Lexfirenze - Studio Legale Bini Passalacqua

Lexfirenze - Studio Legale Bini Passalacqua Lo Studio Legale si occupa di diritto civile e diritto penale, diritto di famiglia, infortunistica stradale, diritto del lavoro

04/03/2026
12/09/2025

Studio legale dell'Avvocato Marco Bini e dell'Avvocato Francesca Roberta Passalacqua. Diritto civile, diritto di famiglia, diritto del lavoro, diritto penale

Stamani ospite speciale 🤩
29/07/2025

Stamani ospite speciale 🤩

28/05/2025

Lei 14 anni. L’assassino 18. Giovanissimi che dovrebbero essere sulla rampa di lancio per dare avvio al loro progetto di vita e che invece lo hanno già perso. Martina è morta per sempre. Il suo assassino vivrà un tempo infinito in carcere. Ci...

27/05/2025

🔴VIOLA LA PRIVACY ESTRAPOLARE DAL CELLULARE DELLA MOGLIE LA MESSAGGISTICA WHATSAPP?🔴

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615-ter c.p., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere non solo (come è ovvio) da un soggetto non abilitato ad accedervi, ma anche da chi, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, ovvero ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle per le quali l'accesso è consentito. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del resto, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema. In tale ottica, anche WhatsApp può essere considerato un sistema informatico, essendo un'applicazione software progettata per gestire la comunicazione tra utenti attraverso messaggi, chiamate e videochiamate, utilizzando reti di computer per trasmettere i dati, combinando hardware, software e reti per offrire il suo servizio.
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 23 maggio 2025, n. 19421
Articolo tratto da Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

23/05/2025

🔴IL MANCATO RICONOSCIMENTO SIN DALLA NASCITA DEL FIGLIO DI DUE DONNE E' INCOSTITUZIONALE🔴

Costituzionalmente illegittimo l’art. 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
L’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – che, nel rispetto della lex loci, darebbero luogo a un rapporto di filiazione con il nato all’estero, suscettibile nell’ordinamento interno di riconoscimento e trascrizione – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore.
Corte Cost., sent. 22 maggio 2025 n. 68
Articolo tratto da Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

22/05/2025

🔴SPESE STRAORDINARIE NON CONCORDATE:SI' AL RIMBORSO SE NELL'INTERESSE DEI FIGLI🔴

Per le spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell’interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 aprile 2025, n. 9392.
Articolo tratto da Altalex

13/05/2025

🔴ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE: E' SUFFICIENTE L'ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE?🔴

Il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell'altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, a meno che l'autore della condotta abbandonica non dimostri l'esistenza di una giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 marzo 2025, n. 8366.
Articolo tratto da Altalex

Indirizzo

Via A. Gramsci, 399
Sesto Fiorentino
50019

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