo.

Nel corso del matrimonio, la moglie acquistava un terreno edificabile intestandolo a sé sola, dichiarando nel rogito che il prezzo era stato pagato con denaro personale ai sensi dell’art. 179, lett. f), c.c.; l’acquisto veniva finanziato mediante somme tratte da un conto corrente cointestato ai coniugi. Sul terreno veniva successivamente edificata la casa coniugale.

Il marito agiva in giudizio per l’accertamento della comunione legale del terreno e dei fabbricati, deducendo che il prezzo era stato corrisposto con risparmi comuni. Il Tribunale accoglieva la domanda; la decisione veniva integralmente confermata in appello, con rigetto dell’impugnazione principale e declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.

Comunione legale tra coniugi - Beni personali ed esclusione dalla comunione - Dichiarazione nell’atto di acquisto - Conto corrente cointestato - Presunzione di contitolarità delle somme - Onere della prova - Accertamento negativo - Accessione

Indirizzo

Via G. Mazzini 175
Sesto Fiorentino
50019

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+393703334661

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Avv. Barbara Nincheri - Studio Legale:

Condividi