04/05/2026
Le spese straordinarie non previamente concordate vanno rimborsate se rispondenti all’interesse dei figli. Tribunale di Bologna, sent. 9 aprile 2026
In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, qualora queste siano sostanzialmente certe e riguardanti esigenze destinate a ripetersi con regolarità, ancorché non predeterminabili nel loro ammontare, riguardando il preventivo accordo solo quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole; tuttavia, anche per queste ultime, la mancanza della preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha anticipate, alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro, dovendo il giudice del merito valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non collocatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Indiscussa la diversità di presupposti e funzioni dell’assegno di mantenimento e dell’assegno divorzile, in pendenza del giudizio di divorzio, i rapporti patrimoniali tra i coniugi continuano ad essere regolati dai provvedimenti emessi nel giudizio di separazione, decorrendo l'assegno divorzile dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, a meno che venga pronunciata sentenza non definitiva sullo "status" ed il giudice ne disponga l'anticipazione alla data della domanda oppure qualora vengano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti che sostituiscono quelli adottati nel giudizio di separazione.
Nel caso di specie, appare pienamente accoglibile la domanda di restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto alla statuizione definitiva sull'assegno di divorzio, il tutto con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza parziale sul vincolo, in considerazione della funzione non meramente alimentare dell'assegno di mantenimento corrisposto in sede di separazione.
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